Corte di Cassazione penale sez. VI, 4 ottobre 2013, n. 41113 (c.c. 18 settembre 2013)

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Rivista penale 11/2013
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 4 OTTOBRE 2013, N. 41113
(C.C. 18 SETTEMBRE 2013)
PRES. MILO – EST. LANZA – P.M. D’ANGELO (DIFF.) – RIC. GIUSTOZZI
Misure di prevenzione y Appartenenti ad associa-
zioni maf‌iose y Variazione del patrimonio y Obbligo
di comunicazione delle variazioni patrimoniali alla
polizia tributaria y Conf‌igurabilità quale pena ac-
cessoria al reato presupposto y Esclusione.
Misure di prevenzione y Appartenenti ad associa-
zioni maf‌iose y Variazione del patrimonio y Obbligo
di comunicazione delle variazioni patrimoniali alla
polizia tributaria y Art. 31, L. 646/1982 y Soggetto
condannato per reato non compreso tra quelli di
cui all’art. 30 della L. 646/1982 y Rilevanza y Esclu-
sione.
. È da escludere che sia qualif‌icabile come pena acces-
soria l’obbligo di comunicazione delle variazioni patri-
moniali posto dall’art. 30 della legge 13 settembre 1982
n. 646 a carico dei soggetti che abbiano riportato con-
danna per taluno dei reati ivi indicati. (Mass. Redaz.)
(l. 13 settembre 1982, n. 646, art. 30; l. 13 settembre
1982, n. 646, art. 31) (1)
. Non può rispondere del reato di cui all’art. 31 della
legge 13 settembre 1982 n. 646 (omessa comunicazio-
ne delle variazioni patrimoniali da parte di chi abbia
subito condanna per taluno dei reati indicati nel pre-
cedente art. 30 della stessa legge), il soggetto che sia
stato condannato per un reato che, all’epoca, non era
ancora compreso tra quelli cui si riferisce il citato art.
30, nulla rilevando che la variazione patrimoniale di cui
è stata omessa la comunicazione sia avvenuta in epoca
successiva. (Nella specie, in applicazione di tale princi-
pio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza con
la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del
reato “de quo”, avendo a suo tempo riportato condanna
per il reato di attività organizzata per il traff‌ico illecito
di rif‌iuti, previsto dall’art. 260 del D.L.vo n. 152/2006,
che soltanto in epoca successiva era stato inserito tra
quelli elencati nell’art. 51, comma 3 bis, c.p.p., a sua
volta richiamato dall’art. 30 della legge n. 646/1982).
(Mass. Redaz.) (l. 13 settembre 1982, n. 646, art. 30; l.
21 settembre 1982, n. 646, art. 31) (2)
(1) In ordine al legame che deve intercorrere tra sanzione acces-
soria e reato presupposto Cass. pen., sez. I, 6 dicembre 2011, Aiello,
in Ius&Lex dvd n. 5/13, ed. La Tribuna. Interessante sul tema il raf-
fronto con Trib. pen. Catania, sez. III, 21 novembre 2008, Di Lernia,
in questa Rivista 2009, 598.
(2) Nello stesso senso della pronuncia in commento si veda Cass.
pen., sez. VI, 26 settembre 2012, Selvaggio in Ius&Lex dvd n. 5/13,
ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Giustozzi Danilo, con due distinti ricorsi, il primo,
in data 26 aprile 2013, a mezzo dell’avv. Giulianelli ed il
secondo, personalmente, in data 1 giugno 2013, impugna
l’ordinanza 15 aprile 2013 del Tribunale del riesame di
Macerata che ha rigettato l’istanza di riesame contro il
decreto di sequestro preventivo 21 marzo 2013 del G.I.P.
presso il Tribunale di Macerata.
2. Il Giustozzi Danilo ha impugnato il decreto di seque-
stro preventivo adottato dal giudice per le indagini pre-
liminari nell’ambito del procedimento penale n. 3606/12
RGNR, ove il ricorrente risulta indagato per il reato di cui
all’art. 30, in relazione all’art. 31, della legge 30 settembre
1982, n. 646 e all’art. 30 del D.L.gs. 6 settembre 2011, n.
159 poiché, quale condannato con sentenza del Tribunale
di Brindisi, irrevocabile il 26 luglio 2009, per violazione
dell’art. 260, D.L.vo 152/2006 per attività organizzate per il
traff‌ico illecito di rif‌iuti, non comunicava al Nucleo di Po-
lizia Tributaria, del luogo di dimora abituale, le variazioni
nella entità e nella composizione del patrimonio, concer-
nenti elementi di valore non inferiore agli euro 10.329,84,
nonché ometteva di comunicare entro il 31 gennaio le
variazioni intervenute nell’anno precedente concernenti
elementi di valore non inferiore agli euro 10.329,84 (fatto
accertato a Macerata il 2 agosto 2012).
3. Risulta agli atti che a seguito di un controllo eseguito
della Guardia di Finanza di Macerata, è emerso che Giu-
stozzi, persona condannata dal Tribunale di Brindisi con
sentenza irrevocabile (il 26 luglio 2009) per il reato di cui
all’art. 260 D.L.vo 152/2006, aveva omesso le comunicazioni
prescritte, nonostante le variazioni patrimoniali succedu-
tesi nel 2011, e riscontrate dal semplice esame dei registri
pubblici; in particolare, risultavano posti in essere alcuni
atti di vendita e di acquisto di motoveicoli e di autoveicoli,
e constava altresì la concessione di una f‌ideiussione per
euro 51 mila in favore della moglie.
4. Il prevenuto veniva iscritto nel registro degli indagati
per il reato di cui al provvisorio capo d’imputazione con-
tenente peraltro un errore materiale nell’indicazione, in
centesimi, della soglia di rilevanza del fatto, che la legge
pone a euro 10.329,14 e non a euro “10.329,84”.
5. Il G.I.P. su specif‌ica richiesta del P.M., sottoponeva a
sequestro preventivo un motociclo e le somme rinvenute

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