Corte di cassazione penale sez. IV, 4 febbraio 2014, n. 5611 (ud. 16 ottobre 2013)

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giur
7-8/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 4 FEBBRAIO 2014, N. 5611
(UD. 16 OTTOBRE 2013)
PRES. ROMIS – EST. DOVERE – P.M. CESQUI (CONF.) – RIC. FERRARI
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Tasso alcoolemico y Superamento delle so-
glie di punibilità y Valori centesimali y Rilevanza.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, ai f‌ini del supe-
ramento delle soglie di punibilità stabilite dall’art. 186,
comma secondo, cod. strada, assumono rilievo anche i
valori centesimali. (Nella specie, in presenza del rilievo
di un tasso alcoolemico pari a 0,87, superiore al valore
soglia di 0,8 g./l., la Corte ha ritenuto conf‌igurabile la
fattispecie di cui alla lettera b) del citato art. 186).
(nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) In termini si veda Cass. pen., sez. IV, 18 settembre 2013, n. 38409,
in questa Rivista 2014, 435. In senso conforme si esprime anche Cass.
pen., sez. IV, 18 agosto 2010, n. 32055, in Ius&Lex dvd n. 4/2014, ed.
La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Ap-
pello di Brescia ha riformato la condanna pronunciata nei
confronti di Ferrari Maria Assunta dal Tribunale di Ber-
gamo per il reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. c) c.d.s.
unicamente nella parte in cui aveva negato i benef‌ici della
sospensione condizionale della pena e della non menzione
della condanna, che concedeva.
Secondo l’accertamento condotto nei gradi di merito,
la Ferrari era stata osservata dall’agente di polizia Cristian
Belometti mentre, intorno all’una di notte del 20 dicembre
2008, alla guida di un’autovettura che percorreva l’auto-
strada Bergamo-Brescia, sbandava oscillando tra la prima
e la seconda corsia. Fermata per il controllo, la Ferrari
aveva evidenziato di avere alito vinoso, diff‌icoltà di artico-
lazione del linguaggio e sconnessione logica nel discorso;
sottoposta ad alcoltest, era stato accertato un tasso alco-
lico pari, nelle due prove, rispettivamente a 1,61 g/l e a
1,51 g/1.
Entrambi i giudici territoriali hanno preso in esame la
dichiarazione resa da Ugo Pani, medico legale che per la
difesa dell’imputata aveva visitato la Ferrari, secondo la
quale la donna stava assumendo dal 2005 il farmaco Mil-
vane a causa di una patologia che aveva comportato una
insuff‌icienza epatica subliminale. Tale farmaco provocava
un sovraccarico del fegato con conseguente notevole au-
mento dei tempi di eliminazione dell’alcol ingerito. Inol-
tre, per il Pani, il margine di errore proprio dell’etilome-
tro utilizzato nell’occasione (Draeger 7.110) riduceva il
valore del tasso alcolemico a 1,43/1,44 g/l ed esisteva un
rischio ipotetico di inquinamento del cavo orale dagli alco-
lici assunti tale da determinare un alterazione dei risultati
dell’alcoltest; dovendosi peraltro tener presente che l’alito
vinoso non denuncia l’intossicazione, derivando piuttosto
dalle impurità presenti nelle bevande alcoliche.
Tali dichiarazioni sono state valutate per un verso non
idonee a dare dimostrazione dell’esistenza di una patolo-
gia epatica in quanto non documentata da alcun certif‌ica-
to medico; per altro verso prive di rilevanza perchè, ove
esistente, quella patologia avrebbe dovuto imporre alla
Ferrari un comportamento adeguato, risultando diversa-
mente ancora in colpa; mentre rilievi critici sul metodo di
rilevazione del tasso alcolemico sono stati giudicati privi
di riscontro.
La Corte di Appello ha aggiunto che il Pani non aveva
circostanziato le notizie fornite, non avendo egli indicato
né l’epoca in cui avrebbe visitato la paziente né la docu-
mentazione medica utilizzata per la diagnosi e la valu-
tazione medico-legale; così come non era stato indicato
il dosaggio delle assunzioni del farmaco Milvane. Inf‌ine,
per il Collegio distrettuale le osservazioni sul metodo di
accertamento del tasso alcolemico erano state del tutto
generiche.
2. Ricorre per cassazione nell’interesse dell’imputata il
difensore di f‌iducia avv. Marco Zambelli.
2.1. Con un primo motivo deduce vizio motivazionale
e violazione di legge. La Corte di Appello esibisce una
motivazione manifestamente illogica laddove afferma che
le dichiarazioni del Pani in punto di presenza di una pato-
logia epatica e conseguenti effetti non sono circostanziate
con l’indicazione della documentazione medica analizzata
poiché il medico legale ha riferito di aver visionato gli esa-
mi del sangue della Ferrari. La violazione di legge viene
ravvisata in relazione all’art. 195, comma 1 e 5 c.p.p., in
quanto la Corte di Appello ha ritenuto insuff‌iciente sul
piano probatorio quella dichiarazione perchè omessa la
produzione di documentazione medica nonostante il testi-
mone possa riferirsi per la conoscenza dei fatti affermati
a informazioni avute in forma diversa da quella orale e
solo se la parte controinteressata richiede l’acquisizione
della fonte ed il giudice omette di provvedere in proposito
è sancita l’inutilizzabilità della dichiarazione. Quindi la
difesa non aveva alcun onere di produzione ed anzi esso,
nei sensi descritti, incombeva sul p.m.
2.2. Con un secondo motivo si deduce vizio motivazio-
nale laddove la Corte di Appello afferma che la Ferrari,
se consapevole della patologia, avrebbe dovuto astenersi
dall’assumere sostanze alcoliche e porsi alla guida dopo
l’assunzione. E ciò in quanto, sulla scorta delle dichiara-
zioni del Pani, era emerso che la patologia non determina
uno stato di ebbrezza alcolica ma unicamente un falso
risultato dell’alcoltest: a parità di assunzione, quella pa-
tologia “determina, nella signora Maria Assunta Ferrari,
diversamente da ciò che accade per la popolazione me-
dia, una aria alveolare, quale misurata dallo strumento,
maggiormente carica di particelle di alcol a cagione della
rallentata metabolizzazione di esso”.
Da ciò l’esponente ricava anche che la Ferrari poteva
non sapere della necessità di ridurre l’assunzione del far-
maco.
2.3. Con un terzo motivo si deduce vizio motivazionale
in relazione all’affermazione della Corte di Appello per la
quale il Pani ebbe a riferire valutazioni del tutto generiche,

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