Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 16 settembre 2013, n. 21130

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2014
LEGITTIMITÀ
Deve, quindi, affermarsi l’illegittimità dell’inter-
pretazione dell’Accordo Nazionale Agenti proposta nella
sentenza impugnata, non potendo rientrare nella nozione
giuridica di “premio assicurativo”, cui le parti contraenti si
sono espressamente riferite, somme di danaro non remu-
nerative del rischio assicurato, quali i predetti contributi
(in termini Cass. 7 maggio 20l0 n. 11142).
Sulla base dell’esposte considerazioni il ricorso va
accolto.
Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata
e la Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti,
può decidere nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., per cui
la domanda originaria proposta con il ricorso introduttivo
del giudizio di primo grado, va rigettata.
Le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in
dispositivo, seguono la soccombenza, mentre la natura del
tema trattato ed il controverso esito dei due gradi di meri-
to inducono alla compensazione fra le parti delle spese di
giudizio relative a tali gradi. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 16 SETTEMBRE 2013, N. 21130
PRES. FINOCCHIARO – EST. GIACALONE – P.M. CARESTIA (CONF.) – RIC.
LAZZARIN (AVV. PASSERO) C. FONDIARIA - SAI SPA E ALTRO
Responsabilità da sinistri stradali y Presunzio-
ne di colpa nel caso di scontro tra veicoli y Prova
liberatoria y Presunzione di responsabilità concor-
rente tra conducenti y Sussidiarietà y Violazione
dell’obbligo di dare la precedenza da parte di uno
dei conducenti y Verif‌ica del comportamento dell’al-
tro conducente da parte del giudice y Necessità y
Fondamento.
. Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari
responsabilità prevista dall’art. 2054 cod. civ. ha carat-
tere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso
in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di
colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l’accertamento della intervenuta violazione, da parte di
uno dei conducenti, dell’obbligo di dare la precedenza,
non dispensa il giudice dal verif‌icare il comportamento
dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo
abbia a sua volta violato o meno le norme sulla cir-
colazione stradale ed i normali precetti di prudenza,
potendo l’eventuale inosservanza di dette norme com-
portare l’affermazione di una colpa concorrente. (c.c.,
art. 2054; c.c., art. 2697) (1)
(1) In termini, v. Cass. civ. 12 giugno 2012, n. 9528, in questa Rivista
2012, 989 e Cass. civ. 9 marzo 2004, n. 4755, ivi 2004, 872.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella causa indicata in premessa é stata depositata la
seguente relazione:
“1. - La sentenza impugnata, (C. App. Venezia, 11 aprile
2011) ha rigettato nel merito l’appello proposto al f‌ine di
ottenere la riforma della sentenza di primo grado nella
parte in cui aveva riconosciuto una corresponsabilità del
Lazzarin nella causazione del sinistro, ritenendo corretta
la decisione del Tribunale di Padova di riconoscere un
concorso di responsabilità dei due conducenti, Zanon e
Lazzarin. Inoltre, la Corte territoriale ha condiviso, sia
pure sulla base di una diversa motivazione, la decisione
del giudice di primo grado di distribuire la colpa tra i due
conducenti nella misura del 70 % in capo a Zanon e del
30% in capo a Lazzarin.
2 - La Reale ricorre per cassazione, deducendo:
2.1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2054, com-
ma 2, c.c.
2.2. Contraddittoria e lacunosa motivazione in relazio-
ne al concorso del signor Lazzarin nella causazione del
sinistro oggetto di causa.
2.3. Omessa e contraddittoria motivazione in merito
alla quantif‌icazione del concorso di colpa del signor Laz-
zarin.
3. Il ricorso è manifestamente privo di pregio.
3.1. L’art. 2054, comma 2, c.c. prevede che «nel caso
di scontro tra veicoli si presume, f‌ino a prova contraria,
che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente
a produrre il danno subito dai singoli veicoli». Nel caso di
scontro tra due veicoli si presume, f‌ino a prova contraria,
che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente
a produrre i danni, consistendo la prova contraria nella
dimostrazione in concreto dell’assenza di colpa di uno dei
conducenti ovvero della colpa esclusiva dell’altro. Questa
Corte (Cass. n. 9550/2009 ha affermato che «in tema di
responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli,
l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei condu-
centi libera l’altro dalla presunzione della concorrente
responsabilità di cui all’art. 2054, secondo comma, cod.
civ. nonché dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto
il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria per
il superamento di detta presunzione di colpa non deve
necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè
dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla
produzione dell’incidente - ma può anche indirettamente
risultare tramite l’accertamento del collegamento eziolo-
gico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento
dell’altro conducente») ha costantemente opinato che la
presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti
costituisce criterio di distribuzione della responsabilità,
il quale può essere superato anche dall’accertamento in
concreto che la condotta di uno dei conducenti ha avuto
eff‌icacia causale assorbente nella produzione dell’evento
dannoso. Per consolidata giurisprudenza, il mero accerta-
mento della colpa dei due conducenti (è stato accertato
che Zanon ha tenuto un comportamento colposo, violando
la norma sul diritto di precedenza) non comporta di per
sé il superamento della presunzione di colpa concorrente
dell’altro, all’uopo occorrendo che quest’ultimo fornisca la
prova liberatoria, dimostrando di essersi uniformato alle
norme sulla circolazione e della comune prudenza (non
potendosi in tal caso muovere alcun rimprovero in ordine
alla causazione dell’evento). Al riguardo, la Corte territo-
riale, facendo buon governo degli esposti principi di diritto

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