Corte di cassazione penale sez. V, 26 settembre 2013, n. 39933 (ud. 15 maggio 2013)

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giur
Rivista penale 1/2014
LEGITTIMITÀ
identif‌icati incontrati negli uff‌ici pubblici. Fondatamente
quindi il ricorrente lamenta che appare non sorretta da
adeguata motivazione l’affermazione della corte d’appello
che «le modalità di esame dei beni strumentali seguite dal
consulente del P.M. appaiono del tutto accurate e debita-
mente documentate; mentre congrue sotto il prof‌ilo della
logicità appaiono le sue conclusioni. Né detta valutazione
può essere inf‌iciata dall’errore in cui il consulente è incorso
nella valutazione dell’immobile per cui è processo, atteso
che non vi sono ragioni per non operare una distinzione
tra i risultati peritali in relazione al giudizio sulla metodo-
logia seguita e sulla comparazione con parametri esterni
di riferimento» (pag. 32). Non è però spiegato perchè la
metodologia seguita in caso di accertamento tecnico sia
irrilevante al f‌ine di valutare la validità e l’aff‌idabilità dei
risultati, né perchè, sempre al f‌ine di tale valutazione,
sarebbe irrilevante l’errore commesso dal consulente e
riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata.
9. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere
annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all’art.
640 bis c.p. di cui al capo l) perchè estinto per prescri-
zione, nonché in ordine alla statuizione sulla conf‌isca che
va eliminata. Sulle residue imputazioni la sentenza impu-
gnata va annullata con rinvio per nuovo esame ad altra
sezione della corte d’appello di Catanzaro. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 26 SETTEMBRE 2013, N. 39933
(UD. 15 MAGGIO 2013)
PRES. FERRUA – EST. LAPALORCIA – P.M. GIOACCHINO (CONF.) – RIC. M.F.
Atti persecutori y Stalking y Estremi y Nuova disci-
plina y Conf‌igurabilità y Fattispecie in tema di reite-
rati atti di molestia in danno del proprio fratello.
. É conf‌igurabile il reato di atti persecutori ex art. 612
bis c.p. qualora con reiterati atti di molestia, commes-
si in danno del fratello, realizzatisi insozzando quasi
quotidianamente l’abitazione ed il cortile di proprietà
di quest’ultimo gettandovi rif‌iuti di ogni genere, si
sia provocato un perdurante e grave stato d’ansia e il
fondato pericolo per la propria incolumità, al punto da
costringere la persona offesa a trasferirsi altrove per
alcuni periodi e rinunciare a coltivare presso la propria
abitazione relazioni con i terzi. (Mass. Redaz.) (c.p.,
art. 612 bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 5
aprile 2012, confermando quella del Tribunale di Brescia
sez. dist. di Breno in data 14 luglio 2011, riconosceva M.F.
responsabile del reato di atti persecutori, commesso f‌ino
alla “data odierna”, in danno del fratello M.S., realizzato
insozzando quasi quotidianamente l’abitazione ed il cortile
di proprietà di quest’ultimo gettandovi rif‌iuti di ogni gene-
re, cagionandogli in tal modo un perdurante e grave stato
d’ansia e il fondato pericolo per l’incolumità, al punto che
la p.o. si trasferiva altrove per alcuni periodi e rinunciava a
coltivare presso la propria abitazione relazioni con i terzi.
2. Con ricorso personale l’imputato deduceva quattro
motivi di doglianza.
3. Con il primo motivo, articolato in due censure, si ad-
debitavano alla sentenza rispettivamente violazione di leg-
ge e vizio di motivazione osservando, sotto il primo prof‌ilo,
che erano stati violati i principi dell’irretroattività della
legge penale e dell’applicazione della legge più favorevole
essendo intervenuta condanna anche per fatti anteceden-
ti all’entrata in vigore del reato di atti persecutori. Sotto
il secondo aspetto, il ricorrente eccepiva che le prove as-
sunte davano conto di molestie esclusivamente anteriori a
tale momento, mentre il trasferimento temporaneo della
p.o. in altro suo immobile, nel 2009, rispondeva ad una sua
abitudine consolidata.
4. Con il secondo motivo si deduceva manifesta illo-
gicità della motivazione in punto di identif‌icazione nel
prevenuto dell’autore del getto dei rif‌iuti nel cortile della
p.o. non essendo il luogo del ritrovamento signif‌icativo al
riguardo (per la presenza di tettoia atta ad impedire il
lancio dall’abitazione dell’imputato, nonchè per l’inacces-
sibilità del giardino della p.o. chiuso da un cancello) ed
essendo il testimoniale - un teste aveva avuto un conten-
zioso con M.F. e i rapporti tra i due fratelli erano diff‌icili e
tesi - non preciso in proposito (un teste aveva visto sem-
plicemente un braccio sporgersi per effettuare il lancio,
inoltre l’imputato era assente dall’abitazione per lavoro
nella maggior parte delle ore del giorno), mentre non era
provato che gli escrementi lanciati fossero umani piutto-
sto che animali e che le macchie sul fabbricato fossero di
urina piuttosto che dovute agli agenti atmosferici.
5. Il terzo motivo investe il trattamento sanzionatorio
(diniego di attenuanti generiche, entità della pena e man-
cata sospensione condizionale della pena) sotto il prof‌ilo
della violazione di legge e della contraddittorietà della
motivazione, per essere stati erroneamente valorizzati
sia la violazione della misura cautelare (divieto di dimora
in Edolo) commettendo minaccia in danno del fratello
ritenuta assorbita negli atti persecutori (che il ricorrente
ritiene successiva ai fatti contestati in quanto si colloca
in epoca non coperta dalla querela) sia la presenza di due
precedenti per ingiuria.
6. Con il quarto motivo si deduceva manifesta illogicità
della motivazione in punto di determinazione in Euro
5000 della provvisionale, in quanto la pulizia dell’area, a
differenza da quanto affermato in sentenza, non aveva ri-
chiesto interventi di sanif‌icazione, ma solo la raccolta dei
rif‌iuti mediante sacchetti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va disatteso.
2. La prima doglianza, inerente all’asserita condanna
anche per fatti anteriori all’entrata in vigore del reato di
atti persecutori, trascura di considerare che, essendo la
nuova f‌igura di reato entrata in vigore il 24 febbraio 2009,
la corte territoriale, logicamente interpretando i con-
tributi testimoniali e tenendo conto anche delle segna-

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