Corte di cassazione penale sez. I, 5 novembre 2013, n. 44612 (c.c. 3 ottobre 2013)

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giur
1/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
del 27 novembre 2012, D’Alessandro, Rv. 254279; sez. I, n.
26827 del 5 maggio 2011, Santoro, Rv. 250796; sez. VI, n.
44484 del 30 settembre 2009, P., Rv. 244856; nonché, come
si desume dalla motivazione, sez. un., n. 34655 del 28 giu-
gno 2005, P.G. in proc. Donati ed altro, cit., non mass. sul
punto).
Alla stregua di tale ultima regula iuris deve escludersi
che la Corte di appello di Torino sia incorsa in alcuna vio-
lazione di legge, in quanto ha correttamente escluso che i
fatti oggetto di addebito a carico del Pironti nel presente
processo siano gli stessi per i quali è in corso di svolgimen-
to altro processo - peraltro, allo stato, def‌inito solo con
sentenza di condanna di primo grado - nei confronti del
medesimo imputato: tenuto conto che, in questo proces-
so, il prevenuto è chiamato a rispondere della detenzione
illegale di cocaina ed eroina e della cessione di vari quan-
titativi di quelle sostanze a terzi soggetti, condotte poste
in essere (come da formale contestazione) tra il mese di
novembre e quello di dicembre del 2005, ma comunque
di fatto delimitate ad un’epoca precedente alla data del
17 dicembre 2005 nel quale il Pironti era stato tratto in
arresto per la detenzione illegale della droga rinvenuta
all’interno della sua abitazione, episodio specif‌ico per
il quale era stata esercitata un’autonoma azione penale
nell’ambito di altro diverso procedimento, pure pendente
dinanzi alla medesima autorità giudiziaria; episodio, que-
st’ultimo, che, nella motivazione della sentenza gravata,
è stato richiamato esclusivamente per riscontrare la fon-
datezza dell’ipotesi accusatoria, concernente fatti di reato
precedenti, già comprovata sulla base del contenuto delle
intercettazioni telefoniche eseguite durante la fase delle
indagini dagli inquirenti v. pag. 16 sent. impugn.).
4. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento in favore del-
l’erario delle spese del presente procedimento. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 5 NOVEMBRE 2013, N. 44612
(C.C. 3 OTTOBRE 2013)
PRES. VECCHIO – EST. CAPRIOGLIO – P.M. X (DIFF.) – RIC. MARI
Pena y Estinzione (Cause di) y Prescrizione y Ope-
ratività dell’art. 172 comma settimo c.p. nel caso di
recidiva qualif‌icata y Dichiarazione della recidiva in
relazione a condanne anteriori a quella che ha dato
origine alla pena oggetto di estinzione y Necessità
y Esclusione.
. Ai f‌ini dell’operatività del disposto di cui all’art. 172,
comma settimo, c.p., che esclude l’estinguibilità della
pena per decorso del tempo nel caso di recidiva qualif‌i-
cata, non è richiesto che la recidiva sia stata dichiarata
in relazione a condanne intervenute prima di quella
con la quale è stata inf‌litta la pena della cui estinzione
si tratta, essendo invece suff‌iciente che la declaratoria
sia intervenuta prima della scadenza del termine en-
tro il quale l’estinzione si sarebbe maturata. (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 99; c.p., art. 172) (1)
(1) In senso difforme si vedano: Cass. pen., sez. I, 17 luglio 2009, P.M.
e De Angeli, in questa Rivista 2010, 798 e Cass. pen., sez. I, 22 giugno
2010, Di Muro, ivi 2011, 847, le quali sostengono che ai f‌ini dell’ope-
ratività ex art. 172 c.p. occorre che la recidiva sia stata dichiarata
nel giudizio di merito e che riguardi condanne anteriori a quelle che
hanno dato origine alla pena della cui estinzione si tratta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 16 gennaio 2013 il Tribunale di
Napoli, in composizione collegiale ed in funzione di giu-
dice dell’esecuzione, in sede di giudizio di opposizione a
provvedimento reiettivo della richiesta di estinzione delle
pene inf‌litte a Mari Salvatore, con sentenze Tribunale per
minorenni di Napoli 26 gennaio 1995, 19 ottobre 1995, 17
aprile 1996, gip Tribunale di Napoli 18 febbraio 1995 e Pre-
tura di Latina ,sez. distaccata di Gaeta 2 dicembre 1995,
per decorso del tempo, assumeva che sebbene fosse tra-
scorso il termine decennale, le pene non erano suscettibili
di estinzione per essere stata applicata al condannato la
recidiva ex art. 99 c.p. e perché il predetto aveva riportato
condanne per reati della medesima indole. In particolare,
veniva evidenziato che ai f‌ini dell’operatività della pre-
clusione all’estinzione della pena per decorso del tempo,
prevista nei riguardi dei recidivi, era necessario che la
recidiva fosse stata dichiarata nel giudizio di merito, che
avesse riguardo a condanna anteriore a quella che aveva
dato luogo alla pena della cui estinzione si tratta e che la
dichiarazione di recidiva fosse intervenuta prima della ma-
turazione del termine decennale. Veniva evidenziato che
nel caso di specie vi era stata una duplice dichiarazione di
recidiva emessa in sede cognitiva, intervenuta prima del
decorso del termine di prescrizione delle pene, con sen-
tenze 2 luglio 2001 e 9 ottobre 2003. Inoltre, il tribunale as-
sumeva che la doglianza sulla revoca dei benef‌ici concessi
al Mari (con le sentenze sub nn. 1, 2, 3, 4, 5, del cumulo),
operata con la sentenza sub 6 non poteva essere oggetto di
valutazione, poiché avrebbe dovuto essere eccepito il vizio
in sede di impugnazione della sentenza medesima.
2. Avverso tale decisione, interponeva ricorso per cas-
sazione il Mari pel tramite del suo difensore, per dedurre:
2.1 violazione di legge per erronea applicazione del-
l’art. 172 comma 7 c.p. e connesso difetto di motivazione.
Secondo la difesa lo status di recidivo veniva affermato
non con la sentenza 21 giugno 2001, ma con la sentenza 13
gennaio 2003, cosicchè non poteva avere effetti preclusivi,
poiché la recidiva non era stata dichiarata in relazione a
condanne anteriori rispetto a quelle che avevano dato luo-
go alle pene della cui estinzione si ha riguardo. Nel dettato
dell’art. 172 comma 7 c.p. è previsto un potere del giudice
dell’esecuzione di estendere le conseguenze sfavorevoli
che la dichiarazione di recidivo comporta a sentenze pas-
sate in giudicato, anteriormente rispetto a quella che ha
dichiarato la recidiva. Inoltre la norma sarebbe stata for-
zata, poiché è stato ritenuto che il Mari avesse riportato
condanne def‌initive alla reclusione per delitti della stessa
indole, laddove all’estinzione della pena per decorso del

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