Corte di cassazione penale sez. IV, 28 marzo 2014, n. 14616 (ud. 25 febbraio 2014)

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2014
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 28 MARZO 2014, N. 14616
(UD. 25 FEBBRAIO 2014)
PRES. FOTI – EST. IANNELLO – P.M. X (CONF.) – RIC. R.G.
Obblighi del conducente in caso di investimen-
to y Obbligo di fermarsi y Inottemperanza y Dolo y
Sussistenza y Accertamento y Fattispecie in tema di
fuga a seguito di sinistro stradale.
. In tema di circolazione stradale, l’elemento soggettivo
del reato di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada (pu-
nito solo a titolo di dolo) ricorre quando l’utente della
strada, al verif‌icarsi di un incidente - idoneo a recar
danno alle persone e riconducibile al proprio compor-
tamento - ometta di fermarsi per prestare eventuale
soccorso, non essendo necessario per contro che il
soggetto agente abbia in concreto constatato il danno
provocato alla vittima. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art.
154; nuovo c.s., art. 189; c.p., art. 590) (1)
(1) In termini si veda Cass. pen., sez. IV, 1 marzo 2005, n. 7615, in
Ius&Lex dvd n. 3/2014, ed. La Tribuna. In senso conforme si veda Cass.
pen., sez. IV, 4 febbraio 2013, n. 5510, in questa Rivista 2013, 807.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’ap-
pello di Roma ha confermato la sentenza con la quale il
Tribunale di Roma ha condannato R.G. alla pena di sette
mesi di reclusione per i reati p. e p. dagli artt. 590 cod. pen.
e 189, commi 1 e 6, cod. strada oltre che al risarcimento
del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in se-
parata sede.
Secondo la descrizione del fatto contenuta nel primo
capo di imputazione, la predetta, mentre percorreva, alla
guida di una Alfa Romeo 147, in (omissis) con direzione
piazza Risorgimento, giunta alla intersezione con la via
(omissis), in violazione dell’art. 154 cod. strada e comun-
que per imprudenza, non avendo controllato dallo spec-
chio retrovisore il sopraggiungere di veicoli, svoltava im-
provvisamente a sinistra tagliando la strada al motociclo
Honda che sopraggiungeva nella stessa direzione condotto
da R.M. che, rovinato a terra, riportava lesioni personali
guaribili in 10 giorni.
Con la seconda imputazione si contestava inoltre alla
predetta di aver omesso, in occasione del sinistro sopra
descritto, di prestare soccorso alla predetta parte lesa,
dandosi alla fuga.
Fatti commessi il (omissis).
A fondamento della decisione impugnata, la corte terri-
toriale rileva che la censura mossa dall’imputata, secondo
cui la versione dei fatti resa dal R. e dalla teste T.V. è con-
traddittoria e inattendibile, non può essere condivisa, non
essendovi motivi per non ritenere attendibile R., “stante
l’assenza di elementi di prova di segno contrario e la pre-
senza di tutta una serie di elementi di riscontro alle sue
dichiarazioni”, e che al contrario ad essere inverosimile
è la versione dell’incidente fornita dall’imputata, secondo
cui era stato il R. ad andarle addosso apposta e ad allonta-
narsi dal luogo del sinistro.
Secondo la Corte d’appello, tale ultima ricostruzione
dei fatti è smentita dal fatto che, come risulta dalla do-
cumentazione sanitaria del pronto soccorso, l’imputata ha
riportato lesioni ed è rimasta sul posto f‌ino al suo traspor-
to in ospedale ed inoltre dal fatto che la moto del R. era
rimasta in terra f‌ino all’intervento della polizia giudiziaria.
Il racconto del R. inoltre è stato ritenuto attendibile anche
per quanto concerne il reato di cui al capo B, risultando
dalle sue dichiarazioni che l’imputata si è allontanata
dal posto dell’incidente, senza preoccuparsi di accertare
quali erano le sue condizioni f‌isiche e che lesioni aveva
riportato.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione
l’imputata, personalmente, sulla base di quattro motivi.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di
motivazione.
Rileva che, diversamente da quanto ritenuto in senten-
za, dall’istruttoria emergono elementi in contraddizione
con quanto affermato dalla parte civile e dalla teste T.V.,
quali in particolare: a) la mancanza di ammaccature nella
carrozzeria della propria autovettura (in contrasto con
l’affermazione di R. di essere caduto sulla macchina); b)
la mancata conferma da parte della teste T. del fatto che
essa odierna ricorrente avrebbe profferito espressioni in-
giuriose; c) l’affermazione della teste B.F. secondo cui il R.
si è alzato da terra senza l’aiuto di nessuno e si presentava
lucido e vigile: in contrasto con l’affermazione della teste
T. secondo cui il R. è rimasto a terra.
Si duole, inoltre, che la Corte d’appello ha omesso di
valorizzare la circostanza che la ricostruzione dei fatti da
essa dedotta era stata già resa il giorno dopo il fatto negli
uff‌ici della sezione infortunistica della polizia di Frosino-
ne.
Osserva ancora che dalle dichiarazioni rese dalla stes-
sa persona offesa emergeva che questi era consapevole
delle manovre che lei stava facendo e che ciononostante
effettuava molto imprudentemente con il suo motociclo la
manovra di sorpasso, vietata nella via che era in quel mo-

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