Corte di cassazione penale sez. VI, 10 dicembre 2013, n. 49821 (c.c. 17 ottobre 2013)

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giur
Rivista penale 2/2014
LEGITTIMITÀ
a far ritenere il periculum almeno f‌ino a che il Biondo
continua ad essere l’Amministratore unico: sul periculum
in caso di dismissione dalla carica, cfr. Cass. 15667/2013
Rv. 255351.
In conclusione, il ricorso della Blondine Metalle s.r.l.,
proposto dal Biondo, nella sua qualità di Amministratore
unico, dev’essere respinto, alla stregua del seguente prin-
cipio di diritto:
«l’amministratore unico di una società a responsabilità
limitata, che sia anche l’unico socio in quanto detentore
del 100% delle quote, il quale si appropri - trattenendolo
per sé - senza alcun giustif‌icato motivo di denaro della
società distraendolo quindi dallo scopo cui è destinato,
commette il reato di appropriazione indebita.
Nella suddetta ipotesi - almeno f‌ino a che l’Ammini-
stratore continui a rivestire la suddetta carica - sussiste il
periculum ove, in punto di fatto, il giudice accerti che se il
denaro venisse restituito, l’indagato potrebbe nuovamente
e def‌initivamente appropriarsene. Di conseguenza, legit-
timamente è disposto il sequestro del suddetto denaro
sebbene appartenente ad un soggetto terzo (la società),
trattandosi di un bene collegato con l’attività delittuosa
dell’indagato».
4. In conclusione, mentre l’impugnazione proposta da
Biondo Carmelo Mario in proprio deve ritenersi inammis-
sibile a norma dell’art. 606/3 cod. proc. pen. - con conse-
guente condanna del ricorrente anche al versamento in
favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i prof‌ili di colpa emergenti dal ricorso,
si determina equitativamente in € 1.000,00 - quella pro-
posta dalla Blondine Metalle s.r.l. dev’essere rigettata.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 10 DICEMBRE 2013, N. 49821
(C.C. 17 OTTOBRE 2013)
PRES. AGRÒ – EST. PATERNÒ RADDUSA – P.M. IZZO (DIFF.) – RIC. LU.FRA.
TRASPORTI SRL
Fallimento ed altre procedure concorsuali y
Effetti del fallimento y Per i creditori y Chirografari
y Di imprese y Ammissione alla liquidazione del pa-
trimonio y Condizioni.
. I creditori chirografari di imprese il cui patrimonio sia
stato sottoposto a conf‌isca di prevenzione non possono
essere ammessi, qualora non abbiano già in precedenza
iniziato azioni esecutive, a partecipare alla distribuzio-
ne del ricavato della liquidazione di detto patrimonio,
fermo restando, tuttavia, che i medesimi creditori pos-
sono attivarsi per ottenere il fallimento dell’impresa
e conseguire, mediante tale via, per quanto possibile,
il soddisfacimento delle loro pretese. (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 240; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 42) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. III, 25 maggio 2007,
Sorrentino, in Ius&Lex dvd n. 1/2014, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez.
un., 9 luglio 2004, C. fall. in proc. Focarelli, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Lufra Trasporti Srl in amministrazione giudiziaria
propone ricorso per Cassazione avverso il provvedimento
con il quale il Tribunale della prevenzione di Caltanissetta
ha dichiarato inammissibile l’istanza, formulata dalla ri-
corrente ex art. 199 legge 228/12, di ammissione al passivo
della Sultano Srl, società sottoposta a conf‌isca di preven-
zione giusta il decreto 4 marzo 2011.
2. Evidenzia al f‌ine la ricorrente che l’inammissibilità
della istanza è stata motivata dalla natura meramente
chirografaria della relativa pretesa, in quanto tale estra-
nea alle categorie legittimate, ai sensi dell’art. 198 della
citata legge, a prendere parte alla possibile soddisfazione
sul ricavato dalla liquidazione del compendio conf‌iscato.
Siffatta interpretazione, tuttavia, andrebbe rimeditata
attraverso una lettura costituzionalmente orientata del
dato normativo in disamina, tendente a garantire anche
ai creditori chirografari di imprese coinvolte nella conf‌i-
sca di prevenzione che non avevano iniziato pregresse
azioni esecutive, la possibilità di soddisfarsi sul patrimo-
nio aziendale nei limiti sanciti dalla detta normativa. In
alternativa viene invocata l’incostituzionalità dell’art. 198
legge 228/12 rispetto agli artt. 3, 24, 25, 27, 42, 47 della
carta Costituzionale o, ancora, si sollecita la disapplicazio-
ne della medesima disposizione normativa in favore delle
norme comunitarie, segnatamente agli artt. 5 comma VIII
della Convenzione di Vienna e 5 comma VII della Conven-
zione di Strasburgo.
3. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito pre-
cisate.
3.1. [La coerenza a norma della decisione adottata].
Osserva la Corte come l’inequivoco tenore letterale della
disposizione di cui all’art. 198 legge 228/2012 non lasciava
al Tribunale di Caltanissetta altra soluzione che quella nel
caso assunta.
Tra i creditori che, per le procedure di prevenzione
rimaste estranee al D.L.vo 159/11 giusta la disciplina tran-
sitoria dettata dall’art. 117 stesso decreto, possono, con le
forme e i tempi dettati dagli artt. 199 e 200 della citata
legge 228/12, partecipare alla distribuzione della liquida-
zione dei cespiti ablati (art. 201), nei limiti della soglia
massima garantita dall’art. 203, non risultano annoverati
i chirografari che, prima del sequestro, non abbiano dato
corso ad alcuna azione esecutiva, anche nelle forme del
mero intervento in iniziativa mossa da altri creditori, sul
patrimonio oggetto di sequestro e conf‌isca. E nella specie
è incontroverso che l’odierna società ricorrente, sfornita
di qualsivoglia garanzia reale sul patrimonio aziendale
delle imprese oggetto di conf‌isca, non ha altresì svolto in
precedenza al sequestro alcuna azione esecutiva.
3.2 La disciplina oggetto di applicazione non soffre
peraltro di alcuna incoerenza sul piano della tutela di-
versamente accordata ai creditori chirografari né si pone
in conf‌litto con i principi costituzionali e la disciplina so-
vrannazionale segnalata in ricorso dalla ricorrente.
Perfettamente in linea con la strada def‌initivamente
tracciata dal codice antimaf‌ia (e prima ancora dalle no-
velle che ne hanno preceduto l’introduzione negli anni

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