Corte di cassazione penale sez. V, 17 marzo 2014, n. 12508 (c.c. 7 febbraio 2014)

Pagine465-466
465
Rivista penale 5/2014
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 17 MARZO 2014, N. 12508
(C.C. 7 FEBBRAIO 2014)
PRES. DUBOLINO – EST. PISTORELLI – P.M. MURA (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC.
SCOGNAMIGLIO
Rissa y Elemento oggettivo y Estremi y Numero mi-
nimo dei contendenti y Non inferiore a tre y Suff‌i-
cienza.
. Ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato di rissa è neces-
sario e suff‌iciente che i corrissanti siano in numero non
inferiore a tre. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 588) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. V, 22 novembre 1988, n.
11245, in questa Rivista, 1989, 568. Cfr. Cass. pen., sez. I, 11 gennaio
2008, n. 1476 in Ius&Lex dvd n. 3/2014, ed. La Tribuna e Cass. pen.,
sez. V, 8 novembre 2004, n. 43524, ibidem, che considerano neces-
sario per conf‌igurare l’ipotesi del reato in oggetto che il gruppo di
persone debba essere in numero superiore a tre.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l. Con ordinanza del 3 agosto 2012 il Tribunale di Cas-
sino non convalidava l’arresto di Scognamiglio Alessandro,
Diocesano Gennaro e Diocesano Domenico operato nella
f‌lagranza del reato di cui all’art. 588 c.p., rilevando l’insus-
sistenza del medesimo in ragione del difetto del numero
minimo di partecipanti necessario per la conf‌igurabilità
giuridica di una rissa.
2. Avverso l’ordinanza ricorre il Procuratore della Re-
pubblica presso il Tribunale di Cassino deducendo l’errata
applicazione della legge penale ed evidenziando come
per il concorde orientamento della giurisprudenza e della
dottrina quello di tre costituirebbe il numero minimo di
corrissanti necessario per l’integrazione del reato in que-
stione.
3. Con memoria depositata il 9 settembre 2013 la difesa
degli imputati ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo
la correttezza della motivazione del provvedimento impu-
gnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Come noto l’art. 588 c.p. non determina il numero mini-
mo di persone necessario perchè possa ritenersi consuma-
ta una rissa ed invero nemmeno fornisce la nozione giuri-
dica di rissa, rinviando a quella ricavabile dall’accezione
comune del termine. Secondo il tradizionale e risalente
insegnamento di questa Corte per la conf‌igurazione del
reato in oggetto sarebbe dunque necessario e suff‌iciente
che nella contesa violenta esistano più fronti di aggressio-
ne, con volontà vicendevole di attentare all’altrui perso-
nale incolumità; il che potrebbe realizzarsi anche quando
qualcuna delle “parti” protagoniste sia rappresentata da
un solo soggetto, con l’unico limite che il numero dei cor-
rissanti non risulti inferiore a quello di tre (ex multis sez.
V, n. 11245 del 10 marzo 1988, Verona, Rv. 179757).
Il Tribunale di Cassino, nell’affermare invece il diverso
principio per cui i corrissanti dovrebbero essere in nume-
ro superiore a tre, si è richiamato a due più recenti pro-
nunzie di legittimità che effettivamente sembrerebbero
assecondarne le conclusioni laddove le stesse affermano
che «ai f‌ini della conf‌igurazione del delitto di rissa è ne-
cessario che un gruppo di persone in numero superiore a
tre venga alle mani con il proposito di ledersi reciproca-
mente». Nelle stesse per vero - come evidenziato nelle sue
conclusioni dal Procuratore Generale - il numero “soglia”
dei corrissanti viene evocato in maniera apodittica e del
tutto incidentale, non essendo il prof‌ilo rilevante ai f‌ini
della soluzione della quaestio iuris affrontata nelle due
diverse occasioni dalla Corte (nel caso oggetto di sez. V,
n. 43524 del 13 maggio 2004, Galletta ed altri, Rv. 230323,
i soggetti coinvolti erano infatti almeno cinque, mentre in
quello deciso da sez. I, n. 1476/08 del 11 dicembre 2007,
Arapaj e altri, Rv. 238766, erano addirittura sei). Da tali
pronunzie non sembra dunque potersi dedurre l’intenzio-
ne di contrastare l’orientamento tradizionale, che si fonda
sulla condivisibile considerazione per cui non è necessaria
all’essenza della rissa la contrapposizione tra due gruppi
def‌initi (ognuno dei quali inevitabilmente composto da
almeno due persone), giacchè il fatto tipico rimane inte-
grato e il pericolo di lesione dell’interesse tutelato viene
determinato, ad esempio, anche nell’ipotesi in cui tre per-
sone conf‌liggano in maniera violenta contrapponendosi
ognuna alle altre.
Deve dunque ribadirsi il consolidato insegnamento di
questa Corte per cui il numero minimo di persone neces-
sario perchè sia conf‌igurabile una rissa - in presenza delle
altre condizioni per cui una colluttazione violenta possa
ritenersi tale - è quello di tre.
L’ordinanza impugnata va dunque annullata. Peraltro
l’annullamento deve essere disposto senza rinvio stante
l’inutilità di sollecitare al giudice a quo una pronuncia
che, essendo già in questa sede stata riconosciuta la cor-
rettezza dell’operato della polizia giudiziaria alla luce di
quanto esposto in precedenza, avrebbe valore meramen-
te formale senza alcuna ricaduta di effetti giuridici (ex
multis sez. III, n. 26207 del 12 maggio 2010, P.M. in proc.
Camara, Rv. 247706).

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT