Corte di cassazione penale sez. IV, 28 aprile 2014, n. 17821 (ud. 13 dicembre 2013)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2014
LEGITTIMITÀ
5.2.1) L’art. 16, dal canto suo, nel prevedere in via
generale il pagamento in misura ridotta delle sanzioni
amministrative pecuniarie, ne indica il criterio di calcolo
e aggiunge che detto pagamento è ammesso “oltre alle
spese del procedimento”, così separando le due voci del
debito. Dal complesso di questa analisi si deve inferire
che il pagamento in misura ridotta della sanzione ammini-
strativa, relativa a violazione del codice della strada, effet-
tuato in misura corrispondente all’ammontare a titolo di
sanzione indicato dall’ amministrazione, esclude l’addebi-
to del maggior importo di cui all’art. 203 comma 2 C.d.S.,
ancorché non risultino interamente pagate le spese del
procedimento sanzionatorio, che l’amministrazione può
richiedere separatamente.
Risultano così respinti i primi due motivi di ricorso e
inammissibile il terzo, con cui parte ricorrente si duole
di una considerazione ad abundantiam contenuta nella
sentenza impugnata, con la quale il giudicante aveva rim-
proverato al Comune procedente di non aver operato in
via di autotutela lo sgravio della cartella.
6) É invece da accogliere il quarto motivo di ricorso,
relativo alle spese di lite. Parte ricorrente ha rilevato che
il giudice di pace ha respinto la domanda di condanna del-
l’ente al risarcimento dei danni ex art. 96 c. p. c., ma che
ha liquidato le spese avendo riguardo alla notula alla som-
ma di euro 1.032,00 comprensiva della pretesa risarcitoria
suddetta. Ha denunciato che in tal modo è stato violato
il disposto dell’art. 6 del D.M. n. 127 del 2004 in tema di
tariffe forensi, a tenore del quale nella liquidazione degli
onorari a carico del soccombente, il valore della causa è
determinato, avendo riguardo, “nei giudizi per pagamento
di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita
alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”. La
censura coglie nel segno, giacché il valore della lite sul
quale parametrare le spese legali riconosciute al vincitore
avrebbe dovuto essere la somma, ben più esigua, portata
dalla cartella esattoriale annullata.
6.1) Restano assorbite le ulteriori considerazioni del ri-
corso, volte a censurare spunti argomentativi inappropria-
ti contenuti in sentenza, relativi al carattere sanzionatorio
della condanna alle spese.
7) Discende da quanto esposto l’accoglimento del
quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri.
La sentenza impugnata va cassata e la cognizione ri-
messa ad altro Giudice di pace di Pisa per nuova liquida-
zione delle spese del giudizio di merito e per provvedere
anche sulle spese di questo giudizio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 28 APRILE 2014, N. 17821
(UD. 13 DICEMBRE 2013)
PRES. ZECCA – EST. CIAMPI – P.M. GIALANELLA (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC. SECCIA
Guida in stato di ebbrezza y Aggravante dell’aver
provocato un incidente stradale y Aggravante del-
l’aver commesso il fatto in orario notturno y Au-
mento delle sanzioni y Modalità di computo.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, qualora con-
corrano le circostanze ad effetto speciale di aver
provocato un incidente (art. 186, comma 2-bis, c.s.) e
di aver commesso il fatto in orario notturno (art. 186,
comma 2-sexies, c.s.) deve trovare applicazione l’art.
63, comma quarto, c.p. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art.
186; c.p., art. 63) (1)
(1) Nel senso che la circostanza aggravante di aver provocato un
incidente stradale impedisce la sostituzione della pena detentiva e
pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, v. Cass. pen., sez. IV, 19
febbraio 2014, n. 7969, in questa Rivista 2014, 296; Cass. pen., sez.
IV, 4 dicembre 2013, n. 48534, ivi, 320. In dottrina, utili riferimenti
si rinvengono in ANTONELLA PACITTO, L’art. 186 del Codice della
strada anche alla luce della recente riforma, ivi 2012, 397.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello
di L’Aquila ricorre per cassazione contro la sentenza di
applicazione concordata della pena in epigrafe indicata,
pronunciata nei confronti di Seccia Alessandro per il reato
di guida in stato di ebbrezza alcolica [art. 186, comma 2
lett. b) Cod. str.], aggravato dall’aver causato un inciden-
te stradale e dell’esser stato commesso il fatto tra le ore
22,00 e le ore 7,00, dolendosi della disposta sostituzione
della pena principale con quella del lavoro di pubblica
utilità, in violazione dell’art. 186, comma 9 bis Cod. str.,
e del mancato raddoppio della pena principale e delle
sanzioni accessorie amministrative, pur previsto dall’art.
186, comma 2 bis Cod. str. Inf‌ine, il ricorrente lamenta la
mancata statuizione del fermo amministrativo del veicolo
utilizzato per commettere il reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
3.1. Secondo quanto emerge dal testo della sentenza
impugnata, l’accordo tra le parti si è formato sulla appli-
cazione della pena di ventisette giorni di arresto e di euro
1.800 di ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica uti-
lità per trentacinque giorni, determinata a partire da una
pena base di un mese di arresto ed euro 2.100 di ammen-
da, aumentata ai sensi dell’art. 186, comma 2 sexies a un
mese di arresto ed euro 2.700 di ammenda, diminuita per il
rito. In tal modo, tuttavia, si è f‌issata una pena principale
determinata attraverso un percorso giuridico non corretto
ed una pena sostitutiva determinata in misura non legale.
3.2. In rapporto al reato ritenuto nella sentenza impu-
gnata, va rammentato che l’art. 186, comma 2 sexies preve-
de un aumento da un terzo alla metà della sola ammenda
“prevista dal comma 2” se il fatto è commesso tra le ore
22,00 e le ore 7,00. Il comma 2 bis prevede il raddoppio
delle “sanzioni di cui al comma 2”. Il quesito che si pone
concerne le modalità di applicazione dei menzionati au-
menti. Ritiene questa Corte che il riferimento alle pene
di cui al comma 2 contenuto in entrambe le disposizioni
che descrivono le menzionate aggravanti escluda l’ap-

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