Corte di cassazione penale sez. IV, 12 novembre 2013, n. 45537 (ud. 2 ottobre 2013)

Pagine425-426
425
giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2014
LEGITTIMITÀ
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Il primo motivo di ricorso deve essere rigettato perchè
infondato. A tal proposito, difatti, questa Corte ritiene che
la motivazione fornita dai giudici di merito in ordine al-
l’elemento psicologico richiesto per la conf‌igurabilità del
reato di cui all’art. 186, comma 7, c.p.p. sia del tutto ade-
guata e priva di vizi. Con particolare riguardo alla censura
mossa dalla difesa secondo cui la Corte d’Appello bolzani-
na si limitava ad affermare la correttezza della decisione
del giudice di prime cure in relazione alla volontaria sot-
trazione dell’imputato all’alcoltest, senza pertanto fornire
alcuna motivazione in merito, questa Corte rimarca, anche
in questa sede, quanto a più riprese ribadito, ovvero che,
nel caso di doppia conforme, le motivazioni della sentenza
di primo grado e di appello, fondendosi si integrano a vi-
cenda, conf‌luendo in un risultato organico ed inscindibile
al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare
della congruità della motivazione.
- Anche il secondo motivo di ricorso non appare me-
ritevole di accoglimento in quanto privo di fondamento.
La Corte rileva infatti che i giudici di merito hanno cor-
rettamente ritenuto integrata la fattispecie incriminatrice
di cui all’art. 186, comma 7, c.d.s. ancorchè l’imputato si
fosse comunque sottoposto alla prima prova all’etilometro.
Infatti, l’art. 379 del regolamento di esecuzione del Codice
della Strada è chiaro nello statuire che la concentrazione
alcolemica “dovrà risultare da almeno due determinazio-
ni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5
minuti”. Dunque, ai f‌ini del perfezionamento della f‌igura
criminosa in esame, ciò che conta è che il soggetto si rif‌iuti
di completare l’iter previsto dalla normativa, che, come
detto, consta di due prove effettuate a breve distanza l’una
dall’altra.
- Il terzo motivo di ricorso appare invece meritevole
di accoglimento. Questa Corte ritiene a tal riguardo cor-
retto affermare che l’applicazione del lavoro di pubblica
utilità si risolve in una disposizione di favore per il reo,
che, quindi, deve trovare applicazione, ai sensi dell’art. 2,
comma 4, c.p., anche a fatti commessi sotto il vigore della
precedente disciplina laddove non def‌initi con sentenza ir-
revocabile. Ciò perchè l’apprezzamento del carattere com-
plessivamente più favorevole va sviluppato considerando
la disciplina normativa nel suo complesso ed in ragione
degli effetti che ne possono derivare per il reo. Occorre
rilevare altresì che, ai f‌ini della sostituzione della pena,
non è richiesta alcuna istanza dell’imputato, essendo suf-
f‌iciente, ex art. 186, comma 9 bis, c.d.s., la sua non oppo-
sizione: ne deriva che ove l’imputato abbia manifestato la
non opposizione, la legge non gli impone alcun obbligo de-
terminativo delle modalità di esecuzione del trattamento
sanzionatorio sostitutivo della pena irrogata, obbligo che
ricade, invece, sul giudice che si determini a disporre il
predetto benef‌icio (Cass. 17 gennaio 2012, Ghibaudo, RV
252170; Cass. 2 febbraio 2012, Ambrosi, RV 251956).
- Inf‌ine, questa Corte rileva che la sopravvenuta depe-
nalizzazione, limitatamente all’ipotesi prevista dall’art.
186, comma 2 lett. a), c.d.s., del reato di guida sotto l’in-
f‌luenza dell’alcool ad opera della legge n. 120 del 2010,
rilevata nel giudizio di legittimità impone l’annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata, ma non la trasmis-
sione degli atti all’autorità amministrativa, in virtù del
principio di legalità irretroattività operante anche per gli
illeciti amministrativi, non rinvenendosi nella citata legge
una previsione in senso contrario che induca a far ritenere
una deroga a tale principio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 12 NOVEMBRE 2013, N. 45537
(UD. 2 OTTOBRE 2013)
PRES. SIRENA – EST. BLAIOTTA – P.M. DESTRO (DIFF.) – RIC. P.G. IN PROC.
CANCEMI
Svolta a sinistra y In presenza di striscia longi-
tudinale continua y Non più visibile per l’usura del
manto stradale y Svolta in violazione delle norme
cautelari del C.d.s. y Conf‌igurabilità y Esclusione.
. In tema di circolazione stradale, la condotta di svolta
a sinistra posta in essere in presenza di una striscia
longitudinale continua totalmente cancellata dal
transito dei veicoli non integra alcuna violazione del
codice della strada, per aversi la quale è necessario che
la vigenza della prescrizione sia chiara ed inequivoca
nell’ambito delle circostanze spazio-temporali in cui si
realizza la condotta di guida. (Fattispecie in tema di
omicidio colposo). (nuovo c.s., art. 104; nuovo c.s. art.
105; c.p., art. 589) (1)
(1) In senso analogo si veda Cass. pen., sez. IV, 18 maggio 1999, n.
6167, in questa Rivista 2000, 73.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte d’appello di Catania ha confermato la
sentenza del Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di
Avola, recante pronunzia assolutoria nei confronti dell’im-
putato in epigrafe in ordine al reato di omicidio colposo in
danno di Lorenzo Vincenzo.
L’imputazione attiene alla causazione di incidente
stradale alla guida di autocarro con violazione delle nor-
me della circolazione stradale. Si addebita al Cangemi di
aver effettuato, mentre percorreva una strada statale, una
manovra di svolta a sinistra, in presenza di striscia longi-
tudinale continua, senza assicurarsi di poterla compiere
in sicurezza. In quel frangente sopravveniva nell’opposta
direzione di marcia la vittima a bordo di una moto. Ne
derivava impatto tra i due veicoli con conseguenze letali
per il motociclista.
2. Ricorre per cassazione il procura tore generale della
Repubblica. Si espone che il sinistro stradale che ha dato
luogo all ’evento è s tato determinato da una imprudente
manovra di svolta a sinistra compiu ta dell’imputato alla
guida di un autocarro su una strada statale. La svolta era
vietata ed il divieto era mostrato da striscia continua che,
seppure sbiad ita, era pu r sempre esiste nte e visib ile. In
ogni caso tal e striscia continua era ben segnata subito
prima dell’incrocio e si era comunque in prossimità di

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT