Corte di cassazione penale sez. VI, 15 gennaio 2014, n. 1662 (ud. 27 novembre 2013)

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giur
Rivista penale 3/2014
LEGITTIMITÀ
dedicato” non costituiscono i proventi dell’attività di im-
presa della società concessionaria, poiché rappresentano
solamente la sommatoria dei saldi presenti sui conti di
gioco dei giocatori.
5. Il quarto motivo, con cui si deduce insussistenza del
periculum in mora e comunque motivazione meramente
apodittica e in sostanza inesistente sul punto, resta di
conseguenza assorbito.
6. In conclusione, poiché - almeno allo stato, sulla base
degli elementi emergenti dalla ordinanza impugnata - non
appare ravvisabile il fumus dei due reati tributari ipotizza-
ti né il vincolo di pertinenzialità fra essi e il conto oggetto
di sequestro, l’ordinanza impugnata deve essere annullata
senza rinvio unitamente al decreto di sequestro preven-
tivo emesso il 23 marzo 2013 dal Gip del tribunale di Busto
Arsizio. Conseguentemente, va disposta la restituzione di
quanto in sequestro agli aventi diritto. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 15 GENNAIO 2014, N. 1662
(UD. 27 NOVEMBRE 2013)
PRES. MILO – EST. LANZA – P.M. IACOVIELLO (DIFF.) – RIC. DE ANGELIS
Calunnia e autocalunnia y Calunnia y Falsa atte-
stazione da parte dell’imputato sul contenuto del
verbale di contestazione di infrazione stradale y
Conf‌igurabilità y Esclusione.
. Esula la conf‌igurabilità del reato di calunnia nel caso
in cui, in un ricorso al prefetto avverso l’inf‌lizione di
una sanzione per violazione di una norma del codice
della strada, si affermi, contrariamente al vero, che
non rispondeva a verità quanto attestato nel verbale
di contestazione dell’infrazione, rientrando ciò nel
legittimo esercizio del diritto di difesa. (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 368) (1)
(1) Nello stesso senso della pronuncia in commento si vedano Cass.
pen., sez. VI, 5 aprile 2013, P.M. in proc. Glicora, in Arch. giur. circ.
2013, 712 ed anche, pur se in termini generici, Cass. pen., sez. II,
15 aprile 2002, Quinton, in questa Rivista 2002, 565. Cfr. inoltre sul
tema, Cass. pen., sez. II, 13 luglio 2009, Ostuni, ivi 2010, 908.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. De Angelis Bernardino, ricorre, a mezzo del suo difen-
sore, avverso la sentenza 3 novembre 2011 della Corte di
appello di L’Aquila, che, in parziale riforma della sentenza
11 giugno 2010 del Tribunale dell’Aquila, riconosciute le
circostanze attenuanti generiche ha ridotto la pena ad
anni 1, mesi 4 di reclusione, riducendo del pari la somma
dovuta a ciascuna parte civile a titolo di risarcimento del
danno ad € 2.500.
2. I giudici di merito hanno ritenuto l’esposto dell’im-
putato al Prefetto come calunnioso, in quanto nello stesso
i militari erano stati descritti come persone che avevano
agito in mala fede e che avevano persistito nel rilievo della
violazione amministrativa pur dopo aver sentito la testi-
monianza favorevole della teste De Angelis.
3. In particolare, la corte distrettuale, nel confermare il
giudizio di colpevolezza ha evidenziato: a) che la missiva
inviata al Prefetto dell’Aquila non poteva qualif‌icarsi come
ricorso ex art. 203 T.U. norme sulla circolazione stradale;
b) che dal tenore dell’atto risulta espressamente che il De
Angelis invocava l’intervento dell’Autorità aff‌inchè “tali
soprusi non si verif‌ichino più”; c) che l’imputato all’atto
della verbalizzazione aveva comunicato agli operanti che
“conosceva persone importanti e che il verbale non lo
avrebbe pagato”; d) che il giorno successivo alla vicenda il
ricorrente incontrando una pattuglia dei Carabinieri aveva
portato la mano all’orecchio, a mo’ di scherno, simulando
la condotta di chi parla al cellulare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un primo motivo di impugnazione viene de-
dotta inosservanza ed erronea applicazione della legge,
nonché vizio di motivazione sotto il prof‌ilo del ritenuto
delitto di calunnia per difetto dell’azione esecutiva e dei
prof‌ili soggettivi del detto delitto essendos i l’im putato
limitato a contestare la sussistenza della violazione at-
tribuitagli.
2. Per la difesa, il ricorrente ha mosso agli operanti
una serie di critiche volte non ad imputare la commis-
sione di eventuali reati, ma esclusivamente ad evidenziare
una serie di elementi e circostanze che, a suo giudizio,
avrebbero legittimato, da parte dell’Autorità preposta,
l’annullamento della sanzione irrogata, per insussistenza
dell’addebito.
In particolare si evidenzia:
a) che nell’intenzione del De Angelis vi era quindi
solo la volontà di proporre un’impugnazione avverso una
sanzione per violazione del Codice della Strada, ma non
certo quella di accusare alcuno della commissione di un
reato: in ogni caso, egli avrebbe agito sulla base dell’intima
convinzione circa l’illegittimità della sanzione irrogata per
una violazione alle norme del codice della strada, ritenuta
da lui insussistente;
b) che nella vicenda il De Angelis non poteva avere la
minima consapevolezza circa l’innocenza degli incolpati,
non essendosi egli riferito ad alcuna condotta rispetto alla
quale i carabinieri potessero essere ritenuti nè colpevoli,
né tantomeno innocenti;
c) che inf‌ine, nel ricorso al prefetto risulta, da un lato,
la mancanza di specif‌iche accuse di reato con la semplice
richiesta di annullamento di una sanzione irrogata per
violazione delle norme del codice della strada, e dall’altro,
consta che il De Angelis – difendendosi - riteneva che gli
operanti non potessero sanzionare la sua condotta, rite-
nendo egli insussistente la violazione contestatagli.
d) che pertanto l’imputato, mediante l’atto di conte-
stazione della sanzione irrogata, ha quindi agito sulla base
della convinzione che in relazione alle circostanze concre-
te, non fossero fondate le violazioni al codice della strada
che gli erano state contestate e che avevano determinato
l’irrogazione della sanzione, con la “decurtazione sezione
distaccata cinque punti sulla patente”.
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