Corte di cassazione penale sez. IV, 28 aprile 2014, n. 17811 (ud. 21 marzo 2014)

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giur
7-8/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
plicazione successiva delle due circostanze (secondo la
regola posta dall’art. 63, comma 2 cod. pen.), dovendo
trovare applicazione il disposto dell’art. 63, comma 4 cod.
pen. Infatti, si tratta di circostanze ad effetto speciale -
ancorché una di esse preveda l’aumento della sola pena
pecuniaria - che concorrono convergendo verso i medesi-
mi fatti (quelli previsti dal comma 2). Diversamente opi-
nando l’aumento per la seconda delle aggravanti prese in
considerazione verrebbe ad essere apportato non già sulla
pena di cui al comma 2, bensì sulla pena come risultante
dall’aumento per la prima delle concorrenti aggravanti.
Deve quindi formularsi il seguente principio di diritto: “in
tema di guida in stato di ebbrezza alcolica di cui all’art.
186, comma 2 Cod. str., quando concorrano le circostanze
aggravanti previste rispettivamente dai commi 2 bis e 2
sexies del citato art. 186, deve trovare applicazione l’art.
63, comma 4 cod. pen.”.
3.3. Nel caso che occupa ciò signif‌ica che trova applica-
zione solo l’aggravante di cui al comma 2 bis dell’art. 186,
con facoltà del giudice di aumentare la pena così def‌inita
sino ad un terzo. Poiché la pena prevista dalla lettera b)
dell’art. 186, comma 2 è quella dell’arresto sino a sei mesi
e dell’ammenda da 800 a 3200 euro, per effetto del descrit-
to meccanismo essa diviene quella dell’arresto da dieci
giorni ad un anno e dell’ammenda da 1.600 a 6.400 euro,
suscettibili di aumento sino a un terzo. In ragione del fatto
che la pena è determinata alla stregua dell’aggravante di
cui all’art. 186, comma 2 bis, anche la sanzione ammini-
strativa accessoria della sospensione della patente di
guida risulta raddoppiata, assumendo una durata da uno a
due anni (non trova invece applicazione l’aumento facol-
tativo sino a un terzo, che è limitato alle pene principali).
3.4. Risulta quindi confermato che la pena principale
determinata dalle parti è stata computata attraverso un
percorso erroneo, ma che è tuttavia legale; la pena base
f‌issata in un mese di arresto e in euro 2.100 di ammenda,
tenuto già conto dell’aggravante di cui all’art. 186, comma
2 bis, si pone nella cornice edittale come sopra ricostruita;
l’aumento della pena pecuniaria per effetto dell’ulteriore
applicazione del comma 2 sexies è invece errato: avrebbe
dovuto trovare applicazione il meccanismo di cui all’art.
63, comma 4 cod. pen. Tale errore, però, non conduce ad
una pena eccedente quella legale. Sicché, in mancanza di
impugnazione sul punto la statuizione rimane non censu-
rabile da questa Corte.
3.5. Di contro, la sostituzione della pena con il lavoro
di pubblica utilità è preclusa nei casi in cui ricorra l’ag-
gravante di cui all’art. 186, comma 2 bis, per espressa
previsione del comma 9 bis dell’art. 186. Poiché il patto ha
contemplato non soltanto la determinazione della misura
della pena principale ma altresì la sostituzione della stessa
con il lavoro di pubblica utilità - del tutto legittimamente,
considerato che, in tema di patteggiamento, la richiesta
dell’interessato di applicazione di una sanzione sostituti-
va della pena detentiva è ammissibile e, per sua natura,
necessariamente congiunta e non alternativa a quella di
applicazione della pena (vd. Sez. IV, n. 27975 del 7 giugno
2012 - dep. 12 luglio 2012, Caprioli, Rv. 253587) - l’errore
in ordine alla sostituzione della pena principale travolge
l’intero accordo, determinando l’annullamento senza rin-
vio della sentenza impugnata.
3.6. Della quale va annullata anche la statuizione che
dispone la sospensione della patente di guida per sei mesi:
la ricorrenza della più volte ricordata aggravante dell’aver
cagionato un incidente stradale importa l’elevazione ad un
anno della durata minima di tale sanzione amministrativa
accessoria.
4. Il motivo di ricorso che investe l’omessa statuizione
del fermo amministrativo del veicolo è manifestamente
infondato: il capo di imputazione non indica che il veicolo
condotto in stato di ebbrezza si apparteneva al Seccia ed il
ricorrente non ha fatto fronte all’onere di inequivoca “in-
dividuazione” e di specif‌ica “rappresentazione” degli atti
processuali ritenuti rilevanti in relazione alla doglianza
dedotta.
5. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata
senza rinvio e va disposta la trasmissione degli atti al Tri-
bunale di L’Aquila per l’ulteriore corso. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 28 APRILE 2014, N. 17811
(UD. 21 MARZO 2014)
PRES. ZECCA – EST. SERRAO – P.M. GALLI (DIFF.) – RIC. PAGLIUGHI
Velocità y Gare di velocità y Divieto y Reato previ-
sto dall’art. 9 ter c.s. y Conf‌igurabilità.
. Il divieto di gareggiare in velocità qualora riguardi
conducenti di veicoli a motore integra il reato previsto
dall’art. 9 ter c.s. e non l’illecito amministrativo previ-
sto dall’art. 141, comma 9, c.s. (Mass. Redaz.) (nuovo
c.s., art. 9 ter; nuovo c.s., art. 141) (1)
(1) Nel senso che per la conf‌igurabilità della fattispecie criminosa
prevista dall’art. 9 ter c.s. è suff‌iciente gareggiare in velocità, non
essendo richiesto, a differenza della diversa ipotesi disciplinata
dall’art. 9 bis, alcun apparato organizzativo, v. Cass. pen., sez. IV, 22
luglio 2013, n. 31294, in questa Rivista 2013, 1115; Cass. pen., sez. IV,
4 aprile 2013, n. 15697, ivi 2013, 1062 e Cass. pen., sez. IV, 15 ottobre
2007, n. 37859, ivi 2008, 663.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 5 novembre 2013 la Corte di Appello di Milano, in
parziale riforma della sentenza emessa il 22 novembre
2010 dal Tribunale di Milano, ha applicato nei confronti
dell’appellante il benef‌icio della non menzione della con-
danna, confermando nel resto la condanna a mesi 4 di
reclusione ed euro 4.000,00 di multa, con pena sospesa e
sospensione della patente di guida per anni 1, pronunciata
nei confronti di pagliughi Alberto, imputato del reato di cui
all’art. 9 ter, comma 1, D.P.R. 30 aprile 1992, n.285 perché,
in concorso con altro imputato per il quale si è proceduto
separatamente, a bordo delle rispettive auto, alle ore 4:45
circa del 7 ottobre 2006, organizzava o comunque parteci-
pava ad una gara di velocità non autorizzata.

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