Corte di cassazione penale sez. iv, 21 agosto 2013, n. 35296 (UD. 16 Maggio 2013)

Pagine746-748
746
giur
6/2013 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
clausola risolutiva espressa, effettuata dai locatori con
l’intimazione di sfratto, come s’è veduto, poichè compor-
tamenti successivi all’inadempimento tutelato da clausola
risolutiva espressa e prima della dichiarazione di voler-
sene avvalere possono assumere semmai solo l’eventuale
signif‌icato di evidenziare per facta concludentia, ex latere
della parte che può dichiarare di volersi avvalere della
clausola ed ancora non l’abbia fatto, il valore di rinuncia
ad esercitare il diritto di avvalersene.
Il principio di diritto che giustif‌icherebbe la detta ir-
rilevanza dei capitoli di prova è il seguente: “La clausola
risolutiva espressa non comporta automaticamente lo
scioglimento del contratto a seguito del previsto inadem-
pimento, essendo sempre necessario, per l’art. 1218 c.c.,
l’accertamento dell’imputabilità dell’inadempimento al
debitore almeno a titolo di colpa. Peraltro, tale accerta-
mento dev’essere condotto con riferimento al momento
dell’inadempimento e non con riferimento a comporta-
menti delle parti successivi al suo verif‌icarsi, potendo tali
comportamenti successivi all’inadempimento tutelato da
clausola risolutiva espressa, ove si verif‌ichino prima della
dichiarazione di volersene avvalere assumere semmai solo
l’eventuale signif‌icato di evidenziare per facta concluden-
tia, ex latere della parte che può dichiarare di volersi avva-
lere della clausola ed ancora non l’abbia fatto, il valore di
rinuncia ad esercitare il diritto di avvalersene”.
§5. Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in di-
spositivo nel rispetto del D.M. n. 140 del 2012.
Giusta la richiesta formulata nel controricorso se ne
dispone la distrazione a favore del difensore di B.C., Avvo-
cato Paola Scotti Camuzzi. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 21 AGOSTO 2013, N. 35296
(UD. 16 MAGGIO 2013)
PRES. BRUSCO – EST. DOVERE – P.M. DESTRO (CONF.) – RIC. CIAFFONE
Obbligazioni del locatore y Vizi della cosa locata
y Responsabilità del locatore y A titolo di colpa y
Per situazione di pericolo per la sicurezza del con-
duttore y Sussistenza y Condizioni y Fattispecie in
tema di sinistro mortale occorso a lavoratore ex-
tracomunitario a seguito di mancati interventi del
locatore.
. Avuto riguardo al disposto di cui all’art. 1575 c.c.,
nella parte in cui fa obbligo al locatore di consegnare
al conduttore la cosa locata in buono stato di manuten-
zione e di mantenerla in stato da servire all’uso conve-
nuto, il che comporta anche l’obbligo di garantire che
l’uso e il godimento della cosa locata non diano luogo
a pericolo per la sicurezza del conduttore, sussiste la
penale responsabilità, a titolo di colpa, del locatore
di un alloggio destinato a lavoratori extracomunitari
il quale, avendo avuto modo di rendersi conto che era
stata da loro rimossa una vetrata che avrebbe dovuto
impedire l’accesso ad uno sporto privo di parapetti, non
era intervenuto per eliminare la situazione di pericolo
che in tal modo era venuta a crearsi, per cui era potuto
avvenire che uno degli occupanti dell’alloggio, portato-
si su detto sporto ed essendo in stato di ubriachezza,
era precipitato al suolo riportando così lesioni di esito
mortale. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1575; c.p., art. 589;
d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547) (1)
(1) Non risultano precedenti in termini. Nello stesso senso, per
quanto riguarda l’obbligo che deriva dall’art. 1575 c.c. al locatore, si
vedano Cass. pen., sez. III, 17 maggio 2010, Mariani, in Ius&Lex dvd
n. 5/13, ed. La Tribuna e Cass. civ. 1° luglio 2005, n. 14094, in questa
Rivista 2005, 642.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Avezzano giudicava Ciaffone Erminio
responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore Zawadz-
ki Kamil Piotr, in qualità di datore del lavoro del medesi-
mo e lo condannava alla pena ritenuta equa, inf‌litta per
il delitto di cui all’art. 589 c.p., aggravato dall’esser stato
commesso con violazione di norme prevenzionistiche, e
per la contravvenzione di cui agli artt. 27 e 389, comma 1
lett. a) d.p.r. n. 547/55.
Ad avviso del primo giudice, lo Zawadzki aveva trovato
la morte precipitando al suolo dal balcone non adeguata-
mente protetto del locale assegnatogli come alloggio dal
datore di lavoro Ciaffone Erminio. La responsabilità di
quest’ultimo discendeva dalla violazione degli obblighi di
protezione in favore dei lavoratori gravanti sul datore di
lavoro; obblighi esigibili anche nel caso di specie, posto
che il luogo da dove era caduto al suolo la povera vittima
risultava essere ambiente di lavoro.
2. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Ap-
pello di L’Aquila ha parzialmente riformato la decisione di
primo grado, assolvendo l’imputato dal reato contravven-
zionale perché il fatto non sussiste ed escludendo quanto
al delitto l’aggravante contestata, rideterminando per l’ef-
fetto la pena in mesi quattro di reclusione e confermando
nel resto la pronuncia di condanna.
Ad avviso del giudice di secondo grado va in primo
luogo escluso che nel caso che occupa trovi applicazione
la nozione di infortunio sul lavoro, in quanto il godimento
dell’alloggio da parte dello Zawadzki non costituiva parte
della prestazione lavorativa ma quota del corrispettivo di
tale prestazione; in ogni caso, non essendo previsto che al
piano dell’alloggio fosse svolta attività lavorativa, il datore
di lavoro non sarebbe stato tenuto ad adottare le misure
precauzionali dovute per i luoghi di lavoro.
Ciò posto, la Corte distrettuale ha ritenuto che il Ciaffo-
ne, per il fatto di aver “dato alloggio precario a tre persone
nel soppalco del suo capannone avrebbe dovuto impedire
agli occupanti di rimuovere la f‌inestra a vasistas e quindi di
accedere su di un cornicione senza ringhiere o altre idonee
protezioni o avrebbe dovuto adottare tempestivamente
idonee misure per scongiurare il pericolo di uscita sul cor-
nicione stesso o, quantomeno, di caduta dal medesimo”.
Avendo quindi ravvisato l’eff‌icienza causale della con-
dotta colposa attribuibile all’imputato rispetto al sinistro

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT