Corte di cassazione penale sez. V, 17 marzo 2014, n. 12436 (ud. 11 dicembre 2013)

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giur
6/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
di fornitura del servizio pattuito. In tal caso, infatti, il
denaro perde la propria caratteristica di altruità (data
dall’appartenenza alla pubblica amministrazione) all’atto
della corresponsione all’appaltatore, che ne può pertanto
disporre in autonomia (sez. VI, sentenza n. 3726 del 19
dicembre 2013, P.M. contro La Paglia, Rv. 254432; sez. VI,
sentenza n. 41579 del 5 giugno 2013 Rv. 256803).
6. Parimenti deve ritenersi esclusa l’altruità del denaro
se, come nella specie, questo sia il corrispettivo pagato
dal privato destinatario «coattivo» del pubblico servizio
prestato: anche in questo caso non potranno qualif‌icarsi
«altrui» siffatte somme remunerative ancorché a tariffa
vincolata - del servizio svolto, che non sono e non diven-
tano «altrui» per la natura pubblica del servizio per la
prestazione del quale sono dovute, potendone - pertanto -
colui che le riceve, nel cui patrimonio entrano a far parte,
disporle liberamente.
7. Cosicchè, nella specie, correttamente è stato ritenuto
che l’omesso versamento della quota degli introiti pattuita
nelle casse comunali non manifesta l’appropriazione, da
parte del soggetto obbligato, di denaro appartenente alla
P.A. appaltante. Tali somme, infatti, non sono originaria-
mente dovute nei confronti della stessa P.A. da parte del
soggetto obbligato (come, invece, avviene per i tributi ri-
scossi dal concessionario per conto della P.A.), ma trovano
la propria causa nella prestazione resa dall’esercente il
pubblico servizio della quale costituiscono corrispettivo,
determinando il mancato riversamento della quota sta-
bilita sui complessivi introiti solo un inadempimento del
relativo obbligo contrattuale con la P.A. aff‌idataria del
servizio.
8. In conclusione, nelle condotte ipotizzate dall’Accusa
non può ravvisarsi il delitto di peculato e, pertanto, il ri-
corso deve essere rigettato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 17 MARZO 2014, N. 12436
(UD. 11 DICEMBRE 2013)
PRES. MARASCA – EST. LAPALORCIA – P.M. VOLPE (CONF.) – RIC. FRANZESE
Furto y Aggravanti y Cose esposte alla pubblica
fede y Sottrazione di autovettura dotata di antifur-
to satellitare y Integrazione dell’aggravante di cui
all’art. 625, comma primo, n. 7, c.p. y Sussistenza.
. La presenza, a bordo di un autoveicolo, del c.d. “si-
stema antifurto satellitare” non esclude, nel caso di
furto, la conf‌igurabilità dell’aggravante costituita dal-
l’esposizione alla pubblica fede. (Mass. Redaz.) (c.p.,
art. 624; c.p., art. 625) (1)
(1) La questione è controversa. In senso contrario alla pronuncia in
commento, parte della giurisprudenza esclude la sussistenza dell’ag-
gravante, rilevando che l’installazione di impianti antifurto garanti-
sce una vigilanza costante sul bene, riducendo perciò notevolmente
il pericolo di reato. In tal senso si veda Cass. pen., sez. V, 26 novembre
2008, n. 44157, in questa Rivista 2009, 444. Nello stesso senso del
principio della pronuncia in epigrafe, altra parte della giurispruden-
za sostiene la conf‌igurabilità dell’aggravante, in considerazione del
fatto che l’antifurto, pur garantendo una localizzazione sicura del
veicolo, non ne impedisce l’illecita sottrazione. In tal senso Cass.
pen., sez. V, 29 novembre 2011, n. 44119, ivi 2012, 448.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Felice Franzese, ritenuto responsabile, con doppia
sentenza conforme (corte appello Roma 29 gennaio 2013 e
tribunale Civitavecchia 16 maggio 2012), del reato di furto
di autovettura aggravato dall’esposizione alla pubblica fede,
oltre che dalla recidiva specif‌ica infraquinquennale, ha pro-
posto personalmente ricorso per cassazione avverso la sen-
tenza di secondo grado, deducendo sei motivi di doglianza.
2. Con il primo lamentava carenza assoluta di moti-
vazione per avere la corte territoriale, reiterando la non
motivazione della sentenza di primo grado, omesso di
spiegare da quali elementi, al di là del fatto che egli si
trovava alla guida dell’autovettura, risultasse la paternità
della condotta furtiva.
3. Con il secondo ed il terzo motivo deduceva erronea
applicazione della legge penale in relazione all’aggravante
dell’esposizione alla pubblica fede e in subordine solleci-
tava la rimessione alle sezioni unite della questione della
ricorrenza o meno di tale aggravante in presenza di un si-
stema satellitare di geo-localizzazione sul veicolo oggetto
di furto.
4. Posto infatti che per esposizione alla pubblica fede si
intende l’assenza di vigilanza sul bene, il sistema antifurto
satellitare comporta, secondo il ricorrente, la vigilanza
costante sul veicolo e, pur non impedendone lo sposses-
samento, lo rende facilmente recuperabile, cosa diversa-
mente impossibile.
5. Nel gravame si richiamavano quindi i due opposti
orientamenti giurisprudenziali di questa corte, l’uno che,
per le ragioni appena ricordate, esclude la conf‌igurabilità
dell’aggravante (Cass. 10367/1990, 12601/1995, 34009/2006,
44157/2008), l’altro, asseritamente minoritario, che la
riconosce sul rilievo che l’impianto satellitare, pur con-
sentendo la costante localizzabilità del veicolo, non ne
impedisce la sottrazione, ma solo permette di recuperarlo
(Cass. 44119/2011). Orientamento, quest’ultimo, secondo
il ricorrente non condivisibile in quanto nessun antifurto o
sistema di vigilanza è a tal punto perfetto da impedire cer-
tamente che l’oggetto sia asportato (nel qual caso sarebbe
tra l’altro esclusa addirittura la consumazione del reato),
ma ciò non toglie la realizzazione di un controllo costante
sul bene, idoneo ad escludere che l’intangibilità del bene
sia aff‌idata integralmente al comune senso di rispetto per
l’altrui proprietà.
6. Con il quarto ed il quinto motivo si lamentavano
omessa motivazione in punto di riconoscimento della re-
cidiva di cui all’art. 99, comma terzo, c.p. ed erronea inter-
pretazione applicativa della norma stessa, dal momento
che la conferma del relativo aumento di pena non era
stata accompagnata dall’indicazione delle ragioni per le
quali la commissione dei precedenti delitti avesse inf‌luito
su quella del reato in esame dimostrando una maggiore
capacità a delinquere.

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