Corte di cassazione penale sez. I, 22 ottobre 2013, n. 43273 (c.c. 23 settembre 2013)

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giur
12/2013 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
debito bancario e in un progetto di ristrutturazione com-
plessiva del gruppo inevitabilmente rallentato dalle diff‌i-
coltà f‌inanziarie delle società collegate. La motivazione è
pertanto carente nell’esame della possibilità di ravvisare
nella descritta situazione una colpa tale da poter essere
ritenuta come grave, in presenza, quanto in particolare ai
rapporti con le banche, di un accordo per la ristruttura-
zione del debito venuto meno solo a seguito del dissenso
espresso nel 2006 dalla Banca di Roma e per effetto della
condizione, alla quale l’accordo era subordinato, dell’ade-
sione di tutti gli istituti interessati.
La sentenza deve pertanto essere annullata, limitata-
mente all’affermazione di responsabilità degli imputati
per il reato di bancarotta semplice, con rinvio ad altra
Sezione della Corte d’Appello di Trieste per nuovo esame
sui descritti prof‌ili motivazionali, rimanendo assorbiti gli
ulteriori motivi di ricorso. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 22 OTTOBRE 2013, N. 43273
(C.C. 23 SETTEMBRE 2013)
PRES. CHIEFFI – EST. CAVALLO – P.M. FRATICELLI (CONF.) – RIC. CONFUORTO
Reato y Causalità (rapporto di) y Obbligo giuridico
di impedire l’evento y Pubblici uff‌iciali y Agenti di
polizia giudiziaria y Omissione d’intervento y Ipo-
tesi di concorso nei reati y Conf‌igurabilità y Sussi-
stenza y Fattispecie in tema di concorso da parte
di un Carabiniere nei reati di detenzione e porto
illegale di armi per aver omesso di denunciare il
reato all’autorità giudiziaria e per essersi astenuto
da ogni iniziativa volta ad impedire la realizzazione
della condotta antigiuridica.
. Atteso l’obbligo, gravante sugli uff‌iciali e agenti di
polizia giudiziaria, non solo di prendere notizia dei reati
ma anche di impedire che gli stessi vengano portati ad
ulteriori conseguenze, con conseguente applicabilità, in
caso di inosservanza (quale che sia la natura del reato
relativamente al quale si omette il doveroso interven-
to), del disposto di cui all’art. 40, comma secondo, c.p.,
deve ritenersi corretta la conf‌igurabilità del concorso
nei reati di detenzione e porto illegali di armi da parte
di un appartenente all’arma dei Carabinieri il quale,
benchè consapevole che i partecipanti ad un incontro
da lui stesso promosso per la composizione di un privato
dissidio, vi si erano recati armati, abbia non solo omesso
di denunciare il fatto all’autorità giudiziaria, ma si sia
anche astenuto da ogni iniziativa volta ad impedire il
protrarsi di dette condotte antigiuridiche. (Mass. Re-
daz.) (c.p., art. 40; c.p., art. 110; c.p., art. 697) (1)
(1) Orientamento già da tempo consolidato in giurisprudenza, che
ritiene sussistente il concorso nel reato da parte del pubblico uff‌i-
ciale, anche se in termini generali, che esulano dalla specif‌ica fatti-
specie qui in commento. In tal senso si vedano: Cass. pen., sez. V, 5
maggio 1995, P.M. in proc. Russo ed altri, in questa Rivista 1996, 118;
Cass. pen., sez. II, 14 febbraio 1992, Viani ed altri, ivi 1992, 659; Cass.
pen., sez. II, 2 luglio 1984, Calvaruso, in Ius&Lex dvd n. 6/13, ed. La
Tribuna. Sulla rilevanza penale di un accordo che intervenga tra le
parti durante l’esecuzione stessa del reato si veda Cass. pen., sez. II,
29 aprile 2013, Ambrosanio e altri, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza deliberata il 22 aprile 2013 il Tribunale
di Napoli, costituito ex art. 309 c.p.p., confermava il provve-
dimento emesso l’11 marzo 2013 dal GIP del medesimo tri-
bunale, che aveva disposto l’applicazione della misura cau-
telare della custodia in carcere nei confronti di Confuorto
Carmine, brigadiere dei Carabinieri in servizio presso la
sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repub-
blica di Napoli, in relazione a due distinte imputazioni:
- la prima, relativa alla detenzione illegale ed al porto
in luogo pubblico, in concorso con Massarini Giuseppe,
Castiello Giovanni e Iorio Michele, di alcune pistole di
marca e calibro non identif‌icati, contestandosi all’inda-
gato, in particolare, un “concorso commissivo mediante
omissione”, in quanto, dopo aver fatto in modo di favorire
un incontro tra il Massarini, responsabile di un’impresa di
trasporti corrente in Afrogola, denominata Eurotour con
il quale intratteneva un rapporto conf‌idenziale, Castiello
Giovanni, “compariello del Massarini e genero di Tuccillo
Gennaro, esponente di primo piano del clan camorristico
Moccia, e Iorio Michele, soggetto che quello stesso girono
aveva avuto con il Massarini un’accesa controversia per
ragioni di viabilità (nel corso della quale era stato schiaf-
feggiato dall’antagonista), vi aveva assistito «ben sapendo
che i tre soggetti erano armati» e ciò non di meno «aveva
omesso di provvedere al sequestro delle armi ed al conse-
guente arresto nella fragranza dei tre soggetti» in Afragola
il 24 novembre 2010 (capo 1 della rubrica provvisoria);
- la seconda, relativa alla soppressione od occultamento
di atti pubblici facenti fede f‌ino a querela di falso, in Napo-
li, in epoca immediatamente successiva all’ottobre 2010, e
segnatamente del fascicolo n. 400.066/09 registro generale
notizie anonime della Procura della Repubblica di Napo-
li, assegnato al dott. Catello Maresca, contenente, al suo
interno, i verbali di assunzione di informazioni di Autieri
Filomena, una dirigente del Comune di Castel Volturno, la
quale, in detta qualità, aveva stipulato con una ditta con-
corrente della Eurotour un contratto relativo al servizio
pubblico di trasporto scolastico per l’anno 2008, all’esito
di gara d’appalto, alla quale aveva partecipato anche l’im-
presa del Massarini (capo 3 della rubrica provvisoria).
1.1. Il Tribunale, con riferimento alle deduzioni difen-
sive svolte nell’istanza di riesame e per quanto ancora ri-
leva nel presente scrutinio di legittimità, riteneva, infatti,
quanto al fatto contestato al capo 1 della rubrica, che la
sussistenza di gravi indizi di colpevolezza era desumibile
dal contenuto di plurime intercettazioni - telefoniche ed
ambientali - relative a colloqui intercorsi tra il coindagato
Massarini Giuseppe il Confuorto Carmine e Castiello Gio-
vanni, nonché tra il Confuorto e la propria madre, di cui
nell’ordinanza si riproducono i passaggi più signif‌icativi.
Dal contenuto di tali intercettazioni, eseguite nel-
l’ambito di una complessa attività investigativa dispo-

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