Corte di cassazione penale sez. IV, 19 febbraio 2014, n. 8005 (c.c. 15 novembre 2013)

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Arch. nuova proc. pen. 3/2014
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 19 FEBBRAIO 2014, N. 8005
(C.C. 15 NOVEMBRE 2013)
PRES. ZECCA – EST. IANNELLO – P.M. GIALANELLA (CONF.) – RIC. VERDELLI
Applicazione della pena su richiesta delle parti
y Pena y Determinazione y Richiesta di sostituzione
della pena detentiva con quella pecuniaria y Appli-
cazione della sola pena detentiva y Illegittimità
Applicazione della pena su richiesta delle
parti y Pena y Determinazione y Conversione della
pena detentiva in quella pecuniaria y Sostituzione
della pena con quella del lavoro di pubblica utilità
y Ammissibilità y Esclusione.
. In tema di patteggiamento, è illegittima l’applicazione
della sola pena detentiva quando la relativa richiesta
sia stata accompagnata da quella della sua sostituzione
con la pena pecuniaria. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art.
444) (1)
. Non è accoglibile la richiesta di applicazione della
pena che preveda la conversione della pena detentiva
in quella pecuniaria, ai sensi dell’art. 53 della legge n.
689/1981, e quindi la sostituzione della pena così con-
vertita con quella del lavoro di pubblica utilità, come
previsto, per il caso di guida in stato di ebbrezza, dal-
l’art. 186, comma 9 bis. C.d.S. (Mass. Redaz.) (nuovo
c.s., art. 186; l. 24 dicembre 1981, n. 689, art. 53) (2)
(1) Analogamente si veda Cass. pen., sez. III, 10 luglio 2001, n. 27702,
in questa Rivista 2002, 220.
(2) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. IV, 1° ottobre 2012, n.
37967, in Ius&Lex dvd n. 3/2014, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza emessa in data 16 giugno 2012 il Tri-
bunale di Arezzo applicava a Verdelli Agnese, su richiesta
dell’imputata e con il consenso del P.M., la pena di mesi
nove e giorni 20 di arresto ed euro 800,00 di ammenda per
il reato di guida in stato di ebbrezza. Ai sensi dell’art. 189,
comma 9 bis, c.d.s., sostituiva detta pena con la misura di
giorni 53 di lavoro di pubblica utilità da svolgersi presso
l’Istituto specif‌icato in sentenza per quattro ore giornalie-
re consecutive e per tre giorni alla settimana.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione
l’imputata, per ministero del proprio difensore di f‌iducia,
denunciando violazione di legge e vizio di motivazione.
Sotto il primo prof‌ilo rileva che, con la richiesta di
applicazione della pena era stata chiesta, oltre e prima a
ancora della sostituzione con il lavoro di pubblica utilità,
la conversione della pena detentiva nella pena pecuniaria
della specie corrispondente. Osserva quindi che il Tribu-
nale, non avendo proceduto a tale conversione, ha applica-
to una pena diversa da quella richiesta ed è quindi incorso
in violazione dell’art. 444 c.p.p.
Sotto il secondo prof‌ilo rileva che il Tribunale ha co-
munque omesso di motivare la propria decisione negativa
sul punto.
Inf‌ine rileva che, nel procedere alla commisurazione
del lavoro sostitutivo di pubblica utilità in relazione
all’entità della pena, il Tribunale è incorso in violazione
del disposto degli artt. 54 D.L.vo 274/2000 e 189, comma
9-bis, c.d.s., avendo quantif‌icato espressamente la durata
del lavoro giornaliero in quattro ore, eccedendo quindi il
limite di 2 ore f‌issato dalla prima norma.
Il procuratore generale presso questa Corte ha conclu-
so per l’annullamento senza rinvio della sentenza, con tra-
smissione degli atti al giudice a quo per nuovo giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è fondato, nei termini appresso precisati.
Il Tribunale di Arezzo, nell’accogliere la richiesta di
applicazione concordata della pena, ha omesso di provve-
dere sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva
nella corrispondente pena pecuniaria, senza peraltro mi-
nimamente motivare sul punto e anzi pronunciando come
se una tale richiesta non fosse stata avanzata.
Conseguentemente ha dato corso alla richiesta di pat-
teggiamento, depurandola della conversione della pena
nella corrispondente sanzione pecuniaria, e applicando la
pure richiesta sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica
utilità.
Così operando il Tribunale è incorso in violazione de-
gli artt. 444 e 448 c.p.p. che non consentono certamente
alcuna modif‌ica unilaterale da parte del giudice dell’ac-
cordo sulla pena raggiunto tra le parti, ma gli attribuisco-
no solo il potere di rigettare la richiesta ove ritenuta non
conforme alle condizioni e ai limiti di legge, procedendo
conseguentemente oltre nelle forme ordinarie.
In tal senso, questa Corte ha già chiarito che la even-
tuale richiesta dell’interessato di applicazione di una
sanzione sostitutiva è, per sua natura, necessariamente
congiunta e non alternativa a quella di applicazione
della pena e che spetta sempre al giudice il compito, ove
la richiesta comprenda anche la sostituzione della pena
detentiva, di controllarne la ammissibilità, “rigettando la
richiesta ove non ritenga applicabile la sostituzione” (sez.
un. n. 295 del 12 ottobre 1993, Scopel, rv. 195618).

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