Corte di cassazione penale sez. IV, 13 febbraio 2014, n. 7071 (ud. 31 gennaio 2014)

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Rivista penale 4/2014
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 13 FEBBRAIO 2014, N. 7071
(UD. 31 GENNAIO 2014)
PRES. SIRENA – EST. MONTAGNI – P.M. ROMANO (CONF.) – RIC. MARIOTTI
Reato y Estinzione (Cause di) y Prescrizione y So-
spensione y Operatività y Esclusione y Fattispecie in
tema di rinvio dell’udienza su richiesta della parte
civile per tentare un accordo sul risarcimento del
danno.
. In tema di sospensione del corso della prescrizione,
ai sensi dell’art. 159, comma primo, n. 3, c.p., deve
ritenersi che essa non operi quando, essendovi stato
rinvio dell’udienza su richiesta della parte civile, la
difesa dell’imputato si sia limitata a non opporsi, es-
sendo invece operante nel caso di richiesta di rinvio
avanzata congiuntamente dalle difese dell’imputato e
della parte civile (nella specie per l’espletamento di
un tentativo di accordo sul risarcimento del danno).
(Mass. Redaz.) (c.p., art. 159) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. I, 24 giugno 2013, n.
27676 in Ius&lex dvd n. 2/2014, ed. La Tribuna. Conf‌igurano ulteriori
ipotesi in cui il rinvio non determina la sospensione del corso della
prescrizione, Cass. pen., sez. II, 23 marzo 2011, n. 11559, in questa Ri-
vista 2012, 683 e Cass. pen., sez. IV, 26 ottobre 2007, n. 39606, ivi 2008,
842. Sulla sospensione dei termini prescrizionali, si vedano i casi pro-
spettati da Cass. pen., sez. V, 28 marzo 2008, n. 13296, ivi 2009, 113.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza in data 18 maggio
2010, dichiarava Mariotti Corrado responsabile del reato di
lesioni colpose, condannando l’imputato alla pena condizio-
nalmente sospesa di un mese di reclusione, oltre al risar-
cimento dei danni in favore della costituita parte civile da
liquidarsi in separata sede, assegnando a titolo di provvisio-
nale immediatamente esecutiva la somma di € 10.000,00. Al
prevenuto si contesta, nella qualità di amministratore unico
della Off‌icine Meccaniche Mariotti srl, di aver cagionato
lesioni personali al lavoratore Zotti Stefano, che riportava
ferita lacero contusa palpebra superiore, ferita corneale,
emovitreo, con invalidità permanente del 15%; per colpa
consistita nella violazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni su lavoro e, in particolare, per non aver pre-
disposto un sistema di sicurezza idoneo ad impedire l’aper-
tura del portellone scorrevole di accesso alla zona lavoro del
tornio mentre il mandrino era in movimento, per non aver
fornito ai dipendenti una adeguata e suff‌iciente formazione
in materia di sicurezza e per aver omesso di controllare che
i lavoratori indossassero gli occhiali di protezione.
2. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 7
gennaio 2013, in parziale riforma della richiamata senten-
za di condanna resa dal Tribunale di Firenze, sostituiva la
pena detentiva nella corrispondente sanzione pecuniaria
di € 3.000 di multa e confermava nel resto le statuizioni
del primo giudice.
La Corte territoriale rilevava in primo luogo che il reato
in addebito non risultava prescritto, alla data del 7 gen-
naio 2013, poiché al termine massimo pari ad anni sette
e mesi sei dovevano aggiungersi ulteriori 17 mesi per le
intervenute sospensioni.
Tanto rilevato, la Corte di Appello considerava che non
viene in contestazione l’idoneità della macchina, bensì le
modalità di utilizzazione della stessa, con dispositivo di si-
curezza disattivato, a causa dell’inserimento della apposita
chiave. Al riguardo, il Collegio ha riferito che la predetta
chiave restava sempre inserita, per velocizzare i tempi di
lavorazione, di talché il portellone poteva essere aperto
anche mentre il mandrino era ancora in movimento. Ed ha
osservato che Zotti aveva aperto il portellone quando an-
cora il mandrino si muoveva, aveva appoggiato una chiave
inglese sul portellone; che questa era caduta dentro la
macchina, colpendo il mandrino e che conseguentemente
era schizzata colpendo l’occhio del lavoratore.
La Corte di Appello sottolineava che il descritto disin-
serimento del sistema di sicurezza della macchina non era
occasionale, ma che rispondeva ad una prassi seguita co-
stantemente in azienda, per velocizzare la lavorazione.
La Corte distrettuale evidenziava, quindi, la sussisten-
za di un ulteriore prof‌ilo di colpa ascrivibile all’imputato,
costituito dalla mancata fornitura di idonei occhiali di
protezione ai dipendenti. Osservava, inoltre, che la ne-
gligenza del lavoratore, che aveva appoggiato una chiave
inglese sul portellone, non costituiva un comportamento
esorbitante, tale da escludere il nesso di causalità tra
l’evento e le omissioni colpose del datore di lavoro.
La Corte di Appello rilevava che poteva disporsi la so-
stituzione della pena detentiva con quella pecuniaria della
specie corrispondente; e rilevava che correttamente il pri-
mo giudice aveva determinato in € 10.000,00 l’ammontare
della provvisionale.
3. Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello
di Firenze ha proposto ricorso per cassazione Corrado
Mariotti, a mezzo del difensore.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’erronea
applicazione della legge penale, in riferimento all’art. 159
c.p. La parte osserva che la Corte di Appello ha incluso tra
i periodi di sospensione della prescrizione anche l’intero
arco temporale compreso tra il 10 luglio 2009 e 1’11 dicem-
bre 2009, trattandosi di differimento di udienza dovuto a
richiesta di rinvio dei difensori. Al riguardo, l’esponente
osserva: che all’udienza del 10 luglio 2009, dopo l’escus-
sione del consulente tecnico della parte civile, fu la
stessa parte civile a chiedere un rinvio, per discussione
ed eventuale produzione documentale; e che la difesa
dell’imputato si limitò a non opporsi. Il ricorrente ritiene
pertanto che il tempo intercorrente tra le due menzionate
udienze non possa computarsi tra i periodi di sospensione
del corso della prescrizione. Il ricorrente considera che
l’art. 159, comma 3, c.p., nel prevedere una serie di ipotesi
in presenza delle quali il corso della prescrizione rimane
sospeso, prende in considerazione il rinvio del processo
per impedimento delle parti o dei difensori, ovvero su
richiesta dell’imputato o del difensore; e sottolinea che
detta norma non contiene alcun riferimento alla richiesta
di rinvio avanzata dalla parte civile.

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