Corte di cassazione penale sez. IV, 16 gennaio 2014, n. 1757 (ud. 21 novembre 2013)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2014
LEGITTIMITÀ
Orbene è noto che nel nostro ordinamento la irrogazio-
ne della pena risponde ad una funzione rieducativa (art.
27 comma 3 Cost.). Pertanto deve ritenersi che quando il
legislatore ha previsto, nel comma 9 bis dell’art. 186 c.d.s.,
la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità,
ha inteso ancorare tale benef‌icio ad un ben preciso rap-
porto tra pena criminale e sanzione sostituiva. Ne deriva
che non è possibile sostituire la pena se non in relazione al
trattamento sanzionatorio principale previsto dalla legge.
Se si applicasse la sostituzione, rapportandola alla
pena prevista prima della riforma, non solo si farebbe
illegittima applicazione di una “terza legge”, in violazione
dell’art. 2 c.p., ma si vulnererebbe la funzione rieducativa
che la pena deve svolgere secondo l’ordinamento vigente.
Consegue da quanto detto che, nell’invocare in sede di
ricorso l’applicazione del comma 9 bis, l’imputato avrebbe
dovuto contestualmente condizionare la richiesta all’ap-
plicazione del diverso trattamento sanzionatorio introdot-
to dalla novella 120 del 2010; richiesta questa che, invece,
non è stata avanzata né in appello, né in sede di ricorso.
L’impugnazione è pertanto infondata e deve essere
rigettata, segue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna al
pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 16 GENNAIO 2014, N. 1757
(UD. 21 NOVEMBRE 2013)
PRES. BRUSCO – EST. PICCIALLI – P.M. GALLI (DIFF.) – RIC. CASONE
Patente y Guida senza patente y Conf‌isca del veico-
lo y Facoltativa y Ammissibilità y Condizione.
. Nel caso di guida senza patente, non è conf‌iscabile ai
sensi dell’art. 240, comma primo, cod. pen. l’autovettura
condotta da soggetto privo del prescritto documento
abilitativo, in assenza di un nesso strumentale tra il
veicolo ed il reato che riveli la possibilità futura del
ripetersi dell’attività punibile. (In motivazione la Corte
ha rilevato che il nesso strumentale sarebbe in ipotesi
deducibile dalle reiterate violazioni della fattispecie in-
criminatrice). (nuovo c.s., art. 116; c.p., art. 240) (1)
(1) In argomento cfr. Cass. pen., sez. IV, 3 febbraio 2011, n. 4107, in
questa Rivista 2011, 818 e Cass. pen., sez. IV, 19 aprile 1996, n. 4051,
ivi 1997, 59.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Casone Ciro ricorre avverso la decisione di cui in epi-
grafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di guida
senza patente.
Con il ricorso si lamenta del giudizio di responsabilità,
sostenendo che il giudice non avrebbe considerato lo stato
di necessità che lo aveva determinato a guidare il veicolo
[asseriti gravi motivi di salute di un congiunto della mo-
glie], nonché della conf‌isca del veicolo, che il giudicante
aveva ritenuto di disporre “ai sensi dell’articolo 240 c.p.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La doglianza sulla responsabilità è generica e comun-
que attinge un apprezzamento del compendio probatorio
satisfattivamente dimostrativo della condizione di irrego-
larità in cui versava l’imputato.
La tematica sull’ipotizzata causa di giustif‌icazione,
che neppure risulta proposta in sede di merito, è qui solo
genericamente riferita, implicando un apprezzamento di
fatto che non è proprio del giudizio di legittimità.
Fondato è invece il motivo sulla conf‌isca immotivamen-
te disposta dal giudice, con il semplice richiamo “all’arti-
colo 240 c.p.”.
Trattasi, in tutta evidenza, di ipotesi di conf‌isca facolta-
tiva di cosa [il veicolo] utilizzato per commettere il reato
di guida senza patente.
Ebbene, ai f‌ini della conf‌isca facoltativa delle “cose
che servirono o furono destinate a commettere il reato”
(articolo 240, comma 1, c.p.), in particolare del veicolo
utilizzato per commettere il reato [qui, quello di cui
all’articolo 116 del codice della strada] non è suff‌iciente
il semplice impiego del veicolo stesso, ma è necessaria
l’esistenza di una “strumentalità in concreto” tra il bene
ed il reato [quale in ipotesi deducibile, nello specif‌ico,
dalle reiterate violazioni della fattispecie incriminatice],
derivandone la applicabilità della conf‌isca solo qualora
si accerti un rapporto di “asservimento” tra la cosa ed il
reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente
collegata al secondo da uno “stretto nesso strumentale”
che riveli effettivamente la possibilità futura del ripetersi
di un’attività punibile, non essendo invece suff‌iciente un
rapporto di mera occasionalità.
È tematica del tutto pretermessa dal giudicante, im-
ponendosi l’annullamento della disposta misura ablativa.
L’annullamento va disposto senza rinvio, non emergendo
dalla motivazione della sentenza specif‌iche circostanze
fattuali, oggettive o soggettive, che possano giustif‌icare
una rinnovata valutazione della questione ai f‌ini del giu-
dizio dimostrativo della pericolosità della res da porre a
base della misura.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata limitatamente alla disposta conf‌isca,
conf‌isca che elimina. (Omissis)

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