Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 14 otto bre 2013, n. 23224

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giur
Arch. loc. e cond. 3/2014
LEGITTIMITÀ
erano stati div isi in due diversi tipi di confezioni (una
minima parte in sacconi francesi dichiarati igienizzati e
per la prevalente gran parte nei sa cchetti originari che
si tendeva a n ascondere) poteva trovare una spiegaz ione
esclusivamente con l’intenzion e di dissimulare la realtà
di rif‌iuti trattati a n orma solo in minima parte, mentre
la maggior part e veniva avviata al cons umo senza alcuna
igienizzazione, con notevole risparmio economico. Il tri-
bunale del riesame ha an che ritenuto irrilevan te il fatto
che l’impianto fosse regolare e funzionante, perchè la
realtà era che per la stragrande maggioranza dei rif‌iuti
stoccati nel capannone l’igienizzazione non era probabil-
mente effettuata e che l’impianto era util izzato solo in
minima parte per creare un’apparenza di regolarità di ge-
stione dell’attività autor izzata.
Quanto alla sussistenza del periculum in mora - co-
stituito dal possibile protrarsi indef‌initamente della
situazione antigiuridica - il tribunale ha osservato che il
fatto non poteva ritenersi episodico ed occasionale perchè
l’attività era svolta da tempo con le stesse modalità, ossia
con la certif‌icazione di igienizzazione, già ben prima che
la camera di igienizzazione fosse operativa. Il tribunale ha
quindi motivatamente ritenuto che i beni in sequestro -
ivi compreso il capannone - fossero stabilmente destinati
all’esercizio illecito dell’attività, sicché il sequestro degli
stessi era necessario per impedirne la prosecuzione.
L’ordinanza impugnata ha anche messo in rilievo che
il Sorgente aveva chiesto la restituzione dei beni di sua
proprietà (il terreno ed il capannone), locati alla New
Horizon, senza avere nemmeno dedotto di avere richie-
sto la risoluzione anticipata del contratto di locazione,
ed ha quindi ricordato che, secondo la giurisprudenza,
«nell’ipotesi in cui un’area data in locazione all’indagato
venga sottoposta a sequestro preventivo, il proprietario
della medesima non è legittimato a proporre istanza di
riesame poiché la “res” non è nella sua disponibilità, e la
restituzione del bene non potrebbe essere disposta a suo
favore. Il proprietario può soltanto chiedere la revoca dopo
avere eventualmente conseguito la risoluzione anticipata
del contratto» (sez. III, n. 44071 del 1997); o, al più, sareb-
be legittimato a chiedere il dissequestro, ma al solo f‌ine
di adempiere «l’obbligo di assicurare la disponibilità del
godimento della cosa» (sez. III, n. 32429 del 2004). Con
il ricorso queste rilevanti considerazioni non sono state
contestate.
L’ordinanza impugnata, inoltre, ha messo in evidenza -
anche in relazione al prof‌ilo della adeguatezza della misura
- che il capannone attrezzato in sequestro era stabilmente
destinato ad attività illecita e che allo stato (in assenza di
iniziative del proprietario della struttura, nemmeno pro-
spettate) la sua disponibilità era inscindibilmente legata a
detta attività, e si poneva quindi in rapporto di necessaria
e specif‌ica correlazione con la prosecuzione della stessa
con le individuate modalità antigiuridiche. Ne derivava la
necessità del sequestro dell’intero capannone.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conse-
guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 14 OTTOBRE 2013, N. 23224
PRES. PICCIALLI – EST. CARRATO – P.M. GOLIA (CONF.) – RIC. MACCARI ED ALTRI
(AVV. ARTURI) C. EDILIZIA VALLE TEVERE S.R.L. (AVV.TI VERSACE E CONTESTABILE)
Regolamento di condominio y Azione di ac-
certamento dell’inopponibilità di regolamento
condominiale con riguardo ad alcuni condomini y
Litisconsorzio necessario dei restanti condomini y
Esclusione y Fondamento.
. Nella controversia promossa da alcuni condomini per
l’accertamento dell’inopponibilità nei loro confronti
del regolamento condominiale, redatto dal costruttore
in epoca successiva all’acquisto delle rispettive unità
immobiliari, deve escludersi l’integrazione necessaria
del contraddittorio nei confronti dei restanti condomi-
ni, poiché la domanda è riconducibile alle azioni me-
ramente accertative, che non comportano modif‌iche
della situazione giuridica dipendente dal diritto con-
troverso. (c.c., art. 1138; c.p.c., art. 102) (1)
(1) Nel senso che nelle azioni di mero accertamento non è neces-
saria la partecipazione al giudizio di tutte le parti del rapporto
sostanziale, in quanto non comportano alcuna modif‌ica della
situazione giuridica dipendente dal diritto controverso, essendo
l’inscindibilità connessa solo alle azioni, cositutive, v. Cass. civ. 20
novembre 2002, n. 16327, in Ius&Lex dvd n. 3/2014, ed. La Tribuna.
Inoltre cfr. Cass. civ., sez. lav., 26 maggio 1999, n. 5142, ibidem.
La presente decisione conserva la propria eff‌icacia anche dopo la
legge di riforma del condominio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in
data 10 maggio 2013, la seguente proposta di def‌inizione,
ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:«Con atto di citazione del 19
settembre 2002, i sigg.ri Alessandro Maccari, Simone Le-
gnante, Gennaro Sciarra, Guglielmo De Santis, Raffaella
Serra, Gennaro Legnante, Lorenzo De Cristofaro, Patrizia
Ometto e Simona Losacco convenivano in giudizio, dinanzi
al Tribunale di Roma, la società Edilizia Valle Tevere S.r.l.,
chiedendo che il regolamento di condominio, predispo-
sto dalla società de qua, fosse dichiarato inopponibile agli
istanti, ovvero nullo ed ineff‌icace nei confronti degli stessi
o, in via gradata e subordinata, fossero dichiarate inopponi-
bili agli istanti, ovvero nulle ed ineff‌icaci, nei confronti degli
stessi, quelle norme, del suddetto regolamento, prive della
natura indicata dal primo comma dell’art. 1138 c.c. Nella
costituzione della convenuta, il Tribunale adito, con senten-
za n. 74/2006, dichiarava che il regolamento di condominio
della palazzina A, dello stabile in Roma, Ostia lido, via della
Polinesia 11, predisposto e trascritto il 15 giugno 2000 a
cura della società convenuta, era inopponibile ai condomini
attori, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari
di effettuare l’annotazione della sentenza e condanna della
stessa società al rimborso delle spese processuali.
Avverso la suddetta sentenza, con atto di citazione del
30 maggio 2006, la società Edilizia Valle Tevere S.r.l., pro-
poneva appello, insistendo per la declaratoria di inammis-

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