Corte di cassazione penale sez. VI, 28 febbraio 2013, n. 9727 (ud. 21 febbraio 2013)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 1/2014
LEGITTIMITÀ
non risultava emesso alcun provvedimento di sequestro; il
9 luglio 2012, risultava disposto il sequestro di un’autovet-
tura “non def‌inita” tg. AV 055 ZE; non risultava agli atti il
verbale di esecuzione del sequestro della citata vettura.
2. Ricorre per cassazione il Marini, per il tramite del
suo difensore, denunziando l’illegittimità del provvedi-
mento impugnato: per inosservanza ed erronea applicazio-
ne della legge penale, poiché all’atto della presentazione
dell’istanza (25 luglio 2012) l’unico provvedimento cono-
scibile e dunque impugnabile era il verbale di sequestro
del 16 luglio 2012, trovandosi il procedimento in fase in-
terlocutoria e dunque sottoposta al segreto istruttorio; per
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale
in relazione all’art. 235 comma 1 e 125 comma 3 c.p.p., poi-
ché sia il decreto di sequestro sia l’ordinanza di riesame,
non motivano in ordine alla legittimità del provvedimento
di sequestro, laddove, come affermato da questa Corte
nella sua più autorevole composizione, «anche per le cose
che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro
a f‌ini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da
idonea motivazione in ordine al presupposto della f‌inalità
perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti» (Sez.
un., n. 5876 del 28 gennaio 2004 - dep. 13 febbraio 2004,
P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226711).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema,
infatti, al f‌ini dell’ammissibilità dell’istanza di riesame,
l’indicazione errata od omessa degli elementi richiesti
(provvedimento impugnato, data del medesimo e giudice
che lo ha emesso) non ha rilievo di per sé sola, ma esclu-
sivamente in quanto può determinare incertezza nell’indi-
viduazione dell’atto.
Solo in quest’ultimo caso, pertanto, l’errore o l’omissio-
ne costituiscono causa di inammissibilità dell’impugna-
zione (vedi Sez. I, n. 4698 del 16 novembre 1992 - dep. 2
dicembre 1992, Galasso, Rv. 192440 e, per la mancata indi-
cazione, nell’atto di impugnazione, della data del provve-
dimento impugnato, Sez. III, n. 17673 del 21 febbraio 2003
- dep. 15 aprile 2003, Gerla, Rv. 224123; Sez. III, n. 1965 del
13 novembre 1992 - dep. 15 dicembre 1992, Del Gaudio, Rv.
192603; Sez. I, n. 3464 del 30 settembre 1991 - dep. 28 otto-
bre 1991, Fursov ed altro, Rv. 188458). La fattispecie in
oggetto è caratterizzata da un errore dell’impugnante nel-
l’indicazione della data del provvedimento impugnato (16
luglio 2012 invece che 9 luglio 2012) che risultava comun-
que identif‌icabile in forza della corretta prospettazione
nell’istanza del numero di iscrizione del procedimento al
registro generale e del numero di targa del veicolo seque-
strato (AV 055 ZE), tant’è che gli stessi giudici del riesa-
me, hanno dato atto che il Pubblico ministero risultava in
effetti aver disposto, sia pure il 9 luglio 2012 il sequestro
di un’autovettura tg. AV 055 ZE il 9 luglio 2012 (eseguito
successivamente, il 16 luglio 2012), cosicché deve ricono-
scersi, come affermato anche dal Procuratore Generale
presso questa Corte nella sua requisitoria orale, che le
summenzionate allegazioni difensive rendevano possibile
“individuazione certa del provvedimento impugnato e del
procedimento a cui il medesimo si riferisce, superando
così ogni incertezza nell’individuazione dell’atto.
L’ordinanza impugnata, conseguentemente, deve essere
annullata, con rinvio al Tribunale di Roma per la delibazio-
ne dell’istanza di riesame. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 28 FEBBRAIO 2013, N. 9727
(UD. 21 FEBBRAIO 2013)
PRES. DE ROBERTO – EST. APRILE – P.M. FODARONI (CONF.) – RIC. NOCERINO
ED ALTRI
Misure cautelari reali y Impugnazioni y Riesame
y Bene appartenente all’imputato y Bene mobile
iscritto in pubblico registro automobilistico y Prov-
vedimento di aff‌idamento di bene dell’imputato
sequestrato ai sensi dell’art. 100 D.P.R. n. 309/1990
y Impugnabilità y Esclusione.
. Il provvedimento di aff‌idamento agli organi di polizia
che ne facciano richiesta, dei beni mobili iscritti in
pubblico registro automobilistico appartenenti all’im-
putato e sequestrati nel corso di operazioni di polizia
giudiziaria antidroga, non è suscettibile di impugnazio-
ne, in quanto ha l’esclusivo effetto di individuare il sog-
getto cui è rimesso l’uff‌icio di custode giudiziario dei
veicoli sequestrati, fatta salva la necessità di garantire
il contraddittorio qualora i beni appartengano a terzi.
(1) Analogamente si veda Cass. pen., sez. VI, 7 febbraio 2003, Calliku,
in questa Rivista 2004, 128.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello
di Genova riformava parzialmente la pronuncia di primo
grado del 13 dicembre 2010 del Tribunale di Savona, esclu-
dendo una aggravante per Salvatore Nocerino e riducendo
la pena, e ordinando il dissequestro e la restituzione di
alcuni beni allo stesso Nocerino ed a Francesco Caliendo,
e confermava nel resto la medesima pronuncia con la
quale il Caliendo, Luca Nastasi ed il Nocerino erano stati
condannati alle pene di giustizia, rispettivamente:
- in relazione al reato di cui agli artt. 110 c.p., 73 e 80
comma 2 D.P.R. n. 309 del 1990, per avere tutti e tre, in
concorso tra loro e con Davide Mannarà e altri soggetti
non identif‌icati, trasportato, importato dalla Spagna e de-
tenuto illegalmente kg. 5,420 di sostanza stupefacente del
tipo cocaina, con una percentuale di principio attivo tra
il 75 e 1’80%, da cui potevano ricavarsi 23.889 dosi medie
singole, materialmente trasportata dalla Spagna dal Noce-
rino e ricevuta a Savona e Varazze dagli altri tre suddetti il
10 giugno 2009 (capo A dell’imputazione);
- in relazione al reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 D.P.R.
cit., per avere il Nocerino, in concorso con il Mannarà ed
altri soggetti non identif‌icati, trasportato, importato dalla
Spagna e detenuto illegalmente kg. 1,5 circa di sostanza

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