La Cassazione conferma l'inapplicabilità dell'istituto della continuazione in tema di sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada

AutoreAldo Carrato
Pagine132-134
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giur
2/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
la cassazione confeRma
l’inapplicabilità
dell’istituto della
continuazione in tema
di sanzioni amministRative
iRRogate peR violazioni
di Aldo Carrato (*)
La controversia sottoposta all’attenzione della S.C. ine-
riva l’irrogazione di una serie di sanzioni amministrative
conseguenti alla plurima violazione (succedutasi nell’arco
di un mese e mezzo, con l’elevazione di ben 94 verbali di
accertamento) dell’art. 7, commi 9 e 14, c.d.s., ovvero al
reiterato illegittimo ingresso in zona riservata a traff‌ico
limitato da parte della contravventrice.
L’adito giudice di pace, investito dell’opposizione
proposta direttamente – in modo cumulativo - avverso i
singoli verbali di accertamento notif‌icati alla ricorrente,
accoglieva – per quanto ritenuto di ragione – la comples-
siva opposizione formulata sotto il prof‌ilo che, in concreto,
si sarebbe dovuta considerare legittima l’irrogazione di
una sola sanzione pecuniaria in rapporto ad ogni singolo
giorno in cui le violazioni erano state accertate (e, quin-
di, anche se, nella specif‌ica data, erano stati elevati più
verbali riferiti ad altrettante corrispondenti violazioni ri-
tenute commesse, ancorché di uguale contenuto e, perciò,
della medesima indole).
Decidendo sull’appello principale avanzato dal Comune
opposto e sul gravame incidentale prospettato dalla stessa
contravventrice, il Tribunale di secondo grado rigettava
entrambe le impugnazioni, confermando l’impostazione,
in punto di diritto, della motivazione adottata dal giudice
di prime cure.
Il predetto Comune proponeva ricorso per cassazione
(in ordine al quale l’intimata non svolgeva alcuna attivi-
tà difensiva) sulla scorta di un solo motivo con il quale
si deduceva l’erroneità della sentenza impugnata che
– rifacendosi allo stesso percorso argomentativo della
decisione di primo grado – aveva considerato unitarie (e
non, invece, oggettivamente e soggettivamente autonome
e distinte) – le violazioni che, ancorché commesse nella
stessa giornata, si erano venute a verif‌icare a distanza di
molte ore l’una dall’altra.
La Corte di legittimità accoglieva il ricorso con la sen-
tenza in rassegna affermando il principio di diritto di cui
in massima, fondato sull’inapplicabilità del vincolo della
continuazione alle sanzioni amministrative conseguenti
alla consumazione di plurimi illeciti amministrativi della
stessa natura anche se attuata dal contravventore nell’ar-
co della stessa giornata.
Con la pronuncia in discorso, la S.C. – richiamando
il proprio conforme orientamento sulla questione – ha
osservato che la legge n. 689 del 1981 contiene anche la
previsione - con la consueta clausola di “salvezza” delle
diverse disposizioni normative derogatrici - della disci-
plina relativa all’ipotesi della contestuale commissione di
una pluralità di violazioni amministrative ascrivibile ad un
unico agente, così occupandosi anche della fattispecie del
concorso formale di infrazioni amministrative realizzato at-
traverso la trasgressione - mediante una sola condotta - di
plurimi precetti amministrativi (c.d. concorso eterogeneo)
o della stessa disposizione sanzionatoria (c.d. concorso
omogeneo). La diversa fattispecie della “continuazione”
non era, invece, contemplata nell’originaria impostazione
sistematica della suddetta legge depenalizzatrice, avendo
ricevuto solo successivamente, in modo specif‌ico e diretto,
un riconoscimento limitato alle sole infrazioni contemplate
in materia previdenziale ed assistenziale, alla stregua di un
sopravvenuto intervento normativo integrativo dell’art. 8
(avvenuto per effetto del D.L.vo n. 507 del 1999).
È per questo che la giurisprudenza di legittimità (v., tra
le tante, Cass. 16 dicembre 2005, n. 27799; Cass. 21 maggio
2008, n. 12974, e Cass. 6 ottobre 2008, n. 24655), ha statuito,
a più riprese, che in tema di sanzioni amministrative pecu-
niarie, l’art. 8 L. n. 689 del 1981 prevede il cumulo cosiddet-
to “giuridico” delle sanzioni per le sole ipotesi di concorso
formale, omogeneo od eterogeneo, di violazioni, ossia nelle
ipotesi di più violazioni commesse con un’unica azione ad
omissione; non lo prevede, invece, nel caso di molteplici
violazioni commesse con una pluralità di condotte.
A tal proposito si rileva che, in tale ultima ipotesi, non
è applicabile per analogia la normativa in materia di con-
tinuazione dettata per i reati dall’art. 81 c.p., sia perché il
menzionato art. 8 della legge n. 689 del 1981, al comma 2,
prevede una simile disciplina solo per le suddette violazioni
in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (eviden-
ziandosi così l’intento del legislatore di non estendere detta
disciplina ad altri illeciti amministrativi e, quindi, di dettare
una regolamentazione eccezionale nella materia delle in-
frazioni amministrative), sia perché la differenza qualitati-
va tra illecito penale e illecito amministrativo non consente
che attraverso l’interpretazione analogica le norme di favore
previste in materia penale possano essere estese – e, perciò,
applicate - alla materia degli illeciti amministrativi.
Come si è già evidenziato, solo con il nuovo art. 8 bis,
introdotto per effetto dell’art. 94 del D.L.vo 30 dicembre
1999, n. 507, nel quadro di un’innovazione più ampia fa-
cente riferimento all’istituto generale della “reiterazione
delle violazioni” (che, in un certo qual senso, riprende la
regolamentazione propria della recidiva rilevante nell’am-

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