Corte di cassazione penale sez. IV, 5 marzo 2014, n. 10514 (ud. 28 febbraio 2014)

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7-8/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
secondo quanto previsto dalle norme transitorie della
legge medesima, avuto riguardo alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 393 del 2006 e tenuto conto dell’indirizzo
interpretativo quale delineatosi nella giurisprudenza di
questa Corte (cfr., “ex plurimis”, sez. V, n. 2076 del 5 di-
cembre 2008 Ud. - dep. 20 gennaio 2009 - Rv. 242362).
Tenuto conto di tutto quanto f‌in qui detto, non v’è
dubbio alcuno che nella concreta fattispecie deve trovare
applicazione il termine di prescrizione previsto dall’art.
157 c.p. come novellato con la legge 251/05, vale a dire sei
anni, con un massimo di dieci anni, per gli atti interruttivi,
ove si dovesse tener conto della contestazione della recidi-
va prevista dal quarto comma dell’art. 99 del c.p.
Dunque, la prescrizione del reato ascritto al Bevilac-
qua sarebbe cronologicamente maturata alla data del
23 settembre 2012 (dieci anni dal 23 settembre 2002),
calcolando anche l’aumento per la recidiva. Mette conto
tuttavia evidenziare che il primo giudice, nel determinare
la pena da inf‌liggere al Bevilacqua, pur non escludendo
formalmente la recidiva, non ne ha però tenuto conto onde
“calibrare la pena”. Orbene, nella giurisprudenza di questa
Corte è stato condivisibilmente affermato che “qualora la
recidiva, pur oggetto di contestazione, non sia stata comun-
que valutata dal giudice nella quantif‌icazione della pena
inf‌litta, non si può, in difetto di specif‌ica impugnazione sul
punto, tener conto, ai f‌ini del calcolo del tempo necessario
perchè maturi la prescrizione del reato, dell’aumento di
pena ad essa collegato” (sez. II, n. 18595 del 8 aprile 2009
Ud. - dep. 5 maggio 2009 - Rv. 244158; conf., sez. VI, n.
43771 del 7 ottobre 2010 Ud. - dep. 11 dicembre 2010 - Rv.
248714 ); ed è stato ulteriormente precisato che “in tema
di prescrizione del reato, quando il giudice abbia escluso,
anche implicitamente, la circostanza aggravante facoltati-
va della recidiva qualif‌icata (art. 99, comma quarto, c.p.),
non ritenendola in concreto espressione di una maggiore
colpevolezza o pericolosità sociale dell’imputato, la pre-
detta circostanza deve ritenersi ininf‌luente anche ai f‌ini
del computo del tempo necessario a prescrivere il reato”
(sez. II, n. 2090 del 10 gennaio 2012 Ud. - dep. 19 gennaio
2012 - Rv. 251776).
Ne deriva che, non rilevando la recidiva, e dovendo
quindi considerarsi solo l’aumento di un quarto della pena
edittale per il reato ascritto al Bevilacqua, il termine mas-
simo di prescrizione - pari a sette anni e mezzo (6 anni +
un quarto) - è maturato, nel caso in esame, alla data del
23 marzo 2010.
Resta ora da verif‌icare se nel corso dei due gradi di
giudizio di merito vi sono stati periodi di sospensione,
riconducibili a richieste di rinvio dell’imputato e/o del di-
fensore, tali da comportare la protrazione della scadenza
del termine di prescrizione ad epoca successiva all’odier-
na udienza: orbene, detti periodi hanno determinato uno
“slittamento” della prescrizione al 20 luglio 2011 (in data
anteriore alla sentenza d’appello).
Deve dunque prendersi atto che allo stato è intervenuta
la causa estintiva della prescrizione, maturata già prima
della sentenza di secondo grado ed invocata espressamen-
te con il ricorso (cfr., al riguardo, sez. un., Bracale).
Per quel che concerne poi l’applicabilità dell’art. 129,
secondo comma, del codice di rito, va ricordato che, in
forza dei consolidati principi di diritto enunciati da que-
sta Corte, il sindacato di legittimità, appunto ai f‌ini della
eventuale applicazione della disposizione appena citata,
deve essere circoscritto all’accertamento della ricorrenza
delle condizioni per addivenire ad una pronuncia di pro-
scioglimento nel merito con una delle formule prescritte:
la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se
la prova dell’insussistenza del fatto o dell’estraneità ad
esso dell’imputato risulti evidente sulla base degli stessi
elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento
della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove in-
dagini ed ulteriori accertamenti che sarebbero incompa-
tibili con il principio secondo cui l’operatività della causa
estintiva, determinando il congelamento della situazione
processuale esistente nel momento in cui è intervenuta,
non può essere ritardata: qualora, dunque, il contenuto
complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con
i caratteri richiesti dall’art. 129 c.p.p., l’esistenza di una
causa di non punibilità più favorevole all’imputato, ed in
presenza di gravame che non risulti affetto da inammis-
sibilità originaria (che non consentirebbe di rilevare la
causa estintiva del reato, secondo il principio enunciato
dalle Sezioni Unite di questa Corte in materia), deve es-
sere dichiarata l’estinzione del reato.
Nel caso in esame non sussistono le condizioni per
una pronuncia assolutoria, ai sensi del secondo comma
dell’art. 129 c.p.p., atteso che nelle argomentazioni svolte
dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata - già in-
nanzi ricordate (nella parte relativa allo “svolgimento del
processo”) e da intendersi qui integralmente richiamate
onde evitare superf‌lue ripetizioni - non sono riscontrabili
elementi di giudizio idonei ad integrare la prova evidente
dell’innocenza dell’imputato.
L’impugnata sentenza deve essere dunque annullata
senza rinvio, perché estinto il reato per prescrizione.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 5 MARZO 2014, N. 10514
(UD. 28 FEBBRAIO 2014)
PRES. ZECCA – EST. DELL’UTRI – P.M. PRATOLA (DIFF.) – RIC. VERDERAMO
Stupefacenti y Attenuanti y Lieve entità del fatto y
Natura y Figura autonoma di reato y Sentenza Corte
cost. n. 32/2014 y Dichiarazione di illegittimità degli
artt. 4 bis e 4 vieces-ter L. n. 49/2006 y Estensione
degli effetti della pronuncia d’incostituzionalità al-
l’art. 73, comma 5 D.P.R. n. 309/1990 y Esclusione.
. In tema di stupefacenti, premesso che deve riguardar-
si come f‌igura autonoma di reato e non più come circo-
stanza attenuante quella prevista dall’art. 73, comma
quinto, del D.P.R. n. 309/1990, quale riformulato dal-
l’art. 2, comma 1, lett. a), del D.L. 23 dicembre 2013
n. 146, conv. con modif. in legge 21 febbraio 2014 n.

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