Corte di cassazione penale sez. I, 18 dicembre 2013, n. 51091 (c.c. 21 novembre 2013)

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giur
3/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
l’Ente, ma mascherando ne la natura aleatoria (attraverso
i vari reati di falso contestati e ritenuti sussistenti, anche
se dichiarati prescritti). Gli imputati hanno conseguente-
mente disposto delle somme uti domini, nel senso che alle
stesse è stata data una destinazione discrezionale, senza
vincoli o limiti, come avrebbe potuto fare il proprietario
del bene.
In buona sostanza, gli imputati, in spregio a precise
disposizioni in materia di investimenti pubblici, hanno
impegnato il denaro dell’Ente in operazioni a rischio, ido-
nee a consumarlo, ed al f‌ine di recare prof‌itto ad un terzo,
senza perseguire ed anzi negando ogni f‌inalità pubblica
dell’operazione.
Il non avere agito secondo le indicazioni f‌issate (tali
possono essere considerate quelle imposte dalla norma-
tiva nel caso di specie), esponendo le risorse dell’Ente ad
un rischio non consentito con la mancata restituzione par-
ziale dello stesso, va qualif‌icato come inadempimento alla
obbligazione di restituzione discendente da un impiego
diverso da quello pattuito, comportamento integrante la
condotta di disposizione uti dominus di denaro altrui (sez.
II, sentenza 11 aprile 2012, n. 24530, Piasente).
Nel caso in esame, per altro, avendo gli imputati di-
sposto dei fondi andando ben oltre le facoltà di disposi-
zione dei beni consentite loro dal titolo in virtù del quale
li possedevano, si è verif‌icata una profonda scissura nella
permanenza della connessione funzionale e quindi della
legittimità del possesso.
I fatti di cui ai capi E), D1), B2) e A4) devono, pertanto,
essere qualif‌icati come delitti di peculato. Ciò posto, i fatti
di cui ai capi E) e D1), riqualif‌icati come peculato, pur
tenendo conto delle intervenute sospensioni (pari a giorni
159), risultano estinti per prescrizione [intervenuta per
il capo E) in data 27 gennaio 2013 e per il capo D1) in
data 23 marzo 2013]. Ne deriva che la sentenza impugnata
[che aveva ravvisato in tali fatti degli abusi di uff‌icio, di-
chiarandoli estinti per prescrizione, maturata anterior-
mente alla pronuncia della sentenza di primo grado, con
la conseguente esclusione delle statuizioni civili pronun-
ciate dal Tribunale in riferimento agli originari reati di
peculato contestati] deve essere annullata nei confronti
degli imputati Pirastu Andrea, Boi Carlo, Carboni Marco
e Asunis Giorgio in riferimento ai predetti capi E) e D1)
limitatamente alle statuizioni civili, con rinvio per nuovo
giudizio al Giudice civile competente in grado di appello.
Quanto, invece, ai reati di cui ai capi B2) e A4), deve ri-
levarsi che, una volta riqualif‌icati come peculati, tenendo
conto delle intervenute sospensioni (pari a giorni 159),
non risultano decorsi i relativi termini di prescrizione [10
luglio 2015 per il capo B2) e 8 marzo 2016 per il capo A4)].
Si impone, pertanto, per questi ultimi reati di cui ai capi
B2) e A4), l’annullamento della sentenza impugnata nei
confronti di Gonfalone Adriano, Gianoglio Gonario, Medar-
di Antonio, Pirastu Andrea e Martucci Franco con rinvio
per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello
di Cagliari. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 18 DICEMBRE 2013, N. 51091
(C.C. 21 NOVEMBRE 2013)
PRES. GIORDANO – EST. SANDRINI – P.M. MONTAGNA (CONF.) – RIC. PG. IN
PROC. MASCETTI
Giudizio per decreto y Opposizione y Con richie-
sta di oblazione y Potere del giudice di modif‌icare
la qualif‌icazione giuridica del fatto y Ammissibilità
y Fattispecie in tema di detenzione di un fucile da
caccia.
. In tema di procedimento per decreto, qualora, con
la tempestiva e rituale dichiarazione di opposizione,
venga avanzata domanda di oblazione, in riferimento al
fatto così come giuridicamente qualif‌icato nel decreto,
non resta per ciò precluso l’esercizio, da parte del giu-
dice, del potere – dovere di verif‌icare la correttezza di
detta qualif‌icazione e, in caso di esito negativo di tale
verif‌ica, di dichiarare l’inammissibilità della domanda
e di dar luogo, quindi, alla revoca del decreto ed alla
conseguente instaurazione del giudizio ordinario. (Nel-
la specie, in applicazione di tale principio, la Corte, ac-
cogliendo il ricorso del procuratore generale, ha annul-
lato senza rinvio la sentenza con la quale il giudice per
le indagini preliminari, non rilevando la erroneità della
qualif‌icazione giuridica del fatto costituito dalla illega-
le detenzione di un fucile da caccia come contravven-
zione ex art. 697 c.p. anziché come delitto ex artt. 2 e 7
della legge n. 895/1957, aveva dichiarato estinto il reato
per intervenuta oblazione). (Mass. Redaz.) (c.p.p., art.
464; c.p.p., art. 516; c.p., art. 697; l. 2 ottobre 1967, n.
895, art. 2; l. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 7) (1)
(1) In senso contrario alla pronuncia in commento si veda Cass.
pen., sez. III, 21 gennaio 2009, P.G. in proc. Pettine ed altro, in Arch.
nuova proc. pen. 2010, 95, secondo la quale, in tema di opposizione
a giudizio penale, non è consentito al giudice riqualif‌icare il fatto
contestato, essendo quest’ultima una possibilità ammessa solo nel
caso in cui il decreto penale venga revocato e si introduca un giudizio
(immediato, abbreviato, di applicazione della pena) sul merito della
contestazione. Nello stesso senso della massima in commento si
vedano Cass. pen., sez. I, 24 aprile 2008, Stolfa, ivi 2009, 391 e Cass.
pen., sez. III, 31 marzo 2005, Pillini ed altro, ivi 2006, 218.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte d’Appello di Roma ricorre per cassazione, con unico
motivo, avverso la sentenza del 30 gennaio 2013 con cui il
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fro-
sinone, a seguito di opposizione a decreto penale di con-
danna proposta dall’imputato Mascetti Magliocco Marco,
ha dichiarato estinto per intervenuta oblazione ex art. 162
bis c.p. il reato di detenzione presso l’abitazione dell’im-
putato di un fucile da caccia tipo doppietta cal. 12 marca
Pedretti, in assenza della prescritta denuncia all’Autorità,
accertato in Ceprano il 24 maggio 2012 e rubricato come
violazione dell’art. 697 c.p.
Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applica-
zione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui
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