Corte di cassazione penale sez. V, 18 dicembre 2013, n. 51166 (ud. 6 novembre 2013)

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giur
2/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
zione di compensare medio tempore per la durata della
indisponibilità del bene il pregiudizio derivante dal suo
mancato godimento (sull’indennità di occupazione, vedi
Cass. civile, sent. n. 13060/2008).
La enunciata soluzione ermeneutica si appalesa, per
quanto detto sopra, coerente con la lettera, la ratio e l’in-
quadramento sistematico della normativa esaminata, né
può suscitare dubbi di costituzionalità o di conformità ai
principi comunitari e internazionali quanto alla tutela del
diritto all’abitazione, ormai annoverato - come ricorda la
citata decisione della Sezione II da cui si dissente - tra i
diritti fondamentali dell’uomo come consacrati nell’art. 2
Cost. (cfr. sent. C. Cost. nn. 217 e 404/88, n. 209/09 e n.
61/11, nelle quali si è, tra l’altro, affermato che “il diritto
all’abitazione rientra tra i requisiti essenziali caratteriz-
zanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico vo-
luto dalla Costituzione”), nell’art. 25 della Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo (approvata dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948) e nell’art.
11 del Patto internazionale dei diritti economici, sociali e
culturali (approvato il 16 dicembre 1966 dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite e ratif‌icato dall’Italia il 15
settembre 1978).
Ed invero, attraverso tale interpretazione il diritto al-
l’abitazione viene sempre ad essere tutelato anche in favo-
re del proposto per una misura di prevenzione: solo che, in
un caso, quello in cui l’interessato dimostri la “necessità”
del bene in sequestro per soddisfare le esigenze abitative
proprie e della propria famiglia (vedi, ancora, l’art. 47
comma 2 L.F.: “La casa di proprietà del fallito, nei limiti
in cui è necessaria all’abitazione di lui e della sua famiglia
...”), non altrimenti realizzabili, egli fruirà del suo diritto
ad abitare senza dover corrispondere alcun corrispettivo
all’Amministratore Giudiziario; viceversa, nel caso diver-
so in cui venga dimostrato, in base ad elementi di cui il
Giudice delegato alla procedura dispone, che il proposto/
terzo intestatario possa addivenire a soluzioni abitative
alternative, anche attraverso l’impiego di proprie risorse
economico-f‌inanziarie, egli, se vorrà continuare ad abitare
nell’immobile sottoposto a sequestro f‌ino alla conf‌isca,
potrà legittimamente essere onerato del pagamento di un
canone di locazione o di un’indennità di occupazione.
Ciò posto, deve rilevarsi come il decreto emesso dal Tri-
bunale di Palermo in funzione di Giudice delle misure di
prevenzione sia conforme, sul piano logico-interpretativo,
al principio affermato da questo Collegio, laddove reputa
in astratto legittima l’imposizione di un’indennità di occu-
pazione a carico del terzo titolare del bene in sequestro
nel caso in cui non sia dato ravvisare i presupposti per ap-
plicare i provvedimenti di favore previsti dall’art. 47 L.F.
Tuttavia, ha omesso il Tribunale palermitano di eviden-
ziare gli elementi di conoscenza concernenti “le condizioni
economiche” dei ricorrenti Bordonaro Benito e Bordonaro
Pietro in base ai quali ha ritenuto in concreto legittima,
congrua e non sproporzionata, l’indennità di occupazione
imposta nei loro confronti.
Sotto tale prof‌ilo, rilevante quale “violazione di legge”
nella forma della mancanza assoluta di motivazione - pe-
raltro dedotta nel ricorso come sottomotivo - il provvedi-
mento impugnato deve essere annullato, con rinvio per
nuovo esame allo stesso Tribunale di Palermo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 18 DICEMBRE 2013, N. 51166
(UD. 6 NOVEMBRE 2013)
PRES. FERRUA – EST. DEMARCHI ALBENGO – P.M. IZZO (DIFF.) – RIC. SCHIAVA
Falsità in sigilli o strumenti o segni di autenti-
cazione, certif‌icazione o riconoscimento y Con-
traffazione di altri pubblici sigilli y Ipotesi di falso
grossolano y Falso innocuo y Differenze.
Falsità in sigilli o strumenti o segni di auten-
ticazione, certif‌icazione o riconoscimento y
Contraffazione di altri pubblici sigilli y Falsità nel
contenuto di atto di notorietà y Ipotesi di falso
grossolano e/o falso innocuo y Esclusione.
. In tema di reati in materia di falso deve distinguersi
tra falso grossolano e falso innocuo, sussistendo la
prima di tali ipotesi quando la contraffazione sia tal-
mente maldestra ed evidente da impedire che chic-
chessia possa essere tratto in inganno mentre ricorre
la seconda ipotesi quando la contraffazione, pur non
immediatamente percepibile come tale, si caratterizzi
per la sua irrilevanza ai f‌ini della funzionalità dell’atto.
(Mass. Redaz.) (c.p., art. 476; c.p., art. 482; d.p.r. 28
dicembre 2000, n. 445, art. 76) (1)
. Non può essere ritenuto né grossolana né innocua la
falsità nel contenuto di una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà la quale sia priva di una soltanto tra le
f‌irme dei dichiaranti. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 476; c.p.,
art. 482; d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 76) (2)
(1) Si veda, sulle caratteristiche del falso classif‌icabile innocuo e
grossolano, Cass. pen., sez. II, 23 aprile 2008, P.G. in proc. Diop Ma-
madou, in questa Rivista 2009, 205. Nello stesso senso della massima
in commento si veda Cass. pen., sez. V, 30 giugno 1987, Dell’Acqua,
ivi 1988, 303.
(2) Convalida il principio espresso in massima Cass. civ. , 2 giugno
1999, n. 5383, in Ius&Lex dvd n. 1/2014, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Schiava Domenicantonio è imputato del reato di cui
agli articoli 476 e 482 del codice penale, in relazione all’ar-
ticolo 76 del D.P.R. 445/2000, perché formava una falsa di-
chiarazione sostitutiva di atto di notorietà e la depositava
presso la confagricoltura in allegato alla domanda per il
contributo comunitario per un uliveto.
2. Il tribunale di Reggio Calabria lo ha ritenuto re-
sponsabile del reato ascritto e, concesse le attenuanti
generiche, l’ha condannato alla pena di mesi quattro di
reclusione, con pena sospesa e risarcimento del danno in
favore delle parti civili. La Corte d’appello di Reggio Cala-
bria ha confermato la sentenza di primo grado, condan-
nando l’imputato alle ulteriori spese processuali del grado
e alla rifusione delle spese di parte civile.

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