Corte di cassazione penale sez. II, 5 febbraio 2014, n. 5656 (c.c. 28 gennaio 2014)

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giur
6/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 5 FEBBRAIO 2014, N. 5656
(C.C. 28 GENNAIO 2014)
PRES. FIANDESE – EST. PELLEGRINO – P.M. GIALANELLA (CONF.) – RIC. P.M. IN
PROC. ZAGARRIO
Misure cautelari reali y Sequestro preventivo y
Condizioni di applicabilità y Gravi indizi di colpevo-
lezza y Valutazione y Necessità y Esclusione y Ricon-
ducibilità del fatto ad una ipotesi astratta di reato
y Suff‌icienza y Fattispecie relativa al sequestro di
una patente di guida rilasciata sul presupposto di
un certif‌icato medico falso.
. In tema di sequestro preventivo, non è necessario
valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza
a carico della persona nei cui confronti è operato il
sequestro, essendo suff‌iciente che sussista il “fumus
commissi delicti”, vale a dire la astratta sussumibilità
in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato.
(Fattispecie relativa al sequestro di una patente di gui-
da rilasciata sul presupposto di un certif‌icato medico
falso, nella quale la Corte ha ritenuto superf‌lua ogni ul-
teriore valutazione in punto di indizi di responsabilità
dell’indagata). (c.p.p., art. 321) (1)
(1) In senso conforme si esprimono Cass. pen., sez. II, 17 marzo 2010,
n. 10618, in Riv. pen., 2011, 229; Cass. pen., sez. I, 3 maggio 2006, n.
15298, ivi 2007, 460 e Cass. pen., sez. VI, 5 agosto 1999, n. 2672, ivi
2000, 185.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con provvedimento in data 20 maggio 2013, il Giu-
dice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Enna, su conforme richiesta del Procuratore della Repub-
blica presso il medesimo Tribunale, disponeva il seque-
stro preventivo della patente di guida categoria “B” n.
EN5116684N rilasciata dalla M.T.T.C. di Enna ed intestata
a Zagarrio Dalila.
La Zagarrio risulta indagata per i seguenti reati:
- artt. 81 cpv., 110, 640, comma 2, 497-bis, 477, 482 c.p.
(capo 60);
- artt. 1 l. 475/1925, 61 n. 2 c.p. (capo 61).
Riteneva il Giudice per le indagini preliminari che fos-
sero ravvisabili gravi indizi di colpevolezza a carico della
Zagarrio con riguardo al reato di falso nelle certif‌icazioni
mediche utilizzate a corredo delle pratiche per il conse-
guimento della patente di guida e che la disponibilità del
titolo abilitativo comportasse aggravamento delle conse-
guenze del reato medesimo.
A seguito di ricorso nell’interesse della Zagarrio, il
Tribunale di Enna, in funzione di giudice del riesame,
con l’ordinanza impugnata, in accoglimento del gravame,
disponeva l’immediata restituzione dei beni in sequestro
all’avente diritto, evidenziando come:
- l’unico potere che sul merito della causa il giudice del
riesame fosse abilitato ad esercitare, si riferisce al raffron-
to tra fattispecie astratta (legale) e fattispecie concreta
(reale), così da imporre il suo potere demolitorio nei soli
casi in cui la difformità sia rilevabile “ictu oculi” e tale da
impedire alla misura di perseguire il suo f‌ine tipico;
- fossero inutilizzabili ex art. 63 c.p.p. le dichiarazioni
rese dalla Zagarrio in data 25 gennaio 2013;
- le dichiarazioni del dott. Gaudioso costituissero mate-
riale probatorio a livello indiziario irrilevante ai f‌ini della
contestazione di reato in capo alla Zagarrio;
- non fossero dirimenti, ai f‌ini dell’integrazione del rea-
to di cui al capo 61), i tabulati telefonici relativi all’utenza
in uso all’indagata essendo rimasti oscuri sia i conf‌ini
territoriali delle celle e l’entità delle aree di riferimento,
sia la posizione dell’apparecchio telefonico (e, presumibil-
mente, del suo utilizzatore) nella frazione di tempo corri-
spondente a quella in cui erano in corso di svolgimento
gli esami.
2. Avverso tale provvedimento, il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Enna proponeva ricorso
per cassazione lamen tando violazione di legge penale
oltre che mancanza e manifesta illogicità della motiva-
zione.
In particolare, lamenta il ricorrente come il Tribunale
di Enna non abbia motivato in ordine all’ipotesi accusa-
toria degli artt. 477-482 c.p., ovvero di avere concorso con
il coindagato Muscarà Giuseppe alla formazione e alla
produzione di un falso certif‌icato medico, a f‌irma dott.
Gaudioso, ai f‌ini del rilascio della patente di guida. Pe-
raltro, anche a voler ipotizzare che l’attività di contraf-
fazione del certif‌icato fosse stata posta materialmente
in e ssere da soggetti terzi rispetto all’indagata, tuttavi a
appare ragionevole ritenere che la stessa sia stata quan-
tomeno realizzata ad iniziativa o con la collaborazione del
soggetto direttame nte interessato alla formazione di tali
certif‌icati, c he era uno degli adempimenti necessari per
il rila scio della patente. Inoltre, se il certif‌icato me dico
è falso, la decisione del Tribunale era comunque in con-
trasto sia con l’art. 119 c.d.s. che con l’art. 240 c.p., es-
sendo la falsa patente in sequestro bene destinato alla
successiva conf‌isca. Inf‌ine, in ordine al valore dei tabulati
telefonici, il Tribunale, andando in contrad dizione con
le osservazioni svolte nella premessa del provvedimento,
aveva f‌inito per compiere una valutazione in ordine alla
sussistenza degli indizi di colpevolezza ed al requisito
della gravità, usurpando di fatto i poteri del giudice del
dibattimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Preliminarmente va evidenziato come il ricorso può
essere esaminato solo in relazione alla dedotta violazione
di legge, non essendo consentita, in materia di misure
cautelari reali, la deduzione del vizio di motivazione (cfr.,
nell’ambito del medesimo procedimento, le precedenti
pronunce di questa Corte: Cass., sez. II, n. 1437 del 9 gen-
naio 2014 - dep. 15 gennaio 2014, P.M. c. Bongiovanni; Id.,
n. 1438 del 9 gennaio 2014 - dep. 15 gennaio 2014, P.M. c.
Calì).
4. Come è noto, secondo la giurisprudenza di questa
Corte, ricorre violazione di legge laddove la motivazione
stessa sia del tutto assente o meramente apparente, non

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