La cassazione legislatrice: la sospensione del processo e il processo della prescrizione

AutoreAlberto Gullino
Pagine547-550

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La nota sentenza delle S.U. n. 1021 dell'11 gennaio 2002 ha affermato il principio secondo il quale «la sospensione o il rinvio del procedimento o del dibattimento hanno effetti sospensivi della prescrizione, anche se l'imputato non è detenuto, nei casi in cui siano disposti per impedimento dell'imputato o del difensore ovvero su loro richiesta».

Secondo le Sezioni Unite, le ipotesi di sospensione del corso della prescrizione risultanti dall'art. 159 c.p. vanno applicate anche ai processi con imputati non detenuti (e, quindi, alla generalità dei casi) sul presupposto che nel nuovo processo di parti, quale è quello introdotto nel 1989, l'esercizio dei poteri concessi alle parti medesime ne comporta anche i relativi oneri, secondo un criterio di «imputabilità» della sospensione o del rinvio del procedimento, che deve prevalere su quello della «particolarità» della previsione delle ipotesi di sospensione rilevanti ai fini della prescrizione.

Il suddetto principio non ci appare affatto condivisibile, perché nessun effetto sospensivo della prescrizione può derivare - a nostro avviso - dai rinvii per legittimo impedimento richiesti ed ottenuti dall'imputato o dal difensore nel presente procedimento.

A) In primo luogo, va osservato che è del tutto arbitraria - sul piano logico-interpretativo - l'estensione della speciale e derogatoria disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 159 primo comma c.p. e 304 c.p.p. anche ai processi con imputati non detenuti.

Sul punto, l'art. 159, primo comma c.p., così come modificato dalla legge 8 agosto 1995 n. 332, prevede, tra i casi di sospensione della prescrizione, quello in cui la «sospensione del procedimento penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da particolari disposizioni di legge». Ora, mentre per quel che attiene ai casi di diretta incidenza sospensiva sul processo, deve farsi riferimento a disposizioni normative che regolano situazioni tipiche (quale, ad esempio, quella di cui all'art. 71 c.p.p., relativa alla sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato), i casi di sospensione dei termini di custodia cautelare trovano, invece, la loro specifica fonte nell'art. 304 c.p.p.

Orbene, la lettera dell'art. 159 primo comma c.p. non autorizza affatto «interferenze» tra le ipotesi - contemplate nell'art. 304 c.p.p. - di sospensione dei termini di custodia cautelare incidenti sul corso della prescrizione, e quelle tipiche di sospensione del processo, incidenti anch'esse sul corso della prescrizione.

1) Infatti, dalla lettura del combinato disposto dell'art. 159 primo comma seconda parte con l'art. 304 c.p.p., emerge chiaramente che il collegamento della sospensione della prescrizione con la sospensione dei termini di custodia cautelare postula che vi sia in atto una situazione concreta di custodia cautelare per la quale, tutte le volte che i termini di custodia cautelare siano sospesi per una delle cause indicate nell'art. 304 c.p.p., è sospeso anche il corso della prescrizione.

Come sarebbe ipotizzabile - sia pure in astratto - una sospensione dei termini di custodia cautelare (con conseguente sospensione della prescrizione) di una custodia cautelare non in corso? Sicché è ben evidente che, se l'art. 159 c.p. dispone che il corso della prescrizione rimane sospeso «in ogni caso in cui la sospensione... dei termini di custodiaPage 548 cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge», e tale disposizione di legge (l'art. 304 c.p.p.) regola fattispecie in cui - ovviamente - è in corso l'esecuzione di misure custodiali (non avendo - altrimenti - alcun senso la sua previsione), non può che concludersi che anche la sospensione della prescrizione potrà conseguire soltanto a quei casi in cui siano sospesi i termini di custodia cautelare.

In buona sostanza: l'art. 159 riconnette effetto sospensivo della prescrizione esclusivamente a quei casi in cui è imposta da una particolare norma di legge la sospensione del procedimento o dei termini di custodia. Il che significa che la prescrizione può esser sospesa soltanto se lo imponga (e non se solo lo faculti) una norma di legge particolare (e non solo un principio generale o solo un complesso sistematico di norme): ciò perché - è evidente - il legislatore si è preoccupato di escludere qualunque forma di discrezionalità del giudice nell'applicazione di un istituto processuale quale la sospensione, diretto ad incidere profondamente su un istituto sostanziale, quale quello della prescrizione.

Orbene, le norme particolari che si occupano (o si occupavano) delle richieste di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore sono l'art. 486 abrogato e l'art. 420 ter del c.p.p., nessuna delle quali «impone» la sospensione del procedimento (facultandola rispetto al rinvio il primo, ed escludendola il secondo), o prevede la sospensione della prescrizione. Invece, l'art. 304, norma eccezionale e speciale rispetto alle prime, impone, sì, la sospensione dei termini di custodia e del procedimento, ma è formulata, ovviamente, per regolare i processi con imputati detenuti. La sospensione, cioè, trova titolo nella particolare situazione...

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