Corte di cassazione penale sez. VI, 12 marzo 2014, n. 11928 (c.c. 10 dicembre 2013)

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7-8/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
fondata la doglianza circa il fatto che la Corte di Appello,
dopo aver assolto gli imputati dal delitto di detenzione e
porto illegale di pistola, li abbia però condannati per rapina
a mano armata, ai sensi dell’art. 628, comma 3, n. 1, c.p.
Sul punto va ricordato che le Sezioni Unite di questa
Corte che hanno statuito che «Il semplice uso o porto fuo-
ri della propria abitazione di un giocattolo riproducente
un’arma sprovvisto di tappo rosso non è previsto dalla leg-
ge come reato. L’uso o porto fuori della propria abitazione
di un tale giocattolo assume rilevanza penale soltanto se
mediante esso si realizzi un diverso reato del quale l’uso o
porto di un’arma rappresenti elemento costitutivo o circo-
stanza aggravante, come avviene quando il giocattolo ri-
producente un’arma, sprovvisto di tappo rosso, sia portato
in aeromobile, in violazione della L. 23 dicembre 1974, n.
694, o quando sia usato nella commissione di delitti con-
tro la sicurezza della navigazione aerea, di reati di natura
elettorale, nei delitti di rapina aggravata (art. 628 c.p.,
comma 3, n. l, prima ipotesi), di violenza e resistenza ag-
gravata a pubblico uff‌iciale (art. 339 c.p.), di estorsione
aggravata (art. 629 cpv. c.p.), di minaccia aggravata (art.
612 cpv. c.p.), o quando venga portato indosso nella com-
missione del reato di furto» (Cass., sez. un., n. 3394 del 6
marzo 1992 Rv. 189520).
Si tratta di un orientamento convalidato da più recenti
pronunce (Cass., sez. II, n. 44037 del 1 dicembre 2010 Rv.
249042), che il Collegio ritiene di condividere.
Si deve ritenere, infatti, che, ai f‌ini della conf‌igurabilità
dell’aggravante della minaccia commessa con armi nella
commissione della rapina (art. 628, comma 3 n. 1 c.p.) o
della estorsione (art. 629 comma 2, c.p.), ciò che conta
è l’effetto intimidatorio che deriva sulla persona offesa
dall’uso di un oggetto che abbia l’apparenza esteriore del-
l’arma, in quanto tale effetto intimidatorio è dipendente
non dalla effettiva potenzialità offensiva dell’oggetto ado-
perato, ma dal fatto che esso abbia una fattezza del tutto
corrispondente a quella dell’arma vera e propria (come
avviene quando l’arma - giocattolo sia sprovvista di tappo
rosso o quando questo sia reso non visibile), cosicché pos-
sa incutere il medesimo timore sulla persona offesa.
Deve escludersi, pertanto, che l’uso di un’arma gio-
cattolo sia incompatibile con l’aggravante prevista per
la rapina dall’art. 628 c.p., comma 3, n. 1, prima ipotesi,
dovendo invece ritenersi sussistente la circostanza aggra-
vante dell’uso delle armi quando la minaccia sia realizzata
utilizzando un’arma giocattolo non riconoscibile come
tale. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 12 MARZO 2014, N. 11928
(C.C. 10 DICEMBRE 2013)
PRES. MILO – EST. LEO – P.M. SCARDACCIONE (DIFF.) – RIC. SAWICKI
Pena y Estinzione (Cause di) y Causa ostativa y Art.
172, ultimo comma, seconda parte, c.p. y Delitto
commesso anteriormente all’inizio del decorso del
termine necessario per l’estinzione della pena y Ap-
plicabilità y Esclusione.
Pena y Estinzione (Cause di) y Prescrizione y Revo-
ca della sospensione condizionale.
. La causa ostativa all’estinzione della pena costituita
dal fatto che, durante il tempo necessario per tale
estinzione, il condannato riporti condanna alla reclu-
sione per un delitto della stessa indole (art. 172, ultimo
comma, seconda parte, c.p.), non opera quando il delit-
to per il quale è stata pronunciata detta condanna sia
stato commesso prima che il corso del termine avesse
inizio. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 172) (1)
. Quando la prescrizione della pena debba decorrere, ai
sensi dell’art. 172, comma quinto, c.p., dal verif‌icarsi di
una condizione cui l’esecuzione della pena sia subordi-
nata e tale condizione sia costituita dalla revoca di un
benef‌icio, il “dies a quo” della decorrenza coincide con
quello in cui assume carattere di def‌initività il prov-
vedimento che dispone la revoca e non con quello in
cui è stato posto in essere il fatto che l’ha determinata.
(Mass. Redaz.) (c.p., art. 172; c.p., art. 174) (2)
(1) Nello stesso senso della pronuncia in epigrafe si vedano: Cass.
pen., sez. I, 3 dicembre 2012, n. 46691, in questa Rivista 2013, 1186 e
Cass. pen., sez. I, 22 aprile 2004, n. 18990, ivi 2005, 239.
(2) Sul tema si fronteggiano due orientamenti contrapposti. Con-
formi alla pronuncia in commento si vedano: Cass. pen., sez. I, 21
marzo 2013, n. 13414, in questa Rivista 2014, 330; Cass. pen., sez. I,
31 maggio 2012, n. 21008, ivi 2013, 1186 e Cass. pen., sez. I, 27 maggio
2013, n. 22707, in Ius&Lex dvd n. 4/2014, ed. La Tribuna. In senso
contrario, nel senso che deve aversi riguardo al momento in cui viene
ad esistenza il fattore che ha dato causa alla revoca del benef‌icio, si
vedano: Cass. pen., sez. I, 21 marzo 2012, n. 10924, ivi 2013, 844 e
Cass. pen., sez. I, 1° luglio 2009, n. 26748, ivi 2010, 922.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. È impugnata la sentenza n. 22/13E con la quale la
Corte d’appello di Firenze, in data 2 agosto 2013, ha di-
chiarato sussistere le condizioni per l’accoglimento della
domanda di estradizione presentata dalla Repubblica di
Polonia nei confronti di Piotr Sawicki.
Risulta dagli atti e dal provvedimento impugnato, ed
è incontroverso, che l’Autorità giudiziaria polacca ha tre
volte condannato il Sawicki, tutte le volte con sospensione
condizionale della pena inf‌litta:
- con sentenza 7 febbraio 2001, irrevocabile dal 14 feb-
braio 2001, alla pena di un anno di reclusione (per un
reato di danneggiamento commesso il 3 settembre 2000)
- con sentenza 16 febbraio 2001, irrevocabile dal 23 feb-
braio 2001, alla pena di due anni di reclusione (per un
fatto di rapina e lesioni personali commesso il 13 maggio
2000)
- con sentenza 9 aprile 2001, irrevocabile dal 7 settem-
bre 2001, alla pena di due anni di reclusione (per un fatto
di lesioni personali commesso il 17 settembre 2000)
Risulta inoltre dagli atti trasmessi con la richiesta di
estradizione che, con provvedimento del 12 dicembre 2001,
la sospensione condizionale delle pene inf‌litte era stata

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