Corte di cassazione penale sez. II, 15 novembre 2013, n. 45970 (ud. 11 ottobre 2013)

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giur
1/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
automatico; dall’altro, ove la somministrazione di bevan-
de alcoliche ai minori degli anni sedici ed agli infermi
di mente sia commessa più volte, alla sanzione penale si
aggiungono le menzionate sanzioni amministrative, tra
cui quella della sospensione dell’attività per il periodo
predeterminato di tre mesi.
L’intervento del legislatore si spiega agevolmente in
un’ottica di prevenzione, volta a sottoporre a sanzione,
sia pure amministrativa, quelle condotte, potenzialmente
pregiudizievoli per la salute, di vendita di alcolici a mi-
norenni, che, realizzandosi in assenza delle condizioni
previste dall’art. 689, comma 1, c.p., erano sottratte ad una
eff‌icace risposta da parte dello Stato.
8. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso pro-
posto nell’interesse del Sambuchi va, dunque, rigettato,
con condanna di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 616, c.p.p.,
al pagamento delle spese del procedimento. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 15 NOVEMBRE 2013, N. 45970
(UD. 11 OTTOBRE 2013)
PRES. FIANDANESE – EST. BELTRANI – P.M. SPINACI (DIFF.) – RIC. PLOTINO
Concussione y Elemento oggettivo y Abuso della
qualità pubblica y Utilità y Nozione y Fattispecie in
tema di presunta concussione realizzata dal sin-
daco per aver ottenuto f‌inanziamenti per la locale
squadra di calcio.
. In tema di concussione, non può ritenersi responsabi-
le del reato il sindaco di un comune per il solo fatto che
abbia posto in essere la condotta prevista dalla norma
incriminatrice allo scopo di ottenere f‌inanziamenti per
la locale squadra di calcio, dovendosi anche accertare
se lo scopo da lui perseguito fosse quello della realiz-
zazione di un qualsivoglia vantaggio personale, anche
di natura politica (rientrante, come tale, nel novero
delle “altre utilità” cui si riferisce l’art. 317 c.p.), ovvero
fosse quello di produrre un vantaggio per la pubblica
amministrazione, nel qual caso la sussistenza del reato
sarebbe da escludere. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 317)
(1)
(1) In tema di concussione chiarisce la rilevanza del termine “utilità”
ex art. 317 c.p., Cass. pen., sez. VI, 25 agosto 2008, Lonardo, in questa
Rivista 2009, 725. Nello stesso senso della pronuncia in commento
si veda Cass. pen., sez. VI, 22 giugno 2006, Plotino, ivi 2007, 563.
Orientamento parzialmente difforme si rinviene in Cass. pen., sez.
VI, 30 gennaio 2002, Zulian, ivi 2002, 352, nel senso che non ritiene
possibile che si conf‌iguri il reato in oggetto quando il f‌ine ultimo
dell’agente si riveli di natura esclusivamente politica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa
in data 6 aprile 2004, in parziale riforma della sentenza
emessa dal Tribunale della stessa città in data 12 novem-
bre 2002, aveva dichiarato l’odierno ricorrente colpevole
dei reati che gli erano stati contestati ai capi A) e B) -
(rispettivamente, concussione e concussione continuata,
commessi in Altamura il 27 dicembre 1997) - e C) - atten-
tato contro i diritti politici del cittadino, ex art. 294 c.p.,
commesso in Altamura in pari data e contestato all’ud. 30
aprile 1999).
2. La VI sezione penale di questa Corte Suprema, con
sentenza n. 21991 dello febbraio - 22 giugno 2006, aveva
annullato la predetta sentenza limitatamente al reato di
cui al capo B), osservando in particolare quanto segue:
«Per quanto riguarda il reato contestato al capo B)
dell’imputazione la motivazione appare (...) carente avuto
riguardo alla ricostruzione del fatto operata nella sen-
tenza di primo grado, laddove si dà atto che l’iniziativa di
contattare il Columella per il f‌inanziamento della squadra
di calcio, la cui condizione economica così come quella
dei calciatori era disastrosa, non era partita dal Sindaco,
bensì da un gruppo di consiglieri comunali di maggioran-
za, i quali lo avevano persuaso a contattare personalmente
il dominus della Tra.de.co. Il Giudice d’appello ha consi-
derato che anche questa fattispecie concreta si inseriva
nel quadro dei rapporti fra il Sindaco e il Columella ed
ha considerato questo aspetto suff‌iciente a ritenere che
anche in questo caso era stata posta in essere una concus-
sione, trascurando di considerare il principio per cui in
tema di concussione, deve essere esclusa la sussistenza
del reato quando la prestazione promessa od effettuata
dal soggetto passivo, a seguito di induzione o costrizione
da parte dell’agente, giovi esclusivamente alla Pubblica
Amministrazione e rappresenti una utilità per il persegui-
mento dei relativi f‌ini istituzionali, poichè in tal caso non
si determina lesione per l’oggetto giuridico del reato (buon
andamento della P.A.), e per altro verso il fatto manca di
tipicità, non potendosi l’agente identif‌icare nell’Ente e non
potendo questo - dato il rapporto di rappresentanza orga-
nica che lo lega al funzionario operante - considerarsi alla
stregua di “terzo” destinatario della prestazione promessa
od effettuata (Cass., sez. VI, 27 marzo 2003 n. 31978, ric.
Molosso; sez. VI, 25 settembre 2001 n. 45135, ric. Riccardi
in proc. ignoti).
Occorre, quindi, procedere alla verif‌ica di questo aspet-
to della vicenda, accertando se anche in questo secondo
caso il Sindaco agì per ottenere un vantaggio personale e
non per f‌inalità istituzionali, nelle quali potrebbe di fatto
rientrare anche quello di promuovere l’attività sportiva,
f‌inanziando una squadra di calcio».
3. La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata
in epigrafe, all’esito del giudizio di rinvio ha nuovamente
dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui al capo
B), condannandolo - ritenuta la continuazione con i reati
già giudicati di cui ai capi A) e C) - all’aumento di pena
ritenuto di giustizia.
4. Avverso tale sentenza, l’imputato (con l’ausilio
dell’avv. Francesco Paolo Sisto, iscritto nell’apposito
albo speciale) ha proposto tempestivo ricorso per cas-
sazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall’art. 173, comma l, disp. atto c.p.p.:

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