La Cassazione ritiene decisivo il perimetro di contribuenza trascritto

AutoreMarco Bertoncini
Pagine267-268

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Le due sentenze in commento vanno esaminate unitariamente, posto che la seconda funge da interpretazione autentica della prima, consentendone una corretta e compiuta lettura. Lo si evince con chiarezza da un riferimento contenuto nella seconda sentenza: «Astrattamente considerata in diritto, la premessa su cui si fonda la doglianza del ricorrente Consorzio merita di essere pienamente condivisa». Si tratterebbe, però, di una considerazione appunto astratta, cioè legata ad una lettura chiusa della sentenza 26009/08, laddove un argomentato ragionare – come quello sviluppato dalla sezione tributaria – permette di comprendere nella loro interezza le statuizioni delle Sezioni Unite.

Si può pertanto individuare una continuità giurisprudenziale che trova la sua più organica elaborazione nella fondamentale sentenza Cass., S.U., n. 8960/96, il cui principio – spetta al Consorzio, ente impositore, provare l’esistenza del beneficio diretto e specifico – viene riproposto come corretto.

Compete al Consorzio dimostrare la sussistenza di un beneficio che si traduca in un incremento di valore fondiario, tale da costituire la pretesa impositiva. L’«onere di allegazione» si biforca, quindi: l’ente impositore o dimostra la sussistenza di un beneficio, diretto e specifico (che determina, per l’immobile in discussione, un incremento di valore), ovvero deposita un piano di classifica debitamente approvato. In questo caso, però, la sentenza della sezione tributaria, chiarendo l’assunto delle Sezioni Unite, rileva che non è sufficiente il piano di classifica: occorre che esso sia compiuto con l’individuazione del perimetro di contribuenza. Non solo: il perimetro di contribuenza deve essere approvato e trascritto.

Il riferimento all’art. 860 c.c., operato dalle Sezioni Unite, ha valore forzatamente limitato, posto che la legge speciale, ossia il R.D. 215/33, ancor oggi legge quadro in tema di bonifica, prevale sulla legge generale. La normativa codicistica dev’essere, quindi, interpretata alla luce della «legge Serpieri»: non, dunque, un generico riferimento al perimetro inteso come perimetro del comprensorio, bensì allo specifico perimetro di contribuenza, quale disciplinato dagli artt. 3 e 10 del R.D. 215/33. Si tratta di due perimetrazioni diverse, come ottimamente ricorda la sezione tributaria: il perimetro di contribuenza è il perimetro «reso pubblico col mezzo della trascrizione» (art. 10, secondo comma). In effetti, a ben vedere l’intero assunto...

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