Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 2 settembre 2013, n. 20099

Pagine55-56
55
giur
Arch. loc. e cond. 1/2014
LEGITTIMITÀ
di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio
autonomo rispetto a quello in esito al cui esame è stata
adottata, ha i connotati della decisione giurisdizionale e
l’attitudine al passaggio in giudicato indipendentemente
dalle caratteristiche del provvedimento cui accede.
Risulta, pertanto, irrilevante che la statuizione impu-
gnata nel caso in esame acceda ad un provvedimento
avente natura, formale e sostanziale, di volontaria giuri-
sdizione, non ricorribile, in quanto tale, per cassazione,
poichè rispetto ad essa vanno ravvisati quella contrappo-
sizione ed i caratteri della decisorietà e def‌initività richie-
sti per l’ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi
dell’art. 111 Cost..
Nel merito, la statuizione impugnata, in quanto confor-
me al criterio della soccombenza indicato come normale
dall’art. 91 c.p.c., risulta corretta (Cass., sez. un., 29 otto-
bre 2004, n. 20957).
Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera
di consiglio, per esservi rigettato”.
Letta la memoria di parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che il Collegio condivide la proposta di
def‌inizione contenuta nella relazione di cui sopra;
che i rilievi critici esposti nella memoria non sono tali da
superare il consolidato indirizzo di legittimità esposto nella
relazione (cui adde Cass., sez. II, 18 aprile 2005, n. 8085);
che, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come
da dispositivo, seguono la soccombenza, e vanno distratte
in favore del difensore antistatario. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 2 SETTEMBRE 2013, N. 20099
PRES. GOLDONI – EST. GIUSTI – RIC. CONDOMINIO D.G. (AVV. ROMANO) C. G.S.
(AVV. GRANESE)
Contributi e spese condominiali y Rimborso
delle spese anticipate dal condomino y Presuppo-
sti y Indifferibilità e urgenza y Differenza rispetto
al regime della comunione y Fattispecie in tema di
spese per consulenza tecnica commissionata da
condomino.
. La diversa disciplina dettata dagli artt. 1110 e 1134
c.c. in materia di rimborso delle spese sostenute dal
partecipante per la conservazione della cosa comune,
rispettivamente, nella comunione e nel condominio
di edif‌ici, che condiziona il relativo diritto, in un
caso, alla mera “trascuranza” (come letteralmente si
esprime il citato art. 1110) degli altri partecipanti e,
nell’altro caso, al diverso e più stringente presupposto
dell’urgenza, trova fondamento nella considerazione
che, nella comunione, i beni comuni costituiscono l’uti-
lità f‌inale del diritto dei partecipanti, i quali, se non
vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere
di provvedere personalmente alla loro conservazione,
mentre nel condominio i beni predetti rappresentano
utilità strumentali al godimento dei beni individuali,
sicché la legge regolamenta con maggior rigore la
possibilità che il singolo possa interferire nella loro
amministrazione. (Fattispecie in cui la S.C. ha disposto
l’annullamento con rinvio, posto che il Tribunale aveva
trascurato di considerare che il condomino che aveva
chiesto di essere rimborsato dal condominio del costo
di una consulenza tecnica da lui commissionata, non
aveva effettuato alcun lavoro di conservazione urgente
ed indifferibile, ma si era limitato a nominare un tec-
nico per l’accertamento dei lavori necessari, quando lo
stesso ente collettivo aveva già provveduto a nominare,
al medesimo f‌ine, altro professionista) (Mass. Redaz.)
(c.c., art. 1110; c.c., art. 1134) (1)
(1) Negli stessi esatti termini, per quanto riferite alla fattispecie
del c.d. condominio minimo, v. Cass. civ., sez. un., 31 gennaio
2006, n. 2046, in questa Rivista 2006, 271 e Cass. civ., sez. II, 12
ottobre 2011, n. 21015, in Ius&Lex dvd n. 6/2013, ed. La Tribuna.
La decisione conserva la propria validità anche dopo la riforma del
condominio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in
data 11 marzo 2013, la seguente proposta di def‌inizione, ai
sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “Il Giudice di pace di Nocera
Inferiore, con sentenza in data 3 marzo 2009, ha accolto la
domanda di G. S. e ha condannato il Condominio D.G. al
rimborso, in favore dell’attore, della somma di Euro 1.292,
relativa all’importo anticipato e corrisposto dal condo-
mino all’ing. C. S. per la redazione di una perizia tecnica
effettuata circa la condizione del fabbricato condominiale
e diretta ad accertare il denunciato stato di pericolosità
della facciata.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza resa
pubblica mediante deposito in cancelleria il 16 febbraio
2012, ha rigettato l’appello del Condominio. Ha rilevato
il Tribunale che il primo giudice aveva correttamente ap-
plicato alla fattispecie l’art. 1100 c.c., in quanto, a seguito
dell’inerzia e dell’inattività dell’amministratore del Condo-
minio, l’attore aveva dovuto sostenere a proprio carico una
spesa urgente ed indifferibile onde evitare l’aggravamento
dei danni.
Per la cassazione della sentenza resa in grado d’appello
il Condominio ha proposto ricorso, con atto notif‌icato il 15
giugno 2012, sulla base di due motivi. L’intimato ha resisti-
to con controricorso. Il primo motivo denuncia violazione
e falsa applicazione dell’art. 1134 c.c. ed il secondo mezzo
censura motivazione insuff‌iciente.
Il ricorso appare fondato in relazione ad entrambi i
prof‌ili in cui si articola.
In primo luogo, ha errato il Tribunale ad inquadrare la
vicenda nell’ambito della disciplina dettata dall’art. 1110
c.c., giacchè nella specie si versa in materia, non di comu-
nione ordinaria, ma di condominio. Secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, sez. II, 12
ottobre 2011, n. 21015), la diversa disciplina dettata dagli
artt. 1110 e 1134 c.c. in materia di rimborso delle spese

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT