Corte di cassazione penale sez. I, 21 novembre 2013, n. 46400 (ud. 24 ottobre 2013)

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giur
1/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
tato: Palumbo; conf. sez. II, sentenza n. 17109 del 22 marzo
2011 Rv. 250315 Imputato: P.G. in proc. Venturi).
4.3. L’art. 1 bis del decreto legge 12 luglio 2004 n. 168,
convertito con modif. dalla legge 30 luglio 2004 n. 191 ha
introdotto alcune modif‌iche al D.P.R. n. 642/72, preveden-
do la possibilità di assolvere l’imposta di bollo mediante
il pagamento ad intermediari convenzionati con l’Agenzia
delle Entrate, i quali rilasciano con modalità telematiche
un apposito contrassegno che sostituisce a tutti gli effetti
le marche da bollo. Tale possibilità è stata estesa alle tasse
di concessione governativa, nei casi in cui le stesse sono
assolte tramite marche da bollo, dall’art. 7 D.L. 31 genna-
io 2005 n. 7 conv. con modif. dalla L. n. 43 del 31 marzo
2005. Sulla base di tale normativa i rivenditori di valori
bollati, autorizzati ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 642/72,
possono aderire alla apposita convenzione con l’Agenzia
delle Entrate e vengono autorizzati dalla predetta Agenzia
allo svolgimento del servizio all’esito delle verif‌ica della
copertura f‌ideiussoria prestata.
4.4. Dai principi ed alla stregua della normativa sinora
richiamati emerge che i rivenditori autorizzati di valori
bollati, svolgendo un’attività di interesse pubblico, consi-
stente nella riscossione di imposte di bollo destinate allo
Stato e sulla scorta di una autorizzazione della P.A. con la
correlata attività di determinazione dell’imposta, siano da
considerare, quanto meno, incaricati di un pubblico servi-
zio, secondo una linea interpretativa conforme a quanto
già statuito da questa Corte nella decisioni rammentate
sub 4.2.
4.5. Cosicchè del tutto correttamente la Corte terri-
toriale ha rigettato la prospettazione difensiva circa la
diversa qualità rivestita dall’imputata e confermato la sua
qualità di incaricato di pubblico servizio.
4.6. Quanto alla prospettata qualif‌icazione di peculato
d’uso, costituisce jus receptum che il denaro comunque
versato dal contribuente o dal privato al pubblico uff‌iciale
e da quest’ultimo riscosso nell’interesse della pubblica
amministrazione, diventa di pertinenza di quest’ultima - e
quindi “publica pecunia” - al momento della riscossione.
Ciò si verif‌ica anche quando si tratti di obbligazione di
quantità, cui l’esattore sia tenuto verso l’ente impositore.
Pertanto, commette delitto di peculato l’uff‌iciale giudizia-
rio che si appropri delle somme riscosse dai privati a titolo
d’imposta di bollo, che deve percentualmente versarsi
all’erario, divenendo tali somme di pertinenza dell’ammi-
nistrazione al momento del loro versamento nelle mani
dell’uff‌iciale giudiziario ( sez. VI, sentenza n. 2003 del 30
ottobre 1969 Rv. 113584 Imputato: Vacca). E pertanto, il
pubblico uff‌iciale che omette o ritarda di versare ciò che
ha ricevuto per conto della pubblica amministrazione
non è inadempiente ad improprio debito pecuniario nei
confronti della predetta, ma all’obbligo di consegnare il
denaro al suo legittimo proprietario (la p.a.): pertanto
sottraendo la “res” alla disponibilità di quest’ultima tale
soggetto realizza l’appropriazione sanzionata dall’art. 314
c.p. (peculato) intesa come interversione del titolo di pos-
sesso di peculato (sez. VI, sentenza n. 10020 del 03 ottobre
1996 Rv. 206364 Imputato: Provisani ed altro).
4.7. Nella specie,come messo in evidenza dalla prima
sentenza, i rivenditori sono obbligati a riversare le somme
settimanalmente e tale obbligo risulta pacif‌icamente nella
specie inottemperato dall’imputata, dando luogo all’ap-
propriazione delle corrispondenti somme, risultando irri-
levanti ai f‌ini della conf‌igurazione della condotta, i succes-
sivi pagamenti a seguito della procedura di recupero delle
somme instaurate dall’Agenzia.
4.8. Generica e, pertanto, inammissibile è la doglianza
relativa alla mancata concessione della attenuante di cui
all’art. 323 bis c.p. limitandosi a far leva su una valutazio-
ne di fatto.
5. Il secondo motivo è inammissibile per genericità,
deducendo una asserita contraddizione tra informazioni
senza chiarirne la decisività.
6. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato con la con-
danna della ricorrente al pagamento delle spese proces-
suali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 21 NOVEMBRE 2013, N. 46400
(UD. 24 OTTOBRE 2013)
PRES. GIORDANO – EST. CAPOZZI – P.M. DI POPOLO (CONF.) – RIC. FRATANTONIO
Sicurezza pubblica y Attività soggette a licenza
y Spettacoli o trattenimenti pubblici y Apertura
abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o tratte-
nimento y “Prescrizioni dell’autorità” di cui all’art.
681c.p. y Pareri espressi dalla commissione prevista
dall’art. 141 Regolamento di esecuzione del T.U. di
P.S. y Inclusione.
. In tema di trattenimenti e spettacoli pubblici, rientra-
no fra le “prescrizioni dell’autorità” la cui inosservanza
dà luogo alla conf‌igurabilità del reato di cui all’art. 681
c.p. i pareri espressi dall’apposita commissione previ-
sta dall’art. 141 del Regolamento di esecuzione del
T.U.delle leggi di P.S., quando siano recepiti nel prov-
vedimento autorizzatorio rilasciato ai sensi dell’art. 80
del medesimo T.U. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 681) (1)
(1) In genere, sul reato de quo, utile è la consultazione di L. ALI-
BRANDI, Codice penale, commentato con la giurisprudenza, ed. La
Tribuna, Piacenza 2013, XXXIV ediz.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l. Con sentenza resa il 4 giugno 2010 il Tribunale di
Modica dichiarava Francesco Fratantonio colpevole del
reato di cui all’art. 80 T.U.L.P.S. in relazione all’art. 681
c.p., contestatogli per avere nella qualità di intestatario
della licenza di P.S. rilasciata dal Questore di Ragusa in
data 1 febbraio 2008 per effettuare trattenimenti danzan-
ti musicali all’interno del ristorante denominato “Villa
Principe di Belmonte”, corrente in c.da Crocevie s.n.c.,
con capienza massima di 252 persone, violato la pre-
scrizione imposta dalla Commissione di Vigilanza Locale
del Comune di Ispica, consentendo l’ingresso di circa 750
persone, in Ispica l’l novembre 2008. Per l’effetto, lo con-

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