Corte di cassazione penale sez. VI, 19 dicembre 2013, n. 51508 (c.c. 4 dicembre 2013)

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giur
2/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
instaurato con riferimento al reato ex articolo 372 c.p. La
tesi, più che assurda, appare provocatoria e irrispettosa
dell’intelligenza dei componenti di questo collegio.
8.2. Va da sé che, se, in futuro, dovesse essere emessa
sentenza, con riferimento al delitto di falsa testimonianza
o di false informazioni al Pubblico Ministero, sentenza
in contrasto insanabile con quella (nei confronti degli
attuali ricorrenti) con la quale è stata affermata la falsità
dei documenti in questione, potrebbe esservi spazio per la
procedura ex articoli 630 ss. c.p.p.
9. La censura sub m), relativa al trattamento sanzio-
natorio, è infondata. La gravità della fattispecie criminosa
addebitata agli imputati emerge con assoluta chiarezza
proprio a seguito dell’intervento della Corte costituziona-
le. Ricondotta dunque nell’alveo della falsità elettorale di
cui al secondo comma, la condotta di falsif‌icazione delle
liste elettorali viene a essere repressa con una pena edit-
tale che, come si diceva, è identica a quella prevista per
le ipotesi codicistiche “semplici” (scil. non aggravate ai
sensi del secondo comma dell’articoli 476 c.p.). E allora è
evidente l’elevato disvalore sociale e giuridico (ma anche
politico) delle condotte accertate, disvalore che merita
una adeguata (dunque severa) risposta repressiva.
10. Le censure relative all’ammissione delle parti civili
e alla determinazione del quantum risarcitorio (cfr sub “j”
e “t”) sono inammissibili.
10.1. Invero, come correttamente ha ritenuto la Corte
di appello, il fatto che, in tema di reati elettorali, l’art. 100
consenta a qualsiasi elettore di costituirsi parte civile, non
sta certo a signif‌icare che non possa avvenire costituzio-
ne di parte civile ad opera di soggetti che, senza essere
elettori (ovvero agendo non in tale qualità), assumano di
essere stati danneggiati, appunto, da un reato elettorale. Il
predetto articolo 100, invero, non si pone in deroga, ma in
aggiunta alla disciplina del codice di rito penale.
Va da sé, poi, che la ammissibilità della costituzione di
parte civile va valutata al momento in cui la costituzione
viene proposta, essendo irrilevanti gli ulteriori “sviluppi”,
i quali, come è ovvio, ben potranno avere rilievo in sede
civile. Tanto ciò è vero, che la costituzione di parte civile,
una volta ammessa, non è contestabile nei gradi successivi
di giudizio (ASN 199806363 RV 211229).
10.2. Quanto alla misura del risarcimento, data la natu-
ra del danno lamentato, essa non può che essere determi-
nata in via equitativa.
11. Inammissibile inf‌ine è la censura sub n), relativa
all’ammontare della provvisionale, essendo ormai jus re-
ceptum il principio in base al quale non è deducibile con
il ricorso per cassazione la questione relativa alla pretesa
eccessività della somma di denaro liquidata a titolo di
provvisionale (da ultimo: ASN 201034791 - RV 248348).
12. Conclusivamente, i ricorsi meritano rigetto, con la
conseguenza che resta confermata la dichiarazione di fal-
sità delle diciassette autenticazioni di f‌irma poste in calce
alle rispettive dichiarazioni di accettazione di candidatu-
ra, oggetto di imputazione.
12.1. II rigetto comporta la condanna di ciascun ricor-
rente al pagamento delle spese del procedimento; gli stes-
si vanno anche solidalmente condannati al rimborso delle
spese sostenute in questo grado di giudizio dalle parti civi-
li, spese che si liquidano come da dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 19 DICEMBRE 2013, N. 51508
(C.C. 4 DICEMBRE 2013)
PRES. GARRIBBA – EST. PETRUZZELLIS – P.M. SELVAGGI (DIFF.) – RIC. P.M. IN
PROC. FERRANTE
Favoreggiamento y Personale y Omessa denuncia
di un reato y Conf‌igurabilità del delitto y Fattispe-
cie in tema di adesione ad un’associazione crimi-
nosa su suggerimento di un soggetto che riveste la
qualif‌ica di uff‌iciale o agente di polizia giudiziaria.
. È conf‌igurabile il reato di favoreggiamento personale
a carico del soggetto investito della qualità di uff‌icia-
le o agente di polizia giudiziaria il quale, richiesto
privatamente di un consiglio circa l’atteggiamento da
tenere a fronte di una pretesa estorsiva proveniente da
un’associazione criminosa, abbia suggerito di prestarvi
adesione anziché provvedere, come sarebbe stato suo
dovere, penalmente sanzionato ai sensi dell’art. 361,
comma secondo, c.p., ad inoltrare denuncia all’autorità
giudiziaria. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 328; c.p., art.
361; c.p., art. 378) (1)
(1) Cass. pen., sez. VI, 5 aprile 2013, Di Mauro, in Ius&Lex dvd n.
1/2014, ed. La Tribuna, nega possa integrare il reato in commento
l’omissione di denuncia, da parte di un appartenente alle forze di
polizia, di una richiesta estorsiva sopraggiuntagli nel tentativo di
ottenere la restituzione della propria vettura oggetto di precedente
furto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 7 giugno 2013 il Tribunale di Paler-
mo ha accolto l’istanza di riesame proposta nell’interesse
di Guido Ferrante avverso il provvedimento di applicazio-
ne della misura degli arresti domiciliari disposta nei suoi
confronti dal Gip del Tribunale di quella città, in relazione
al delitto di favoreggiamento aggravato ai sensi dell’art.7
d.l. 13 maggio 1991 n. 152, annullando il provvedimento.
2. Ha proposto ricorso il P.m. presso il Tribunale di
Palermo deducendo violazione di legge con particolare
riferimento alla norma incriminatrice di cui all’art. 378
cod.pen.
In fatto l’imputazione era stata generata dal contenuto
di una intercettazione ambientale, nel corso della quale il
Ferrante, rappresentante delle forze dell’ordine, risultava
convincere tale Salvatore Albicocco, titolare di un eserci-
zio commerciale, che gli riferiva delle pretese commerciali
rivoltegli per l’utilizzo di specif‌iche macchine per il caffè
e l’installazione nel suo esercizio di videopoker, a sotto-
porsi alla pratica del versamento del “pizzo” riconosciuto
da tutti coloro i quali esercitavano attività economiche
nella stessa zona, suggerendogli di cercare a tal f‌ine un
intermediario.

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