Corte di cassazione penale sez. IV, 19 febbraio 2014, n. 7967 (ud. 6 dicembre 2013)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2014
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 19 FEBBRAIO 2014, N. 7967
(UD. 6 DICEMBRE 2013)
PRES. ZECCA – EST. IANNELLO – P.M. DELEHAYE (CONF.) – RIC. ZANUTTO
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y
Modalità y Alcooltest y Natura y Diritto del difen-
sore di essere previamente avvisato dalla polizia
giudiziaria y Sussistenza y Esclusione.
. In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, l’accer-
tamento strumentale di tale stato (cosiddetto alcol-
test) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed
indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto
di essere previamente avvisato, dovendo la polizia
giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta
alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore
di f‌iducia. (nuovo c.s., art. 186; c.p.p., art. 354; c.p.p.,
art. 356; att. c.p.p., art. 114) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. IV, 28 luglio 2006, n.
26738, in questa Rivista 2007, 259. In dottrina, v. R. BORRI, Alcooltest
e avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, in nota a Cass.
pen., sez. IV, 3 settembre 2013, n. 36009, in questa Rivista 2013, 1022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza resa in data 8 maggio 2013, la Corte
d’appello di Trieste confermava la sentenza con la quale,
in data 28 marzo 2012, il Tribunale di Gorizia aveva di-
chiarato Zanutto Francesco responsabile del reato p. e p.
dall’art. 186, comma 2, lett. b) cod. strada a lui ascritto per
essere stato colto alla guida del motociclo marca Aprilia
modello Leonardo 250 targato AH36428 in stato di ebbrez-
za (alcolemia g/l 3.05 e g/l 3.33) derivante dall’assunzione
di bevande alcoliche; fatto accertato in Grado il 13 luglio
2008.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, per
mezzo del proprio difensore, denunciando inosservanza di
norma processuale stabilita a pena di nullità (art. 606,
comma 1, lett. c), c.p.p.), per essere la sentenza di con-
danna fondata su accertamento tramite etilometro affetto
da nullità, tempestivamente eccepita, in quanto eseguito
senza il rispetto del disposto dell’art. 114 disp. att. c.p.p..
Iterando censura disattesa dalla Corte d’appello, rileva
al riguardo che l’avvertimento effettuato dagli agenti ac-
certatori, nei termini in cui può leggersi nel relativo ver-
bale, risulta contraddittorio e proverebbe la sostanziale
violazione della norma richiamata e con essa una grave
lesione del diritto di difesa.
In particolare, posto che nel suddetto verbale si leg-
ge testualmente: «il conducente è stato informato della
facoltà di farsi assistere da un difensore di f‌iducia, ai
sensi dell’art. 356 c.p.p. senza diritto per questi di essere
avvisato ... è stato altresì reso edotto della circostanza
che, in mancanza della nomina di difensore o in caso di
ritardo nell’intervento dello stesso, si sarebbe proceduto
ugualmente all’attività di accertamento sopra descritta»,
ravvisa il ricorrente una palese contraddizione tra le
due affermazioni atteso che, «da un lato, si sostiene che
l’indagato ha il diritto di nominare un difensore, ma che
quest’ultimo non sarebbe stato avvertito, dall’altro, che in
caso di ritardo dello stesso si sarebbe comunque proce-
duto all’atto..[, laddove] la previsione del ritardo implica
necessariamente un avvertimento».
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è infondato.
AI riguardo, è appena il caso di richiamare - anche
perché incidentalmente ricordato dallo stesso ricorren-
te il consolidato insegnamento della giurisprudenza di
legittimità, ai sensi del quale, in tema di guida in stato
di ebbrezza alcolica, l’accertamento strumentale di tale
stato (mediante il c.d. alcoltest) costituisce atto di polizia
giudiziaria urgente e indifferibile cui il difensore può assi-
stere senza diritto ad essere previamente avvisato, doven-
do la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona
sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da
difensore di f‌iducia (sez. IV, n. 18654 del 21 marzo 2013,
Carapella, non mass.; sez. IV, n. 27736 dell’ 8 maggio 2007,
Nania, Rv. 236933).
Per vero, l’art. 356 c.p.p. prevede soltanto la facoltà del
difensore di assistere alla perquisizione e agli accertamenti
urgenti ed all’eventuale sequestro, “senza diritto di essere
preventivamente avvisato”. E l’art. 114 disp. att. c.p.p., a
sua volta, impone alla Polizia giudiziaria, nel procedere al
compimento degli atti indicati nell’art. 356 c.p.p., soltanto
l’obbligo di avvertire la persona sottoposta alle indagini,
se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore
di f‌iducia, ma non pone alcun obbligo di avviso per il di-
fensore né l’obbligo di nominare un difensore d’uff‌icio nel
caso l’indagato non intenda farsi assistere da chicchessia.
Non costituisce, pertanto, violazione dei diritti di difesa
dell’indagato, né il mancato avviso al difensore, né l’aver
proceduto da parte della Polizia giudiziaria senza atten-
dere l’arrivo del difensore, anche qualora questi abbia
comunque avuto notizia dell’imminente perquisizione e
intenda parteciparvi (v. sez. VI, n. 11908 del 23 ottobre
1992, Torcaso, Rv. 192917).
L’avvertimento reso nella specie dagli organi accertato-
ri, nei termini testuali in cui viene richiamato nel ricorso,
si rivela pienamente rispettoso del relativo obbligo loro
imposto dalle citate norme, nei limiti detti.
Non è dato comprendere in cosa stia la contraddizione
ravvisata dal ricorrente, essendo le affermazioni richia-
mate chiare e coerenti nel senso di illustrare il contenuto
del diritto della persona sottoposta all’accertamento, che
è quello e soltanto quello di farsi assistere da un difensore
di f‌iducia ma non anche quello di attenderne l’arrivo ove
i tempi di tale attesa rischino di pregiudicare lo scopo
dell’accertamento.
Il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente condannato
al pagamento delle spese del procedimento. (Omissis)

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