Corte di cassazione penale sez. I, 8 aprile 2013, n. 15936 (ud. 19 marzo 2013)

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giur
2/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
NOTE
(1) Cass., sez. VI, 28 gennaio 1996, n. 3009, Catalucci, Rv. 204786;
Cass., sez. VI, 24 giugno 1997, Guida, Rv. 209746; Cass., sez. VI, 7 novem-
bre 2000, n. 353, Veronesi; Cass. sez. VI, 14 febbraio 2000, n. 788, Mari,
Rv. 217342.
(2) Cass., sez. VI, 15 gennaio 2003, n. 10671, Santone, Rv. 223780;
Cass., sez. VI, 15 gennaio 2003, n. 7772, Russo, Rv. 224270; Cass., sez. VI,
14 gennio 2003, n. 7347, Di Niro, Rv. 223528; Cass., sez. VI, 14 novem-
bre 2001, n. 3383, dep. 2002, Chirico, Rv.221510; Cass., sez. VI, 6 febbraio
2001, Menotti, Rv. 218435; Cass., sez. VI, 23 ottobre 2000, n. 3879, Di
Maggio, Rv. 217710.
(3) Cass., sez. VI, 9 maggio 2006, n. 25273, Montana, Rv. 234838;
Cass., sez. VI, 20 dicembre 2010, n. 256, dep. 2011, Di Maria, Rv. 249201;
Cass., sez. VI, 26 febbraio 2007, n. 21335, Maggiore e altri, Rv. 236627;
Cass., sez. VI, 4 ottobre 2004, n. 2963, dep. 2005, Alello, Rv. 231032; Cass.,
sez. VI, 29 aprile 2009, n. 21165; Cass., sez. VI, 4 novembre 2009, n. 2525,
dep. 2010.
(4) Cass., sez. VI, 4 maggio 2011, n. 20094, Miscia, Rv. 250071; Cass.,
sez. VI, 9 aprile 2008, n. 31688, Rv. 240692
(5) Trib. Trento, 29 marzo 2000, Zanlucchi; Trib. Sanremo, 19 ottobre
1995, n.1699.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 8 APRILE 2013, N. 15936
(UD. 19 MARZO 2013)
PRES. BARDOVAGNI – EST. BONITO – P.M. IACOVIELLO (CONF.) – RIC. SROIUA
Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità y
Condotta punibile y Violazione di un ordine ammini-
strativo impartito in via preventiva ed indirizzato
ad una generalità di soggetti y Conf‌igurabilità y
Esclusione y Fattispecie relativa ad ordine del que-
store riguardante tutti i parcheggiatori abusivi.
. Non integra l’ipotesi di reato prevista dall’art. 650 c.p.
l’inosservanza di un ordine amministrativo avente ca-
rattere regolamentare e contenente una disposizione
dettata in via preventiva ed indirizzata ad una genera-
lità di soggetti. (Fattispecie relativa ad ordine del que-
store riguardante tutti i parcheggiatori abusivi). (c.p.,
art. 650) (1)
(1) Principio che si ritrova in Cass. pen. sez. I, 7 maggio 1999, Di
Giovanni ed altro, in questa Rivista. 1999, 542, in relazione ad ordi-
nanza della capitaneria di porto. Nel senso che l’esercizio abusivo
dell’attività di parcheggiatore integra l’illecito amministrativo previ-
sto dall’art. 7, comma quindicesimo-bis, c.d.s., e non il reato di inos-
servanza dei provvedimenti dell’autorità previsto dall’art. 650 c.p.,
stante l’operatività del principio di specialità di cui all’art. 9 della L.
n. 689 del 1981, v. Cass. pen., sez. I, 22 dicembre 2011, Srioua, in Arch.
giur. circ. 2012, 431.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
l. Con sentenza del 9 giugno 2011 il Tribunale di Sa-
lerno, monocraticamente composto, condannava alla
pena di 100,00 euro di ammenda Sroiua Younes, giudicato
colpevole della contravvenzione di cui all’art. 650 c.p. per
non aver ottemperato al provvedimento del Questore di
Salerno il quale, per ragioni di ordine pubblico, in data
21 gennaio 2008, gli aveva ordinato di desistere dalla con-
dotta di parcheggiatore abusivo nei pressi dell’ospedale
con provvedimento notif‌icato il 10 aprile 2008; violazione
accertata il 26 novembre successivo.
A sostegno della decisione il Tribunale richiamava
l’accertamento della condotta abusiva eseguito appunto il
26 novembre 2008 ad opera di personale della Questura
di Salerno.
2. Ricorre per cassazione avverso detta sentenza l’im-
putato, assistito dal difensore di f‌iducia, sviluppando tre
motivi di impugnazione.
2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente
violazione di legge e difetto di motivazione sul rilievo che
la condanna inf‌litta non avrebbe sostegno motivazionale
e che la condotta accertata non sarebbe punibile ai sensi
dell’art. 650 c.p.
2.2 Col secondo motivo di ricorso denuncia nuovamen-
te la difesa ricorrente difetto di motivazione e violazione
di legge sul rilievo che nel processo sarebbe stato violato il
diritto alla difesa dappoichè del tutto generico ed indeter-
minato il capo di imputazione.
2.3 Col terzo ed ultimo motivo di impugnazione denun-
cia inf‌ine la difesa ricorrente violazione di legge, anche
processuale e difetto di motivazione, in particolare de-
ducendo: nel caso di specie trova applicazione l’art. 9 L.
689/1981 perché la condotta del parcheggiatore abusivo è
sanzionata in via amministrativa dall’art. 7 c. 15-bis c.d.s.,
norma speciale questa rispetto a quella di cui all’art. 650
c.p.; l’ordinanza questorile non è stata “legalmente data”
dappoichè volta ad impedire un comportamento già san-
zionato da una precisa norma amministrativa, né può
invocarsi sul punto l’art. 7 c. 15-bis c.d.s., norma questa
la quale fa salva l’ipotesi che la condotta costituisca reato;
tale ipotesi ricorre infatti al di fuori del principio di spe-
cialità; in ogni caso l’art. 650 c.p. trova applicazione nelle
ipotesi in cui il provvedimento della P.A. abbia carattere
personale e non generale ed in funzione di prevenzione.
3. Il ricorso è fondato in riferimento al terzo motivo
di doglianza, assorbente delle residue censure, peraltro
genericamente articolate. Ai f‌ini della conf‌igurabilità del
reato di cui all’art. 650 c.p. è necessario che: a) l’inosser-
vanza riguardi un ordine specif‌ico impartito ad un sogget-
to determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da
far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in
essere una certa condotta, ovvero si astenga da una certa
condotta; e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pub-
blico o di igiene o di giustizia; b) l’inosservanza riguardi
un provvedimento adottato in relazione a situazioni non
pref‌igurate da alcuna specif‌ica previsione normativa che
comporti una specif‌ica ed autonoma sanzione (Cass., sez.
I, 25 marzo 1999, n. 3755, Di Giovanni).
In applicazione di tali principi, osserva il Collegio che
non ha le caratteristiche sopra indicate (e quindi la sua
inosservanza non può integrare il reato di cui all’art. 650
c.p.) una disposizione data in via preventiva ad una ge-
neralità di soggetti e con carattere regolamentare, come
accaduto nel caso in esame, dove il provvedimento que-
storile riguardava in via generale tutti i campeggiatori
abusivi e risultava adottato in via del tutto generale alla
stregua di disposizione tipicamente regolamentare.

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