Corte di cassazione penale sez. V, 10 dicembre 2013, n. 49789 (ud. 25 giugno 2013)

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giur
Rivista penale 2/2014
LEGITTIMITÀ
Al f‌ine, seguendo proprio l’insegnamento tracciato
dalle citate sezioni unite nn. 229951/04 e ribadito dalla
terza sezione con la richiamata sentenza 20443/07, il Giu-
dice fallimentare, nel verif‌icare i crediti, inserirà tra gli
elementi da valutare anche quello della buona fede, per
fare si che nel passivo non vengano veicolate situazioni
appositamente create per favorire indirettamente lo stes-
so proposito. Indi, il curatore fallimentare potrà proporre,
quale terzo legittimato, incidente di esecuzione innanzi al
Tribunale di prevenzione alla stregua di quanto previsto
dagli artt. 200 e ss. della legge 228/12, norme queste che,
in assenza di una esplicita regolamentazione delle ipotesi
di intervenuto fallimento di imprese integralmente attrat-
te a procedure di prevenzione non disciplinate dal codice
antimaf‌ia, ben possono rappresentare le regole di riferi-
mento quanto alla individuazione del giudice competente
in punto al giudizio di opponibilità dei crediti nonché per
la def‌inizione del procedimento volto alla liquidazione ed
alla soddisfazione dei crediti ammessi (sempre non oltre
la soglia massima prevista dall’art. 203 stessa legge).
5. In ragione di tanto, devono ritenersi infondati, sotto
ogni possibile versante i prof‌ili di doglianza sollevati in
ricorso. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 10 DICEMBRE 2013, N. 49789
(UD. 25 GIUGNO 2013)
PRES. MARASCA – EST. GUARDIANO – P.M. MURA (CONF.) – RIC. CINQUEPALMI
E ALTRO
Reati fallimentari y Bancarotta fraudolenta y
Bancarotta documentale y Impossibilità di ricostru-
zione del patrimonio dell’impresa fallita y Notevoli
diff‌icoltà nella ricostruzione del movimento degli
affari dell’impresa da parte degli organi fallimen-
tari y Sussistenza.
. È conf‌igurabile il reato di bancarotta fraudolenta
documentale non solo quando, per il modo con il quale
sono state tenute le scritture contabili, la ricostruzione
del patrimonio o del movimento degli affari dell’impresa
fallita sia risultata impossibile, ma anche quando essa
sia risultata possibile solo a condizione dell’avvenuto
superamento di notevoli diff‌icoltà da parte degli organi
fallimentari, i quali abbiano a tal f‌ine dovuto acquisire
elementi non ricavabili da dette scritture. (Mass. Re-
daz.) (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216) (1)
(1) Nello stesso senso si esprime Cass. pen., sez. V, 7 giugno 2010,
Suardi, in questa Rivista 2011, 960. Per un inquadramento del reato
si veda Cass. pen., sez. V, 28 dicembre 2011, Barbieri, in Ius&Lex dvd
n. 1/2014, ed. La Tribuna. In tema di prova in riferimento al reato in
oggetto si veda Cass. pen., sez. V, 2 febbraio 2005, Sabino, in questa
Rivista 2006, 594.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza pronunciata l’8 giugno 2012 la corte
di appello di Lecce confermava la sentenza con cui il tri-
bunale di Lecce, in data 24 marzo 2010 aveva condannato
alle pene ritenute di giustizia Cinquepalmi Lucia e Maz-
zotta Raffaele, nelle qualità, la prima, di socio accomanda-
tario ed amministratore di diritto, il secondo nella qualità
di socio di fatto ed amministratore di fatto, della società
“Comar s.a.s.”, dichiarata fallita dal tribunale di Lecce in
data 11 aprile 2005, per i reati di omesso deposito dei bi-
lanci e delle scritture contabili della società nei termini di
legge; bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta
fraudolenta patrimoniale per distrazione, compiutamente
descritti nei capi A); B) e C) dell’imputazione.
2. Avverso tale sentenza, di cui chiedono l’annullamen-
to, hanno proposto autonomi ricorsi per Cassazione en-
trambi gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori di
f‌iducia, articolando distinti motivi di impugnazione.
3. La Cinquepalmi deduce, in particolare, due motivi di
impugnazione.
3.1 Con il primo la ricorrente lamenta la mancanza di
motivazione della sentenza impugnata, che non può esse-
re sanata attraverso il mero richiamo al contenuto della
sentenza di primo grado, in ordine ad una serie di que-
stioni che avevano formato oggetto dei motivi di appello,
riguardanti: 1) l’insussistenza del delitto di bancarotta
fraudolenta documentale di cui al capo B), in quanto,
da un lato le irregolarità di cui si discute attengono a
documenti estranei alla previsione dell’art. 2214, c.c., non
rientranti, pertanto, nella locuzione “libri o altre scritture
contabili”, contenuta nella norma penale, dall’altro difetta
la prova che le suddette irregolarità siano state compiute
con lo scopo di non rendere possibile la ricostruzione del
patrimonio o del movimento degli affari della società,
dovendosi ricondurre tale fatto, a tutto voler concedere,
“nell’area della bancarotta documentale semplice”; 2) l’in-
sussistenza, per difetto di prova, del delitto di bancarotta
fraudolenta patrimoniale di cui al capo C).
3.2 Con il secondo motivo di impugnazione la ricorren-
te lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione
con riferimento alla questione, dedotta nei motivi di ap-
pello, riguardante la sussistenza di un concorso apparente
di norme tra la fattispecie di bancarotta fraudolenta docu-
mentale, di cui al capo B) e quella di omesso deposito dei
bilanci, di cui al capo A), che la corte territoriale risolveva
in senso negativo per l’imputata, non operando, tuttavia,
come avrebbe dovuto, un raffronto tra la previsione dell’art.
16, comma 1, n. 3, l. fall., e quella dell’art. 216, comma 2, l.
fall., limitandosi ad affermare l’esistenza di un concorso di
reati tra la fattispecie di cui al capo A) e quella, del tutto
estranea all’imputazione, prevista dall’art. 217, comma 2,
l. fall., confermando, in tal modo, implicitamente, l’esclu-
sione dell’ipotesi più grave di bancarotta documentale e
“la sussistenza della sola bancarotta documentale sem-
plice, pur concorrente, questa, con la fattispecie dell’art.
16, comma 1, n. 3, L.F.”. Evidenzia, peraltro, la ricorrente
l’errore di diritto in cui è comunque incorsa la corte ter-
ritoriale nel conf‌igurare il concorso tra i reati di cui agli
artt. 16, comma 1, n. 3, l. fall. e 217, comma 1, n. 2, l. fall.,
in quanto tra le suddette previsioni va ravvisato, piuttosto,
un concorso apparente di norme.

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