Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 18 luglio 2013, n. 17611

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giur
Arch. loc. e cond. 2/2014
LEGITTIMITÀ
n. 597), dovendo esser considerati sopravvenienza attiva
(Commissione Tributaria Centrale del 2004 n. 3973).
La legge 27 luglio 1978 n. 392, nel confermare che il
conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1)
e 2) dell’articolo 27, ad una indennità pari a 18 mensilità
dell’ultimo canone corrisposto in caso di cessazione del
rapporto di locazione relativo agli immobili su cui sono
esercitate (purché non sia dovuta a risoluzione per ina-
dempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una
delle procedure previste dal Regio decreto 16 marzo 1942
n. 267), e nello stabilire che il conduttore ha diritto ad
una ulteriore indennità pari all’importo di quelle rispet-
tivamente sopra previste qualora l’immobile venga, da
chiunque, adibito all’esercizio della stessa attività o di
attività incluse nella medesima tabella merceologica che
siano aff‌ini a quella già esercitata dal conduttore uscente
ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dal-
la cessazione del precedente, stabilisce altresì che l’avve-
nuta corresponsione dell’indennità di cui al primo comma
costituisce condizione dell’esecuzione del provvedimento
di rilascio.
Al f‌ine di dissipare qualsiasi dubbio sulla soggezione di
detta indennità alla ritenuta di acconto di cui al suindi-
cato art. 28, primo comma, D.P.R. 600/1973, la legge 6 feb-
braio 1987 di conversione del D.L. 832 del 1986, all’art. 3
bis ha sostituito la lett. b) dell’art. 12 del D.P.R. 29 settem-
bre 1973 n. 597 con la seguente: 1.B) “indennità percepite
per la perdita di avviamento commerciale, in applicazione
della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modif‌ica-
zioni, nonché compensi comunque f‌issati dalla legge per
cessazione dei contratti di locazione di immobili destinati
ad usi diversi da quello di abitazione”., ed ha aggiunto: “Al-
29 settembre 1973, n. 597 e successive modif‌icazioni ed in-
tegrazioni - (“Dal reddito complessivo si deducono, se non
sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi
che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal
contribuente”), dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:
“l-bis) “Le indennità ed i compensi dovuti dal locatore al
conduttore a titolo di perdita di avviamento commerciale,
ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive
modif‌icazioni, che siano stati corrisposti a seguito della
cessazione di contratti di locazione di immobili destinati
ad usi diversi da quello di abitazione privata”.
La vigenza della norma f‌iscale è inf‌ine confermata dalla
legge 27 dicembre 1997 n. 449, applicabile ratione tempo-
ris, che all’art. 21.11 dispone: “al decreto del Presidente
modif‌icazioni, riguardante l’accertamento delle impo-
ste sui redditi, sono apportate le seguenti modif‌iche: “d)
nell’articolo 28, secondo comma, concernente la ritenuta
a titolo di acconto sui compensi per avviamento commer-
ciale e sui contributi degli enti pubblici, le parole: “e gli
altri enti pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “gli altri
enti pubblici e privati”.
Dunque il locatore sostituto di imposta, è obbligato ad
operare la ritenuta di acconto al momento della correspon-
sione della componente reddituale (artt. 24 e 64 D.P.R. 29
settembre 1973 n. 600) al f‌ine di colpire la ricchezza prima
che pervenga nella disponibilità del reddituario, fermo re-
stando il diritto del sostituito – conduttore - di scomputare
dall’imposta lorda dovuta le ritenute alla fonte a titolo di
acconto operate prima della dichiarazione sui redditi che
formano il suo reddito complessivo (art. 19 D.P.R. 917 del
1986, ratione temporis applicabile).
2.- Con il secondo motivo deduce: “Violazione del prin-
cipio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di
cui all’art. 112 c.p.c. art. 360 n. 4 c.p.c.)” e conclude con il
seguente quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte che in-
corre nella violazione del principio di corrispondenza tra
chiesto e pronunciato il giudice di appello che, come nella
specie, ometta di pronunciare su una questione esplicita-
mente sollevata dall’appellante con i motivi di appello, la
cui decisione avrebbe comportato una pronuncia diversa
da quella resa ed impugnata”.
La censura è inammissibile perchè il quesito, circolare
e astratto, non consente alla Corte di controllare qual’è il
motivo di appello non esaminato e la sua incidenza deci-
siva sul decisum.
3. - Con il terzo motivo lamenta: “Violazione dell’art. 40
legge 392 del 1978, in relazione all’art. 1218 c.c. (art. 360
n. 3 c.p.c.)”, e conclude con il seguente quesito di diritto:
“Dica la Suprema Corte che viola l’art. 40 della legge 392
del 1978 in relazione all’art. art. 1218 c.c. il giudice di
merito che, come nella specie, in caso di nuova locazione
a terzi intervenuta oltre il semestre successivo all’otte-
nuto rilascio dell’immobile, disconosca al conduttore di
immobile diverso dall’abitativo il diritto al risarcimento
del danno per non avere il locatore adempiuto all’obbligo
di comunicare al conduttore le offerte di nuova locazione
dell’immobile, fatte prima di quel semestre”.
La censura è inammissibile perchè introduce una que-
stione estranea alle ragioni di rigetto della violazione del
diritto di prelazione, riassunte in narrativa, né il ricorren-
te censura un’omessa pronuncia su altri prof‌ili di violazio-
ne dell’art. 40 legge 392 del 1978 dedotti come motivo di
appello.
Concludendo il ricorso va respinto.
La novità della questione f‌iscale induce a compensare
le spese del giudizio di cassazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 18 LUGLIO 2013, N. 17611
PRES. FINOCCHIARO – EST. FRASCA – P.M. APICE (CONF.) – RIC. SACCOCCIA G.
ED ALTRI C. MIN. ECONOMIA FINANZE ED ALTRA (AVV. GEN. STATO)
Competenza civile y Competenza per territorio y
Opposizione ad ingiunzione y Ingiunzione emessa
dalla p.a. per il pagamento di canoni locativi y Nor-
ma speciale di cui all’art. 3 del R.D. n. 639/1910 y
Prevalenza sulle norme generali in tema di compe-
tenza per territorio y Competenza del giudice del

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