Corte di cassazione penale sez. IV, 2 dicembre 2013, n. 47906 (ud. 19 novembre 2013)

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giur
6/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
(1) Divergenti sono gli orientamenti che a tal proposito si sono
consolidati in giurisprudenza. Negli stessi termini della pronuncia
in commento si veda Cass. pen., sez. IV, 17 ottobre 2013, n. 42662,
in questa Rivista 2014, 428; in senso conforme si esprime Cass. pen.,
sez. IV, 12 dicembre 2012, n. 48000, ivi 2013,824. Contra, nel senso
di ritenere necessario il rinvio al giudice di merito, si vedano: Cass.
pen., sez. IV, 6 novembre 2013, n. 44783, ivi 2014, 324 e Cass. pen.,
sez. IV, 31 luglio 2013, n. 33209, ivi 2014, 27.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Belluno ha applicato la pena ex art.
444 c.p.p. nei confronti di Da Pos Bruno in ordine al reato
di cui all’art. 186, commi 2 lettera c), e 2 sexies del Codice
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della
Repubblica lamentando la mancata conf‌isca dell’auto con-
dotta dall’imputato che ne era anche proprietario, come
da documentazione costituita dal verbale di sequestro.
3. Il ricorso è fondato. L’art. 186 del Codice della stra-
da, è stato ripetutamente novellato al riguardo. Il D.L. 23
maggio 2008 n. 92, convertito nella Legge 24 luglio 2008, n
125, ha previsto per l’illecito in esame la sanzione penale
della conf‌isca obbligatoria del veicolo, tranne che esso
appartenga a persona estranea al reato; statuizione da
adottare anche nel caso in cui il processo sia def‌inito con
sentenza di patteggiamento o sia disposta la sospensione
condizionale della pena.
La conf‌isca in questione, successivamente, è stata
qualif‌icata dal legislatore come sanzione amministrativa
accessoria per effetto delle innovazioni introdotte nel Co-
dice della strada dalla Legge 29 luglio 2010 n. 120, come ri-
tenuto condivisibilmente dalla consolidata giurisprudenza
di questa Suprema Corte.
La diversa qualif‌icazione della conf‌isca in questione da
sanzione penale accessoria a sanzione amministrativa non
incide sulla competenza del giudice penale ad irrogarla,
come emerge dal tenore letterale del ridetto art. 186.
La sentenza ha dunque erroneamente omesso la sta-
tuizione in questione. Essa può essere adottata da questa
Suprema Corte, essendo stata documentata la proprietà
del veicolo e trattandosi di determinazione che non im-
plica alcuna valutazione discrezionale rimessa al giudice
di merito. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 2 DICEMBRE 2013, N. 47906
(UD. 19 NOVEMBRE 2013)
PRES. BRUSCO – EST. SERRAO – P.M. GERACI (DIFF.) – RIC. PETROCCHI
Guida in stato di ebbrezza y Reato commesso
anteriormente alla L. n. 120 del 2010 y Sentenza di
primo grado intervenuta dopo l’entrata in vigore
della legge che applichi la pena previgente y Sosti-
tuzione della pena inf‌litta con quella del lavoro di
pubblica utilità y Condizioni.
. In tema di guida in stato di ebbrezza qualora il reato
sia stato commesso sotto il vigore della precedente di-
sciplina e la sentenza di primo grado sia emessa nella
vigenza della legge n. 120 del 2010 ed inf‌ligga una pena
determinandola con riferimento alla cornice edittale
previgente, meno severa rispetto a quella attuale, la
sostituzione della pena inf‌litta con il lavoro di pubblica
utilità può essere disposta soltanto se, con l’appello,
l’imputato abbia devoluto anche la questione relativa
all’illegalità della pena principale e ciò in quanto il
“novum” normativo, ove ritenuto più favorevole in con-
creto, va applicato nella sua integralità, non essendo
consentita la combinazione di frammenti normativi
delle due leggi succedutesi nel tempo. (Nella specie la
Corte ha ritenuto che la mera richiesta di sostituzione
della pena principale con il lavoro sostitutivo, formula-
ta dall’imputato con motivo aggiunto, non equivaleva
ad impugnazione del punto concernente la determina-
zione della pena base). (nuovo c.s., art. 186; c.p., art.
2) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. IV, 17 ottobre 2013,
n. 42949, in questa Rivista 2014, 232. In merito ai criteri applicativi
della disposizione più favorevole per il reo, si vedano Cass. pen., sez.
IV, 17 settembre 2004, n. 36757, in Riv. pen. 2005, 1238 e Cass. pen.,
sez. I, 28 ottobre 2003, n. 40915, ivi 2004, 896.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorre per cassazione Petrocchi Franco avverso
la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di
Appello di Torino ha parzialmente riformato, riducendo la
pena ai sensi dell’art. 62 bis c.p. a mesi 2 di arresto ed €
1.000,00 di ammenda (rideterminata previa conversione in
€ 3.280,00 di ammenda), quella in data 1 giugno 2011 del
Tribunale di Casale Monferrato che aveva riconosciuto il
predetto colpevole del reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2,
lett. c) c.d.s. (commesso il 14 maggio 2009), e l’aveva con-
dannato alla pena di mesi tre di arresto ed Euro 1.600,00 di
ammenda, convertita in Euro 3.420,00 di ammenda.
Deduce violazione di legge in ordine al diniego della
sostituzione della pena inf‌litta con il lavoro di pubblica
utilità ex art. 186, comma 9 bis c.d.s. esponendo:
a) che la Corte di Appello, in applicazione dell’art.
2 c.p. avrebbe dovuto applicare la sanzione sostitutiva
ritenendola più favorevole sulla base del raffronto tra le
concrete conseguenze a carico dell’imputato dell’attuale
disciplina e della disciplina previgente, mentre aveva ope-
rato un raffronto astratto tra le due fattispecie;
b) che, in merito al diniego sul presupposto che la ri-
chiesta fosse stata avanzata nei motivi aggiunti di appello
e non mediante espressa manifestazione di volontà del-
l’imputato, confermava personalmente la propria inten-
zione di essere ammesso alla pena alternativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è infondato e pertanto non merita acco-
glimento.
2.1. Con la L. 29 luglio 2010, n. 120 da un canto è stato
introdotto l’art. 186, comma 9 bis c.d.s. (che prevede la
pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con l’aggiun-
ta, in caso di esito positivo, dell’estinzione del reato, della

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