Corte di cassazione penale sez. V, 20 dicembre 2013, n. 51523 (ud. 14 novembre 2013)

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2/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
se anche il processo regredisse a seguito di annullamento
del decreto di archiviazione, il gip non potrebbe far altro
che rilevare l’intervenuta estinzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è inammissibile.
Quanto all’impugnazione del provvedimento di am-
missione all’oblazione, va precisato come si sia già ri-
petutamente affermato da questa Corte essere la stessa
inammissibile, essendo infatti unicamente impugnabili
con il ricorso per cassazione il decreto di archiviazione o
la sentenza di proscioglimento emanati successivamente
all’ammissione stessa (Sez. I, n. 20280 del 6 maggio 2010,
Criscione, Rv. 247216; Sez. III, n. 612 del 20 gennaio 1993,
P.M. in proc. Marchi, Rv. 194147).
Quanto poi all’impugnazione avverso il decreto di ar-
chiviazione, presentata, quanto al primo, pregiudiziale
motivo, sul presupposto che alla ricorrente non sarebbe
stato notif‌icato l’avviso della richiesta del P.M. di archi-
viazione ex art. 408 c.p.p., va ricordato che tale avviso è
dovuto unicamente con riguardo alla persona che rive-
sta, nel procedimento, la qualif‌ica di persona offesa dal
reato, come chiaramente evincibile dall’art. 408, comma
2, c.p.p.
Nella specie, a fronte di provvedimento di archiviazio-
ne con cui si è, tra l’altro, affermata la pacif‌ica carenza
di legittimazione di Zanetti Laura, sarebbe stato onere di
quest’ultima specif‌icare a pena di genericità del ricorso,
le ragioni per le quali essa rivestisse, invece, nel proce-
dimento la veste di persona offesa e avesse, così, diritto a
ricevere il predetto avviso.
Al contrario, nulla si dice sul punto nel primo motivo
di ricorso (vedi f‌ine pag. 7 ed inizio pag. 8) limitandosi la
ricorrente ad affermare di avere tempestivamente chiesto
l’avviso in oggetto e di avere reiterato la richiesta dopo
avere saputo che si intendeva pretermetterla (evidente-
mente, proprio perché ritenuta carente di legittimazione),
con conseguente violazione dell’art. 408 c.p.p.
Né, evidentemente, può ritenersi implicitamente espo-
sto il fondamento della propria legittimazione a ricevere
l’avviso e a ricorrere per cassazione per il fatto che Zanetti
Laura si sia, come ricordato nella premessa del ricorso,
costituita, nel diverso procedimento n. 6346 del 2008,
insieme ad altre cinquecento persone, quale parte civile,
posto che, anche a volere trascurare la non identità dei
due procedimenti, la nozione di parte civile, come noto
collegata alla sussistenza di un danno cagionato dal reato,
non coincide necessariamente, come plasticamente esem-
plif‌icato, del resto, dall’art. 428, comma 2, c.p.p., con la
veste di persona offesa quale titolare del bene giuridico
violato dalla condotta illecita.
E ciò tanto più in quanto, come nella specie, si verta
in materia di reati contravvenzionali volti a tutelare una
pluralità fungibile ed indeterminata di soggetti, essendo
di tutta evidenza che, quando l’ordinamento giuridico
predisponga una tutela “anticipata” del bene protetto la
persona offesa non viene automaticamente a coincidere
con qualsiasi soggetto avente un generico interesse a che
la norma che si assume violata venga rispettata, essendo,
invece, necessario un quid pluris (nel ricorso per nulla
anche solo accennato) che ne permetta l’individuazione
soggettiva. Ove, d’altra parte, si aderisse a tale logica, si
f‌inirebbe inevitabilmente per riconoscere a chiunque, an-
che avulso dal procedimento, la qualità di persona offesa
e, dunque, la legittimazione ad opporsi ad una richiesta
di archiviazione (cfr. Sez. III, n. 555/07 del 14 novembre
2006, Samoggia, non massimata).
La genericità del ricorso rende, dunque, pregiudizial-
mente, inammissibile lo stesso con conseguente condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 20 DICEMBRE 2013, N. 51523
(UD. 14 NOVEMBRE 2013)
PRES. LOMBARDI – EST. FUMO – P.M. VOLPE (CONF.) – RIC. GIOVINE E ALTRO
Elezioni y Reati elettorali y Termine di prescrizione
y Termine ordinario y Fattispecie in materia di ele-
zioni comunali.
Elezioni y Reati elettorali y Condotta costituita dal
formare “falsamente” atti e documenti utilizzati
dagli organi delle amministrazioni comunali y Falsi-
tà materiale e falsità ideologica
Falsità in atti y In atti pubblici y Falso innocuo y
Sussistenza y Individuazione y Criteri y Fattispecie
y Attestazione dell’avvenuta sottoscrizione di liste
di candidati ad elezioni regionali.
. Il termine di prescrizione dei reati in materia di ele-
zioni comunali è quello ordinario previsto dall’art. 157
cod. pen., e non quello stabilito dall’art. 100 D.P.R. 16
maggio 1960, n. 570, che si riferisce al diverso termine,
di due anni, entro cui qualunque elettore ha facoltà di
promuovere l’azione penale. (Mass. Redaz.) (c.p., art.
157; d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570, art. 100) (1)
. L’art. 90, comma secondo, prima parte, del T.U. delle
leggi per la composizione e la elezione degli organi
delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R.
16 maggio 1960 n. 570, nel prevedere come reato la
condotta costituita dal “formare falsamente” taluno
degli atti ivi indicati, si riferisce tanto alle ipotesi di
falso materiale quanto a quelle di falsità ideologica e
trova applicazione, a seguito della declaratoria di ille-
gittimità costituzionale del successivo comma terzo,
anche con riguardo agli specif‌ici atti originariamente
previsti da detta ultima disposizione normativa e per
i quali le condotte di falso erano punite soltanto come
reati contravvenzionali. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 476;
c.p., art. 477; c.p., art. 478; c.p., art. 479; c.p., art. 480;
. Non può essere ritenuto falso innocuo quello che ab-
bia ad oggetto il luogo e la data in cui si attesta essere

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