Corte di cassazione penale sez. IV, 26 febbraio 2014, n. 9318 (ud. 14 novembre 2013)

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giur
6/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
2.9. Il percorso giurisprudenziale indicato dalle Se-
zioni Unite con le decisioni sopra ricordate, confermato
da plurime pronunce (sez. VI, n . 596 del 8 ottobre 1993,
dep. 21 gennaio 1994, P.G. in proc. Prini, Rv. 196123; sez.
IV, n. 4872 del 4 febbraio 1991, P.M. in proc. Perilli, Rv.
187066), ha trovato un importante sviluppo nella pronun-
cia con cui la Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 138 del
20 aprile 1998) ha dichiarato infondata la questione di
legittimità dell’art. 62 n. 6 prima parte c.p., sollecitando
un’interpretazione adeguatrice della norma nel senso
che l’attenuante in parola fosse operante anche quando
l’intervento risarcitorio, comunque riferibile all’imputato,
fosse compiuto prima del giudizio dall’ente assicuratore e
ritenendo, in altre parole, possibile una lettura alterna-
tiva a quella secondo la quale l’attenuante di cui trattasi
avesse natura soggettiva e si dovesse, perciò, risolvere in
un comportamento idoneo a denotare la volontà dell’im-
putato di riparare il danno prodotto con la sua condotta
criminosa.
2.10. Conseguentemente, la più recente pronuncia
delle Sezioni Unite (sez. un., n. 5941 del 22 gennaio 2009,
Pagani, Rv. 242215), giudicando in merito alla possibilità
di comunicare detta circostanza ai concorrenti nel reato,
ha avuto modo di specif‌icare - così valorizzando ancora
una volta il favor reparandi cui si è innanzi fatto cenno -
che, nei reati colposi, il criterio di ragionevolezza impone
di rilevare la condotta riparatoria, per una visione social-
mente adeguata del fenomeno, anche nell’aver stipulato
un’assicurazione o nell’aver rispettato gli obblighi assicu-
rativi per salvaguardare la copertura dei danni derivati
dall’attività pericolosa.
2.11. Ove si ponga, poi, mente alla disciplina con-
travvenzionale della guida in stato di ebbrezza occorre
sottolineare come il legislatore, dove ha voluto porre limiti
al giudizio di bilanciamento tra circostanze del reato, lo
ha espressamente previsto. Ed infatti, l’art. 186, comma
2-septies c.d.s. vieta il giudizio di bilanciamento tra qualsi-
voglia circostanza attenuante e l’aggravante di cui all’art.
186, comma 2-sexies, c.d.s. tacendo con riguardo alle altre
circostanze che aggravano il reato in parola, da ciò poten-
dosi desumere che l’interprete non incontra alcun limite
alla possibilità di operare il giudizio di bilanciamento tra
la circostanza aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis,
c.d.s. e la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p.
3. Questo Collegio ritiene, dunque, che la censura mos-
sa dal Procuratore ricorrente sia infondata e che debba
affermarsi il seguente principio di diritto: ai f‌ini dell’ap-
plicabilità dell’attenuante comune di cui all’art. 62 n. 6
prima ipotesi c.p., non è necessario prendere in esame
l’oggettività giuridica del reato, essendo compito del giu-
dice accertare esclusivamente se l’imputato (prima del
giudizio) abbia integralmente riparato il danno mediante
adempimento delle obbligazioni risarcitorie e/o restituto-
rie che, ai sensi dell’art. 185 c.p., trovano la loro fonte nel
reato.
3.1. Il reato di guida in stato di ebbrezza per il quale
è stata emessa la sentenza impugnata ha, pacif‌icamente,
cagionato danni (danni ad un veicolo e lievi lesioni al
suo conducente) ed il Tribunale ha accertato l’avvenuto
ristoro (prima del giudizio) di tali danni, correttamente
sussumendo il caso concreto nell’ipotesi regolata dall’art.
62 n. 6 c.p. e provvedendo al giudizio di bilanciamento con
la contestata aggravante, a norma dell’art. 69 c.p.
4. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato.
4.1. Il Tribunale ha concesso il benef‌icio della sospen-
sione condizionale della pena limitandosi ad affermare
che il prevenuto aveva due precedenti contravvenzionali,
seppure specif‌ici: la mancata indicazione delle ragioni
dalle quali, in presenza di due precedenti specif‌ici, il
giudice ha formulato la prognosi favorevole, come previ-
sto dall’art. 164 c.p., si traduce in un sostanziale vizio di
omessa motivazione.
5. Conclusivamente: l’impugnata sentenza deve essere
annullata limitatamente alla questione concernente il
benef‌icio della sospensione condizionale della pena, con
rinvio al Tribunale di Udine per nuovo esame sul punto; il
ricorso deve essere rigettato nel resto. Mette conto sottoli-
neare che correttamente il Procuratore Generale ricorren-
te si è avvalso, quale mezzo di impugnazione, del ricorso
per cassazione, trattandosi di gravame avverso sentenza di
condanna pronunciata all’esito di giudizio celebrato con
il rito abbreviato, senza modif‌ica della qualif‌icazione del
fatto: di tal che il giudice del rinvio è quello di primo grado
(come detto, il Tribunale di Udine). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 26 FEBBRAIO 2014, N. 9318
(UD. 14 NOVEMBRE 2013)
PRES. SIRENA – EST. ROMIS – P.M. POLICASTRO (PARZ. DIFF.) – RIC. STAGNARO
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Etilometro y Rif‌iuto di sottoporsi all’accer-
tamento y Circostanza aggravante di aver causato
un incidente y Conf‌igurabilità y Ragioni.
. La circostanza aggravante di aver provocato un inci-
dente stradale è conf‌igurabile anche rispetto al reato
di rif‌iuto di sottoporsi all’accertamento per la verif‌ica
dello stato di ebbrezza, in ragione del richiamo operato
dall’art. 186, comma settimo, al comma secondo lett. c)
del medesimo articolo, il quale, a sua volta, è richiama-
to dal comma secondo bis, disciplinante l’aggravante in
oggetto. (nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) In merito alla conf‌igurabilità dell’aggravante in oggetto ed alle
sue dirette conseguenze, si veda Cass. pen., sez. IV, 4 dicembre 2013,
n. 48534, in questa Rivista 2014, 320.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Stagnaro Leonardo veniva condannato dal Tribunale
di Chiavari alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 2.000,00
di ammenda, perchè ritenuto colpevole del reato di rif‌iuto
di sottoporsi agli accertamenti per rilevare lo stato di eb-
brezza (constatato dai verbalizzanti in base a dati sintoma-
tici) dopo aver provocato un incidente (riportando anche
lesioni personali e condotto quindi in ospedale) mentre

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