Corte di cassazione penale sez. IV, 6 marzo 2014, n. 10923 (ud. 18 dicembre 2013)

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giur
Rivista penale 7-8/2014
LEGITTIMITÀ
dovrebbe esplicare un effetto «impeditivo» dell’estinzione,
in base all’ultimo comma dell’art. 172 c.p., è stato com-
messo ben prima (il 17 marzo 2001), e dunque non può
esplicare l’effetto assegnatogli dalla Corte territoriale.
Ne consegue che le pene per la cui esecuzione è richie-
sta l’estradizione devono considerarsi prescritte, secondo
la disciplina nazionale, al dicembre 2011. Ciò comporta,
per quanto rilevato in apertura, che mancano le condi-
zioni per l’accoglimento della domanda presentata dallo
Stato polacco.
La sentenza impugnata va dunque annullata senza
rinvio. Poiché Sawicki risulta ancora soggetto a provvedi-
menti limitativi della libertà personale, va disposta la sua
immediata liberazione.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui agli
artt. 626 c.p.p. e all’art. 203 delle relative disposizioni di
attuazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 6 MARZO 2014, N. 10923
(UD. 18 DICEMBRE 2013)
PRES. SIRENA – EST. ROMIS – P.M. POLICASTRO (CONF.) – RIC. BEVILACQUA
Reato y Estinzione (Cause di) y Prescrizione y Ter-
mine y Determinazione y Recidiva contestata, ma
non valutata dal giudice y Irrilevanza.
. Ai f‌ini della determinazione del termine di prescrizio-
ne del reato non può tenersi conto della recidiva qua-
lif‌icata quando essa, ancorchè ritualmente contestata,
sia stata, anche implicitamente, esclusa dal giudice,
come nel caso in cui abbia omesso di valutarla nella
determinazione della pena. (Mass. Redaz.) (c.p., art.
99; c.p., art. 157) (1)
(1) In senso conforme si vedano Cass. pen., sez. VI, 11 dicembre
2010, n. 43771, in questa Rivista 2011, 1325 e Cass. pen., sez. II, 5
maggio 2009, n. 18595, ivi 2010, 679.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Bevilacqua Donato veniva condannato alla pena di un
anno di reclusione ed euro 350,00 di multa dal Tribunale
di Melf‌i, con sentenza in data 5 maggio 2011 per il reato
di cui all’art. 95 del D.P.R. n. 115 del 2002, con la conte-
stazione della recidiva reiterata infraquinquennale. Il
Bevilacqua aveva dichiarato, nell’istanza di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, di essere nelle condizioni
reddituali previste per l’ammissione al benef‌icio richie-
sto (anche con riferimento ai propri familiari) avendo
percepito redditi per complessivi euro 12.756,47; era stato
poi accertato che il nucleo familiare del Bevilacqua aveva
invece percepito redditi pari ad euro 23.284,71 (reato
commesso il 23 settembre 2002).
Proponeva appello l’imputato il quale sollecitava l’as-
soluzione ed invocava in subordine la concessione delle
attenuati generiche.
La Corte territoriale confermava l’affermazione di col-
pevolezza e motivava il convincimento così espresso richia-
mando il compendio probatorio acquisito ed affermando la
conf‌igurabilità del reato, quale contestato al Bevilacqua, in
ogni caso di false attestazioni reddituali nell’istanza di am-
missione al gratuito patrocinio, a prescindere dall’eventuale
sussistenza, in concreto, delle condizioni di reddito richie-
ste per l’ammissione al benef‌icio in argomento, dovendo in-
dividuarsi la ratio della norma nell’esigenza della veridicità
della dichiarazione, ed evocando in proposito l’indirizzo
interpretativo in tal senso affermatosi nella giurisprudenza
di legittimità; la Corte stessa riteneva poi il Bevilacqua non
meritevole delle attenuanti generiche così condividendo
quanto argomentato al riguardo dal primo giudice.
Ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore,
dolendosi dell’affermazione di colpevolezza sul presuppo-
sto del denunciato vizio motivazionale in ordine alle valu-
tazioni probatorie, ed eccependo comunque l’intervenuta
prescrizione del reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che preliminarmente - avuto ri-
guardo alla data di accertamento del reato, al titolo del
reato medesimo, ed alla pena edittale per lo stesso previ-
sta - occorre verif‌icare se, alla data della odierna udienza,
sia interamente decorso il termine massimo di prescrizio-
ne, secondo la tesi sostenuta dal ricorrente.
La deduzione difensiva, circa la prescrizione, deve es-
sere esaminata tenendo conto dei seguenti dati: 1) il titolo
del reato: art. 95 del D.P.R. n. 115/2002, con la contestata
recidiva; 2) la data dell’accertamento del reato: 23 settem-
bre 2002; 3) la data della sentenza di primo grado, 5 mag-
gio 2011; 4) il testo dell’art. 157 c.p. come modif‌icato dalla
legge n. 251 del 2005; 4) la data dell’entrata in vigore di
detta legge, 8 dicembre 2005, e le disposizioni transitorie
della stessa.
Tanto premesso, va rilevata l’intervenuta prescrizione:
detta causa estintiva del reato deve invero ritenersi veri-
f‌icata, per quanto in prosieguo si preciserà, pur tenendo
conto del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa
Corte - con sentenza (imp. Cremonese) del 28 novembre
2001, depositata l’11 gennaio 2002 - in tema di sospensione
del decorso del termine di prescrizione in conseguenza di
impedimento dell’imputato o del suo difensore.
La pena detentiva edittale per il reato in questione è
pari ad un massimo di cinque anni di reclusione. In base
alla legge n. 251 del 2005, il termine di prescrizione per
il reato “de quo” è di 6 anni, con un aumento, nel caso di
atti interruttivi, che non può essere di più di due terzi per
l’ipotesi in cui, come nella concreta fattispecie, all’impu-
tato sia contestata anche la recidiva qualif‌icata prevista
dall’art. 99, quarto comma, c.p.: termine massimo di pre-
scrizione, dunque, per il reato come contestato al Bevilac-
qua (con la recidiva), pari a 10 anni (6 anni+due terzi).
La citata legge n. 251/2005 era già entrata in vigore
(8 dicembre 2005) alla data della lettura del dispositivo
della sentenza di primo grado (5 maggio 2011): di tal che,
nel caso di termini di prescrizione previsti dalla legge in
parola più brevi rispetto a quelli del previgente art. 157
c.p., dovrebbero trovare applicazione le nuove disposizioni

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