Corte di cassazione penale sez. IV, 19 febbraio 2014, n. 7969 (ud. 6 dicembre 2013)

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giur
4/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
il piano della opposizione alla sanzione amministrativa
conseguente al di lei rif‌iuto.
La conseguenza sanzionatoria amministrativa ulteriore
della sospensione della patente non vale infatti a togliere
rilievo penale all’ambito in cui, secondo la tesi dell’oppo-
nente, veniva operato l’accertamento clinico.
Va ricordato che secondo la giurisprudenza (sez. IV,
sentenza n. 34145 del 21 dicembre 2011 (dep. 6 settembre
2012 ) Rv. 253746):
“In tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ema-
tico compiuto nell’ambito della esecuzione di ordinari
protocolli di pronto soccorso al di fuori della emersione di
f‌igure di reato e di attività propedeutiche al loro accerta-
mento non rientra nel novero degli atti di cui all’art. 356
c.p.p., sicché non sussiste alcun obbligo di avviso, ex art.
114 disp. att. c.p.p., all’indagato della facoltà di farsi as-
sistere da un difensore di f‌iducia.”
E più di recente è stato ribadito che: «I risultati del
prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soc-
corso successive ad incidente stradale e non preordinato
a f‌ini di prova della responsabilità penale sono utilizzabili
per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza,
senza che rilevi la “mancanza di consenso” dell’interes-
sato. (In applicazione di tale principio la S.C. ha affermato
che, per il suo carattere invasivo, il conducente può op-
porre un rif‌iuto al prelievo ematico richiesto dalla polizia
giudiziaria e f‌inalizzato esclusivamente all’accertamento
della presenza di alcol nel sangue, rilevando in tal caso il
suo “dissenso espresso”)» (Cass. pen. 6755/13, sez IV, ud. 6
novembre 2012 ric. G.).
Il giudice di merito avrebbe dovuto pertanto accertare
se il prelievo ematico rif‌iutato fosse stato disposto dai me-
dici a f‌ini di diagnosi e cura o, come allega parte ricorrente
- affetta a suo dire da trauma cervicale e lombare (pag.
2), fosse stato esclusivamente chiesto dagli agenti a f‌ini di
indagine penale. In tale secondo caso avrebbe dovuto veri-
f‌icare se le fosse già stato comunicato ogni avviso relativo
alle facoltà difensive (in tema v. ancora approfonditamen-
te Cass. pen. 6755/13).
Sarà questo il compito del giudice di rinvio.
4) Fondato appare anche il terzo motivo, relativo alla
mancata applicazione della disciplina della continuazione
(art. 8 L. 689/81). É infatti evidente che con unico rif‌iuto di
sottoporsi a prelievi ematochimici, cioè con unica azione, la
Riva violò (secondo il provvedimento) “diverse disposizioni
che prevedono sanzioni amministrative”, che erano quelle
previste dagli artt. 186 e 187, così qualif‌icate dal giudice di
merito e contestate nelle sedi di impugnazione senza porre
questione circa la provenienza del provvedimento e i nessi
con eventuale procedimento penale. Ricorrevano quindi i
presupposti per applicare il disposto dell’art. 8.
Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso quan-
to al primo motivo e l’accoglimento degli altri.
La sentenza va cassata e la cognizione rimessa ad al-
tro giudice del tribunale di Ancona, il quale si atterrà ai
seguenti principi:
1) “Qualora ai sanitari presso i quali sia stato soccorso
il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stra-
dale sia richiesto il prelievo ematico preordinato all’ac-
certamento del reato di guida in stato di ebbrezza, al tra-
sgressore, previa informazione al medesimo della f‌inalità
per cui è effettuato il prelievo ematico, deve essere dato
l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di
f‌iducia.”
2) “l’art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 il quale
prevede che la sanzione più grave aumentata f‌ino al triplo
può essere irrogata nei soli casi di concorso formale, è ap-
plicabile nell’ipotesi in cui con unica azione, il rif‌iuto del
prelievo ematico, il trasgressore si sottragga agli accerta-
menti di cui agli artt. 186 e 187 c.d.s.”
Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso
nei limiti sopra precisati.
La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata
per nuovo esame al giudice di merito, che si atterrà agli
enunciati principi e liquiderà anche le spese di questo
giudizio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 19 FEBBRAIO 2014, N. 7969
(UD. 6 DICEMBRE 2013)
PRES. ZECCA – EST. IANNELLO – P.M. DELEHAYE (DIFF.) – RIC. FERRARI
Guida in stato di ebbrezza y Aggravante dell’aver
provocato un incidente stradale y Sanzione sostitu-
tiva del lavoro di pubblica utilità y Applicabilità y
Divieto y Condizioni y Apporto causale determinan-
te y Necessità y Semplice coinvolgimento dell’agente
nel sinistro stradale y Suff‌icienza y Esclusione.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, il solo fatto che
l’agente sia rimasto coinvolto in un incidente stradale
non può, di per sé solo, rendere conf‌igurabile l’ag-
gravante di cui al comma 2 bis dell’art. 186 c.d.s. ed il
correlativo divieto di sostituzione della pena detentiva
con quella del lavoro di pubblica utilità, secondo quan-
to previsto dal comma 9 bis dello stesso art. 186, occor-
rendo invece che sia stato lo stesso agente a “provoca-
re”, con la propria condotta di guida, quell’incidente.
(Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. IV, 13 settembre 2013,
n. 37743, in questa Rivista 2014, 21 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza resa in data 19 novembre 2012, la Cor-
te d’appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza
appellata, riconosceva Ferrari Johnny colpevole del rea-
to p. e p. dall’art. 186, commi 1 e 2, lett. c), c.d.s. (tasso
alcolemico accertato superiore a 1,5 g/l), assolvendolo
invece dalla concorrente imputazione di guida in stato di
alterazione psico-f‌isica per uso di sostanze stupefacenti,
e per l’effetto, esclusa la concessione delle attenuanti
generiche, «considerata la gravità del fatto e la condizione
di pluri-pregiudicato», determinava la pena in mesi sei di
arresto ed euro 4.500 di ammenda.

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