Corte di cassazione penale sez. I, 19 dicembre 2013, n. 51458 (c.c. 19 novembre 2013)

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giur
2/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
in senso contrario, in quel giudizio è stata sollecitata, con
il disposto annullamento, la valutazione del giudice di
merito.
L’inquadramento richiamato rif‌luisce necessariamente
sulla conf‌igurabilità concreta del delitto di favoreggiamen-
to, atteso che l’omissione realizzata, malgrado l’immediata
conf‌igurazione all’indagato dell’accaduto quale specif‌ica
ipotesi di reato, resa evidente dalle espressioni usate da
questi nel corso dell’incontro, nell’occasione del quale
l’agente esplicitò al suo interlocutore proprio il senso delle
richieste formulategli, ha concretizzato un aiuto agli agen-
ti a sottrarsi alle investigazioni, inibendone lo svolgimento
in relazione allo specif‌ico oggetto, sia nell’immediato, sia,
con l’indicazione fornita alla vittima di soggiacere alle ri-
chieste per la predominanza in fatto dei richiedenti, an-
che per futuro.
3. Sulla base delle considerazioni esposte deve ravvisar-
si la violazione di legge denunciata con il proposto ricorso,
individuabile nell’esclusione dei gravi indizi del reato di
favoreggiamento, avvenuta sulla base del disconoscimento
dell’obbligo giuridico di attivazione dell’interessato, per la
sua qualif‌ica professionale, che deve invece ritenersi sus-
sistente in forza della ricostruzione normativa richiamata,
inattività la cui oggettiva portata favoreggiatrice deriva
dalla potenzialità dell’omissione a produrre intralcio al
corso della giustizia e la cui natura cosciente e volontaria
è idonea ad identif‌icare il dolo nel reato contestato, gene-
rico, consistente nella consapevolezza dell’utilità derivan-
te agli autori del reato da tale omissione.
4. Ritenuta, per i motivi esposti, l’astratta conf‌igura-
bilità del reato contestato nella fattispecie, annullato il
provvedimento impugnato, deve rimettersi alla valutazio-
ne del giudice di merito la sussistenza nel concreto degli
ulteriori elementi concreti legittimanti la misura imposta.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 19 DICEMBRE 2013, N. 51458
(C.C. 19 NOVEMBRE 2013)
PRES. GIORDANO – EST. CASA – P.M. MAZZOTTA (PARZ. DIFF.) – RIC.
BORDONARO E ALTRO
Sicurezza pubblica y Misure di prevenzione y Ap-
partenenti ad associazioni maf‌iose y Sequestro dei
beni y Immobile adibito ad abitazione dal proposto
y Richiesta del pagamento del canone di locazione
y Legittimità.
. In tema di misure di prevenzione, deve ritenersi legit-
tima, in base al combinato disposto dell’art. 40, comma
2, prima parte, del D.L.vo n. 159/2011 (già art. 12 sexies,
ottavo comma, della legge n. 575/1965) e dell’art. 47 del
R.D. n. 267/1942 (c.d. Legge fallimentare), l’imposizio-
ne del pagamento di una somma a titolo di canone di
locazione o di indennità di occupazione nei confronti
del proposto al quale sia stata consentito di continuare
a fruire dell’abitazione sottoposta a sequestro, qualora
egli non si trovi in condizione di emergenza abitativa,
disponendo di adeguati redditi o di altri immobili di
proprietà. (Mass. Redaz.) (l. 31 maggio 1965, n. 575,
art. 2 ter; l. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 sexies) (1)
(1) Questione controversa. In senso contrario alla pronuncia in com-
mento si esprime Cass. pen., sez. II, 11 marzo 2011, Scagliarini, in
questa Rivista 2012, 572, che sottolinea come sia illegittima la richie-
sta rivolta dall’amministratore giudiziario al proposto, previa stipula
di un contratto di locazione, in quanto l’immobile resta, f‌ino alla
conf‌isca, nella piena disponibilità di quest’ultimo, per cui non può
dirsi posseduto “sine titulo”. Segue invece il medesimo orientamento
della sentenza in epigrafe Cass, pen., sez. I, 31 ottobre 2003, Calabrò
ed altri, ivi 2004, 907.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto emesso in data 22 febbraio 2013 (dep. il
25 febbraio 2013), il Tribunale di Palermo Sezione Misure
di Prevenzione confermava il provvedimento con il quale
il Giudice Delegato alla procedura n. 202/10 R.M.P., pen-
dente nei confronti di Bordonaro Giuseppe, aveva imposto
a Bordonaro Benito e Bordonaro Pietro, terzi interessati,
il pagamento di un’indennità di occupazione degli immo-
bili dai predetti e dai propri familiari abitati, ubicati in
Palermo, rispettivamente nella via Celona n. 36 e nella via
Celona n. 19.
Il Tribunale palermitano sviluppava il proprio iter ar-
gomentativo sulla lettura, costituzionalmente orientata e
in linea con le convenzioni internazionali, del combinato
disposto degli artt. 2-sexies, comma 4, L. n. 575/65 (ora
integralmente riportato sub art. 40, comma 2, D.L.vo n.
159/2011) e 47 R.D. n. 267/42, esponendo le seguenti con-
siderazioni.
In primo luogo - osservava il Tribunale - la norma di cui
all’art. 2-sexies comma 4 non prevede un’automatica desti-
nazione dell’immobile sequestrato alle esigenze abitative
del proposto e dei suoi familiari, ma un provvedimento
discrezionale ed eventuale del Giudice Delegato, siccome
è dato evincere dall’espressione verbale “può adottare” e
dall’uso ipotetico del congiuntivo (“quando ricorrano le
condizioni” previste dall’art. 47 L.F., ovvero l’indisponibi-
lità di mezzi di sussistenza per la concessione di un “sus-
sidio” di cui al comma 1 e la “necessità” abitativa rispetto
alla destinazione a tale f‌inalità della casa di proprietà del
fallito di cui al comma 2).
Tale provvedimento, discrezionale ed eventuale, del
Giudice Delegato, è chiamato a realizzare, nel caso con-
creto, il bilanciamento, voluto dal legislatore, tra le esigen-
ze del soggetto che subisce il sequestro del bene e quelle
pubblicistiche connesse all’esecuzione del provvedimento,
esigenze, queste ultime, “da cui discende il dovere prima-
rio di acquisire il possesso dei beni e di amministrarli an-
che al f‌ine di incrementarne la redditività (art. 2 sexies,
comma 8, L. n. 575/65 letteralmente ripreso dall’art. 35,
comma 5, D.L.vo n. 159/11, oggi in vigore)”.
Detto bilanciamento si realizza valutando i tratti di
analogia con la condizione del fallito, sicché, nel caso
in cui il sequestro di prevenzione abbia posto il soggetto
passivo nella medesima condizione del fallito (espropriato

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