Corte di cassazione penale sez. VI, 11 aprile 2014, n. 16164 (c.c. 27 marzo 2014)

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2014
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 11 APRILE 2014, N. 16164
(C.C. 27 MARZO 2014)
PRES. MILO – EST. CAPOZZI – P.M. D’ANGELO (CONF.) – RIC. P.M. IN PROC. PICCICHÉ
Peculato y Elemento oggettivo y Appaltatore per
l’erogazione del servizio pubblico di rimozione
dei veicoli in sosta vietata y Mancato versamento
di somme destinate al comune y Conf‌igurabilità y
Esclusione.
. Non dà luogo alla conf‌igurabilità del reato di peculato
la condotta dell’appaltatore del servizio pubblico di
rimozione dei veicoli in sosta vietata il quale ometta il
versamento alle casse comunali della quota parte delle
somme da lui introitate che, in base a quanto previsto
nel contratto di appalto, sarebbe stata destinata al
comune. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 314) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. VI, 8 ottobre 2013, n.
41579, in Ius&Lex dvd n. 3/2014, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez. VI,
23 gennaio 2013, n. 3724, ibidem. Per un inquadramento dell’oggetto
materiale della condotta di peculato, si veda Cass. pen., sez. VI, 19
novembre 2001, n. 41114, in Riv. pen. 2002, 630.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza del 21 novembre 2013 il Tribunale
di Palermo ha rigettato il gravame interposto dal Pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani
avverso la ordinanza emessa il 21 ottobre 2013 dal G.i.p.
di quel Tribunale con la quale era stata rigettata la richie-
sta dell’Accusa di emissione della ordinanza cautelare
della custodia in carcere nei confronti di Picciché Davide
Bartolomeo, amministratore di fatto della Ci Esse Pegaso
soc. coop. a r.l. e quale incaricato di pubblico servizio, in
relazione a due fattispecie di peculato - capi B) ed E) -
ed una di turbativa d’asta - capo C). Con le prime due si
ipotizza l’appropriazione, in concorso con altri anche pub-
blici amministratori, della quota parte contrattualmente
stabilita - di introiti derivanti dal servizio di rimozione
forzata, blocco, trasporto e custodia dei veicoli in sosta
vietata nel territorio del Comune di Alcamo appaltato da
detto Comune alla predetta società, omettendone il pun-
tuale versamento nelle casse comunali; con la terza, in
concorso con pubblici amministratori, il turbamento della
gara di aff‌idamento dell’appalto del predetto servizio alla
stessa ditta. Quanto alle due ipotesi di peculato il Tribu-
nale ha avallato l’esclusione della ipotesi di peculato non
trattandosi di pecunia ab origine pubblica, escludendo la
sussistenza delle esigenze cautelari in relazione alla risa-
lente ipotesi di turbativa.
2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazio-
ne il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Trapani deducendo con unico ed articolato motivo viola-
zione dell’art. 314 comma 1 c.p. versandosi nella specie di
concessionario esercente servizio di natura pubblica per
conto dell’ente pubblico al quale il servizio è riservato e
secondo tariffe stabilite autoritativamente, rispetto a som-
me che, se per il 98% spettano alla ditta appaltatrice quale
remunerazione del rischio di impresa, per il 2% devono ri-
tenersi ab origine di spettanza dell’ente pubblico e, quindi,
pecunia pubblica. Cosicchè non si verserebbe nella ipotesi
di mero inadempimento contrattuale ma di violazione di
obblighi che il concessionario assume in forza del capi-
tolato d’oneri sottoscrivendo il relativo contratto e la cui
violazione giustif‌ica da parte della P.A. il potere di autotu-
tela. Inf‌ine, non sarebbe congruente l’argomentazione del
Tribunale a sostegno della natura privatistica del rapporto
e della mera natura di inadempimento contrattuale quella
che poggia sull’art. 4 del capitolato d’oneri del 2004 che
non potrebbe trasformare la natura di pecunia pubblica
dell’aggio che nella fattispecie si riservava in via autori-
tativa, sin dall’origine, l’ente pubblico per sé, incaricando
l’appaltatore privato per la sua riscossione.
3. Il ricorso è infondato.
4. L’oggetto materiale della condotta del delitto di pe-
culato, costituito dal denaro o altra cosa mobile - dopo la
riformulazione dell’art. 314 c.p. avvenuta con l’art. 1 L. n.
86 del 1990 - è connotato dalla «altruità», sanzionandosi
l’appropriazione di detti beni da parte di colui che, pub-
blico uff‌iciale o incaricato di pubblico servizio, ne abbia il
possesso o la disponibilità in ragione dell’uff‌icio o servizio
espletato. Cosicchè non è precisamente dirimente la na-
tura di «pecunia pubblica» delle somme di cui si ipotizza
l’appropriazione, ben potendosi verif‌icare la fattispecie in
questione anche in relazione ad appropriazione di dena-
ro o altre cose mobili di cui non sia proprietaria la pub-
blica amministrazione (v. sez. VI, sentenza n. 41114 del
11 ottobre 2001 Rv. 220289 , Paonessa ed altro in tema di
appropriazione di beni personali del detenuto depositati
al momento dell’ingresso in carcere).
5. Così def‌inita la questione di diritto in ordine al tema
devoluto, è stato insegnato da questa Corte che, nel caso
di contratto di appalto pubblico di servizi non è conf‌igura-
bile il delitto di peculato per la gestione e destinazione, da
parte dell’appaltatore, di somme di provenienza pubblica
la cui ricezione costituisca il pagamento, da parte dell’ap-
paltante soggetto pubblico, del corrispettivo per l’attività

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