Corte di cassazione penale sez. IV, 26 febbraio 2014, n. 9323 (ud. 28 gennaio 2014)

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giur
6/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
12. Nel caso in esame, quindi, nonostante l’antifurto
satellitare, sussiste, ad avviso del collegio, l’aggravante ex
art. 625 n. 7 c.p.
13. Il quarto ed il quinto motivo, relativi rispettivamente
ad omessa motivazione in punto di riconoscimento della re-
cidiva di cui all’art. 99, comma terzo, c.p. e ad erronea inter-
pretazione applicativa della norma stessa, sono infondati.
14. La questione della mancata indicazione, a sostegno
del relativo aumento di pena, delle ragioni per le quali la
commissione di precedenti delitti avesse inf‌luito su quella
del reato in esame dimostrando una maggiore capacità a
delinquere, risulta anzitutto argomentata per la prima vol-
ta nel ricorso, essendo presente nell’appello soltanto la ri-
chiesta di escludere l’aggravante perchè gli effetti premiali
della scelta del rito erano stati assolutamente inesistenti.
15. Al di là di ciò, la corte ha comunque valutato la
questione osservando, in punto diniego di attenuanti
generiche, che l’utilizzo della centralina, trovata in pos-
sesso dell’imputato, dimostrava dimestichezza nel campo
inducendo a ritenere che non si fosse trattato di fatto epi-
sodico, il chè dimostra che il precedente specif‌ico è stato
implicitamente valorizzato in chiave agevolativa della
commissione del furto in esame.
16. Con il sesto motivo invano il ricorrente si duole del
diniego di attenuanti generiche che avrebbe trascurato le
dichiarazioni confessorie rese e le condizioni di diff‌icoltà
economica in cui versava la famiglia dell’imputato all’epo-
ca del fatto.
17. Invero, ai f‌ini dell’assolvimento dell’obbligo di
motivazione di tale diniego, è suff‌iciente che il giudice
di merito giustif‌ichi l’uso del potere discrezionale confe-
ritogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative
alla concessione senza essere tenuto ad esaminare tutte
le circostanze prospettate o prospettabili dalla difesa. La
sentenza impugnata si è attenuta a tale principio, e non è
quindi censurabile, avendo richiamato il precedente spe-
cif‌ico del prevenuto e la gravità del fatto, caratterizzato da
modalità sintomatiche di professionalità nel settore.
18. Al rigetto del gravame segue la condanna del ricor-
rente al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 26 FEBBRAIO 2014, N. 9323
(UD. 28 GENNAIO 2014)
PRES. ROMIS – EST. SERRAO – P.M. BALDI (PARZ. DIFF.) – RIC. P.G. IN PROC.
ASSLANI
Guida in stato di ebbrezza y Circostanza atte-
nuante della riparazione del danno ex art. 62, n. 6
c.p. y Conf‌igurabilità y Ragioni.
. La circostanza attenuante comune di cui all’art. 62
n. 6 prima ipotesi (l’aver prima del giudizio, riparato
interamente il danno, mediante il risarcimento di esso)
è conf‌igurabile anche in relazione al reato di guida in
stato di ebbrezza, giacché non è necessario prendere
in esame l’oggettività giuridica del reato, essendo com-
pito del giudice accertare esclusivamente se l’imputato
- prima del giudizio - abbia integralmente riparato il
danno mediante l’adempimento delle obbligazioni
risarcitorie e/o restitutorie che, ai sensi dell’art. 185
cod. pen., trovano la loro fonte nel reato. (Fattispecie
in cui l’imputato aveva risarcito i danni ad un veicolo
e le lesioni al suo conducente cagionati a seguito della
guida in stato di ebbrezza). (nuovo c.s., art. 185; nuovo
c.s., art. 186; c.p., art. 62) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. IV, 1 giugno 2005, n.
20525, in Riv. pen. 2006, 574.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 13 febbraio 2013 il Tribunale di Udine, sez. di
Palmanova, all’esito di giudizio svoltosi con il rito abbre-
viato, ha dichiarato Asslani Xhevat colpevole del reato di
cui all’art. 186, commi 1 e 2, lett. c), del codice della stra-
da; per la parte che in questa sede rileva, all’imputato era
stata contestata anche l’aggravante prevista dal comma
2-bis dello stesso art. 186, per aver provocato un incidente:
per tale fatto, il Tribunale stesso - concessa l’attenuante di
cui all’art. 62 n. 6 c.p., ritenuta equivalente all’aggravante
predetta, applicata la diminuente per il rito - ha quindi
condannato l’Asslani alla pena di mesi 5 e giorni 10 di ar-
resto nonché euro 1.200,00 di ammenda, concedendo il
benef‌icio della sospensione condizionale della pena.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste sulla base
dei seguenti motivi:
a) violazione di legge, per avere il tribunale concesso
all’imputato la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.
6 c.p. sull’assunto che il prevenuto aveva risarcito i danni
cagionati dall’incidente stradale, mentre tale circostanza
non sarebbe applicabile al caso concreto, non potendo
individuarsi l’oggetto giuridico del reato contestato nel
patrimonio dei soggetti coinvolti nell’incidente bensì nella
tutela dell’incolumità pubblica, messa a rischio dalla gui-
da di un autoveicolo in stato di alterazione psicof‌isica;
b) vizio motivazionale, per avere il giudice concesso
la sospensione condizionale della pena pur dando atto
dell’esistenza di due recenti precedenti penali specif‌ici,
omettendo ogni concreto giudizio prognostico e facendo
derivare la concessione del benef‌icio esclusivamente dal
fatto che esso non è normativamente precluso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In punto di diritto, s’impone preliminarmente il
rilievo dell’erronea contestazione della recidiva, quale
desumibile dalla formulazione del capo di imputazione: ed
invero, dopo la modif‌ica dell’art. 99 c.p. ad opera della l.
5 dicembre 2005, n. 251, la conf‌igurabilità di tale circo-
stanza è limitata ai soli delitti non colposi. La pena in con-
creto applicata dal giudice non presenta, tuttavia, prof‌ili
di illegalità - e non comporta quindi la necessità di un
intervento di uff‌icio di questa Corte - in ragione del fatto
che non risulta computato alcun aumento per la recidiva
(in concreto, dunque, non considerata dal giudicante).

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