Corte di cassazione penale sez. IV, 12 luglio 2013, n. 30254 (ud. 26 giugno 2013)

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giur
6/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Va premesso, come osservato di recente da questa
Corte (sent. n. 9165\13), che la consolidata giurisprudenza
di legittimità ha avuto modo di affermare come, in tema di
successione di leggi penali nel tempo, l’art. 2 c.p., comma
3, facendo riferimento alla “disciplina più favorevole”, in-
tende riferirsi a quella che in concreto venga a risultare,
complessivamente, più favorevole per il giudicabile (Cass.,
sez. VI, n. 394/1990, Rv. 186207), e che l’individuazione,
tra una pluralità di disposizioni succedutesi nel tempo, di
quella più favorevole al reo, va eseguita non in astratto,
sulla base della loro mera comparazione, bensì in concre-
to, mediante il confronto dei risultati che deriverebbero
dall’effettiva applicazione di ciascuna di esse alla fatti-
specie sottoposta all’esame del giudice (Cass., sez. I, n.
40915/2003, Rv. 226475 ed altre conformi).
Nel caso di specie, occorre considerare come con la so-
pravvenuta legge n. 120/2010, mentre da un lato è stato
introdotto l’art. 186 c.d.s., comma 9 bis (che prevede la
pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con l’aggiun-
ta, in caso di esito positivo, dell’estinzione del reato, della
riduzione alla metà della sanzione della sospensione della
patente e della revoca della conf‌isca del veicolo sequestra-
to), dall’altro, è stata inasprita la pena detentiva prevista
per il reato di cui al comma 2, lett. c) della medesima nor-
ma (nel caso di specie da applicare), con introduzione del
minimo edittale di sei mesi ed innalzamento del massimo
ad un anno di arresto (ferma restando la congiunta pena
dell’ammenda da Euro 1.500,00 ad Euro 6.000,00).
Sulla base di tali elementi di valutazione, non può
negarsi che, nel complesso, la nuova disposizione, alla
luce dei tanti vantaggi introdotti a fronte del contestua-
le inasprimento della sanzione, là dove sia intervenuta
la specif‌ica scelta dell’imputato (ovvero la sua mancata
opposizione), divenga per quest’ultimo oggettivamente e
in concreto più favorevole rispetto a quella previgente,
benché la pena-base di partenza debba comunque essere
non inferiore alle previsioni della nuova formulazione del-
l’art. 186 c.d.s., comma 2, lett. c), non potendo certamente
realizzarsi (pena la violazione del principio di legalità)
la combinazione di frammenti normativi di leggi diverse
secondo il criterio del favor rei, con la creazione e ap-
plicazione di una terza fattispecie di carattere intertem-
porale non prevista dal legislatore (cfr. Cass., sez. VI, n.
36757/2004, Rv. 229687).
3.2. Nel caso oggetto di giudizio il ricorrente invoca l’er-
ronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione,
per non avere il giudice di merito, benché gli fosse stato
richiesto, sostituito la pena irrogata con il lavoro di pub-
blica utilità.
Orbene è noto che nel nostro ordinamento la irrogazio-
ne della pena risponde ad una funzione rieducativa (art.
27 comma 3° Cost.). Pertanto deve ritenersi che quando il
legislatore ha previsto, nel comma 9 bis dell’art. 186 c.d.s.,
la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità,
ha inteso ancorare tale benef‌icio ad un ben preciso rap-
porto tra pena criminale e sanzione sostituiva. Ne deriva
che non è possibile sostituire la pena se non in relazione al
trattamento sanzionatorio principale previsto dalla legge.
Se si applicasse la sostituzione, rapportandola alla
pena prevista prima della riforma, non solo si farebbe
illegittima applicazione di una “terza legge”, in violazione
dell’art. 2 c.p., ma si vulnererebbe la funzione rieducativa
che la pena deve svolgere secondo l’ordinamento vigente.
Consegue da quanto detto che, nell’invocare in sede di
ricorso l’applicazione del comma 9 bis, l’imputato avrebbe
dovuto contestualmente condizionare la richiesta all’ap-
plicazione del diverso trattamento sanzionatorio introdot-
to dalla novella 120 del 2010; richiesta questa che, invece,
non è stata avanzata neanche in sede di discussione.
Il ricorso è pertanto infondato e deve essere rigettato,
segue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna al pagamen-
to delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 12 LUGLIO 2013, N. 30254
(UD. 26 GIUGNO 2013)
PRES. SIRENA – EST. BIANCHI – P.M. GIALANELLA (PARZ. DIFF.) – RIC. P.M. IN
PROC. COLIN
Guida in stato di ebbrezza y Reato commesso
con l’aggravante di aver provocato un incidente
stradale y Giudizio di prevalenza delle circostanze
attenuanti y Sanzione sostitutiva del lavoro di pub-
blica utilità y Applicabilità y Esclusione y Ragioni.
. In tema di guida sotto l’inf‌luenza dell’alcool, non è ap-
plicabile la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica
utilità quando sussiste l’aggravante di aver provocato
un incidente stradale, anche se la stessa è ritenuta
subvalente rispetto alle attenuanti eventualmente
sussistenti, perchè il giudizio di comparazione tra le
circostanze che conduce all’esclusione dell’operatività
dell’aggravante sul piano sanzionatorio non fa venir
meno la conf‌igurazione giuridica del reato aggravato
e, di conseguenza, gli effetti che la legge ricollega alla
singola circostanza, pur se sfavorevoli per l’imputato.
(c.p., art. 69; nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) Sostanzialmente nel medesimo senso v. Cass. pen., sez. II, 16 giu-
gno 2009, n. 24862, in Ius&Lex dvd n. 3/2014, ed La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Chiavari propone ricorso per la cassazione della sentenza
con cui il locale Tribunale ha dichiarato Colin Karine re-
sponsabile di guida in stato di ebbrezza e l’ha condannata
a 2 mesi e 20 giorni di reclusione e 1000,00 euro di am-
menda, sostituiti con 84 giorni di lavoro di pubblica utilità,
con sospensione della patente per un anno, in relazione ad
un fatto avvenuto in Lavagna il 9 gennaio 2012. Il giudice
dava atto che la Colin, il cui tasso alcolico risultava 2,15
g/l, aveva provocato un incidente ma riteneva tale circo-
stanza non ostativa alla sostituzione della pena con il la-
voro di pubblica utilità atteso che l’inciso di cui al comma

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