Corte di cassazione penale sez. II, 11 marzo 2014, n. 11764 (ud. 30 gennaio 2014)

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giur
5/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 11 MARZO 2014, N. 11764
(UD. 30 GENNAIO 2014)
PRES. CARMENINI – EST. PELLEGRINO – P.M. CANEVELLI (DIFF.) – RIC. AHMETOVIC
Riciclaggio y Elemento oggettivo y Beni mobili
registrati y Condotte che rendono diff‌icoltoso l’ac-
certamento della provenienza delittuosa del bene
y Conf‌igurabilità y Fattispecie in tema di sostitu-
zione di componenti di una autovettura che siano
privi del codice identif‌icativo.
. In tema di riciclaggio (art. 648 bis c.p.), posto che il
delitto può essere integrato, quando abbia ad oggetto
beni mobili registrati, anche da condotte che non
impediscano in modo def‌initivo ma rendano soltanto
più diff‌icoltoso l’accertamento della loro provenienza
da reato, deve ritenersi che dia luogo alla conf‌igura-
bilità del delitto medesimo anche la sostituzione di
componenti di un’autovettura che siano prive di codice
identif‌icativo, quali, ad esempio, sportelli, paraurti,
parafanghi e parti di motore. (Mass. Redaz.) (c.p., art.
648 bis) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. II, 29 marzo 2011, n.
12766, in questa Rivista 2012, 571. Sostanzialmente nel medesimo
senso, si vedano Cass. pen., sez. VI, 24 aprile 2008, n. 16980, ivi 2009,
371 e Cass. pen., sez. II, 13 aprile 2007, n. 15092, ivi 2008, 83.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la pronuncia impugnata, la Corte d’Appello di
Napoli, settima sezione penale, confermava la sentenza
pronunciata in primo grado dal Tribunale di Napoli in
data 24 settembre 2012 con la quale Ahmetovic Negib era
stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione
ed euro 1.100,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110,
648-bis c.p.
2. Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli,
settima sezione penale, nell’interesse di Ahmetovic Negib
veniva proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
- inosservanza ed erronea applicazione della legge
penale ex art. 606 lett. b) c.p.p. (primo motivo);
- palese illogicità della motivazione (secondo motivo).
Nella trattazione congiunta delle doglianze il ricor-
rente lamenta come fosse stata affermata la penale re-
sponsabilità dell’imputato avallando principi giurispru-
denziali relativi a fattispecie del tutto diverse e, come tali,
inconferenti. In realtà, si evidenziava come, quella posta
in essere dall’Ahmetovic Negib, unitamente al coimpu-
tato Ahmetovic Adriano, giudicato separatamente, fosse
f‌inalizzata all’esclusivo impossessamento di parti dell’au-
tovettura non contrassegnate da alcun numero seriale
di riconoscimento, smontaggio che mai avrebbe potuto,
successivamente, ostacolare l’identif‌icazione della cosa
rubata. Tutto il percorso motivazionale della sentenza im-
pugnata si fondava pertanto sull’erronea valutazione che
la sostituzione di una portiera o di un pneumatico potesse
consentire un’operazione di riciclaggio tale da ostacolare
l’identif‌icazione della loro provenienza delittuosa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale, va
dichiarato inammissibile.
4. Prima di passare alla trattazione dei motivi di ricorso
proposti, si ritiene necessario premettere, con riguardo ai
limiti del sindacato di legittimità, delineati dall’art. 606,
comma l, lett. e), c.p.p., come vigente a seguito delle
modif‌iche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che, a parere
di questo Collegio, la predetta novella non ha comportato
la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettua-
re un’indagine sul discorso giustif‌icativo della decisione
f‌inalizzata a sovrapporre una propria valutazione a quella
già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice
della legittimità limitarsi a verif‌icare l’adeguatezza delle
considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per
sottolineare il suo convincimento. La mancata risponden-
za di queste ultime alle acquisizioni processuali può, sol-
tanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora
comporti il c.d. travisamento della prova, purché siano
indicate in maniera specif‌ica ed inequivoca le prove che si
pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta
adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo
da rendere possibile la loro lettura senza alcuna neces-
sità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata
una monca individuazione od un esame parcellizzato. L’il-
logicità della motivazione, come vizio denunciabile, poi,
deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu
oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere
limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando inin-
f‌luenti le minime incongruenze e considerandosi disattese
le deduzioni difensive che, anche se non espressamente
confutate, siano logicamente incompatibili con la deci-
sione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed
adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici
(in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tut-
tora condivise, Cass., sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999
- dep. 16 dicembre 1999, Spina, rv. 214794; Id., n. 12 del 31
maggio 2000 - dep. 23 giugno 2000, Jakani, rv. 216260; Id.,
n. 47289 del 24 settembre 2003 - dep. 10 dicembre 2003,
Petrella, rv. 226074). A tal riguardo, deve tuttora escluder-
si sia la possibilità di un’analisi orientata ad esaminare in
modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi
di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circo-
scritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi (Cass.,
sez. VI, n. 14624 del 20 marzo 2006 - dep. 27 aprile 2006,
Vecchio, rv. 233621; Cass., sez. II, n. 18163 del 22 aprile
2008 - dep. 6 maggio 2008, Ferdico, rv. 239789), che la pos-
sibilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione o
l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di rico-
struzione e valutazione dei fatti (Cass., sez. VI, n. 27429
del 4 luglio 2006 - dep. 1 agosto 2006, Lobriglio, rv. 234559;
Id., n. 25255 del 14 febbraio 2012 - dep. 26 giugno 2012,
Minervini, rv. 253099).
Il ricorso che, in applicazione della nuova formula-
zione dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. intenda far
valere il vizio di «travisamento della prova» (consistente
nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nel-

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