Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 18 gennaio 2011, n. 1064

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giur
4/2014 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
Il ragionamento del ricorrente estende erroneamente
ai termini a mesi le regole proprie dei termini a giorni.
Invero il principio generale per cui “dies a quo non com-
putatur, dies ad quem computatur in termino”, posto con-
giuntamente dall’art. 2963 2° comma c.c. e 155 1° comma
c.p.c. (derogato solo nei casi tassativi dei termini, a giorni,
cd. liberi, in cui non si computa né il “dies a quo” né il “dies
ad quem”), è stato sì applicato dalla giurisprudenza anche
ai termini “a ritroso”, ma solo a quelli a giorni, alla stregua
peraltro della testuale disposizione del 1° comma dell’art.
155 c.p.c., secondo cui “nel computo dei termini a giorni o
ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali (Cass. 9701 del
1997, in motivazione).
E poiché il contratto è stato stipulato, per la durata di
dodici anni, il 10 settembre 1994, la disdetta il cui avviso di
giacenza della raccomandata è stato lasciato il 9 settem-
bre 2006, è tempestiva.
4. - Concludendo il ricorso va respinto.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liqui-
dano come da dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 18 GENNAIO 2011, N. 1064
PRES. SETTIMJ – EST. GIUSTI – P.M. SGROI (CONF.) – RIC. CONDOMINIO “LE
TORRI” DI VIA ALASSIO 226 IN MODENA ED ALTRI (AVV.TI PARRILLO E BALIVA) C.
GIANAROLI ED ALTRO (N.C.)
Regolamento di condominio y Contrattuale y Uso
della proprietà esclusiva y Limitazioni al godimento
y Previsione di clausola che vieta l’esercizio di atti-
vità rumorose o maleodoranti nelle unità abitative
y Esercizio di attività atta a determinare il turba-
mento della tranquillità condominiale y Illegitti-
mità dell’immissione y Valutazione ex art. 844 c.c.
y Esclusione y Valutazione in base al tenore delle
previsioni negoziali del regolamento y Fattispecie.
. Quando l’attività posta in essere da uno dei condomini
di un edif‌icio è idonea a determinare il turbamento del
bene della tranquillità degli altri partecipi, tutelato
espressamente da disposizioni contrattuali del rego-
lamento condominiale, non occorre accertare, al f‌ine
di ritenere l’attività stessa illegittima, se questa co-
stituisca o meno immissione vietata ex art. 844 c.c.,
in quanto le norme regolamentari di natura contrat-
tuale possono imporre limitazioni al godimento della
proprietà esclusiva anche maggiori di quelle stabilite
dall’indicata norma generale sulla proprietà fondiaria.
Ne consegue che, quando si invoca, a sostegno dell’ob-
bligazione di non fare, il rispetto di una clausola del
regolamento contrattuale che restringa poteri e facoltà
dei singoli condomini sui piani o sulle porzioni di piano
in proprietà esclusiva, il giudice è chiamato a valutare
la legittimità o meno dell’immissione, non sotto la lente
dell’art. 844 c.c., ma esclusivamente in base al tenore
delle previsioni negoziali di quel regolamento, costitu-
tive di un vincolo di natura reale assimilabile ad una
servitù reciproca (Fattispecie in tema di esercizio, in
appartamento destinato ad abitazione, di un’attività di
lavoro a domicilio di cucitura di pellami con macchina-
ri, nonostante il divieto posto dal regolamento contrat-
tuale di esercitare attività rumorose o maleodoranti).
(Mass. Redaz.) (c.c., art. 844; c.c., art. 1138) (1)
(1) Orientamento costante già espresso da Cass. civ. 4 aprile 2001, n.
4963, in questa Rivista 2001, 397 e ivi 2002, 424 con nota di VITTO-
RIO SANTARSIERE e Cass. civ. 15 luglio 1986, n. 4554, ivi 1986, 640.
La presente decisione conserva la propria eff‌icacia anche dopo la
legge di riforma del condominio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Il condominio “Le Torri” di via Alassio n. 226 a
Modena, in persona dell’amministratore pro tempore, ed i
condomini Voris Bertacchini e Umbertina Smerieri hanno
convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Modena,
i condomini Romana Gianaroli e Giuseppe Franchini,
lamentando la violazione della prescrizione contenuta
nel regolamento di condominio di natura contrattuale, la
quale vieta l’esercizio di attività rumorose o maleodoranti
nelle unità abitative facenti parte dell’edif‌icio condomi-
niale, a causa dello svolgimento, da parte dei convenuti,
di un’attività di lavoro a domicilio di cucitura di pellami
con macchinari nel loro appartamento destinato ad abi-
tazione.
Gli attori hanno domandato l’accertamento della viola-
zione da parte dei convenuti dell’obbligo di non fare di cui
alla disposizione regolamentare e l’emanazione dell’ordine
di sospensione di qualsiasi attività lavorativa in contrasto
con detta previsione contrattuale, con condanna alla ridu-
zione in pristino.
Il Bertacchini e la Smerieri hanno altresì chiesto la
condanna dei convenuti al risarcimento dei danni mate-
riali e alla salute subìti, quantif‌icati in euro 10.000 o nella
diversa misura accertata in corso di causa.
I convenuti, costituendosi con comparsa di costituzio-
ne e risposta, hanno eccepito, tra l’altro, l’incompetenza
per materia del tribunale, sostenendo che la controversia
rientrerebbe tra quelle devolute al giudice di pace ex art.
7 c.p.c., comma 3, n. 3, trattandosi di causa relativa “a
rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a
civile abitazione in materia di immissioni di fumo o calore,
esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che
superino la normale tollerabilità”.
2. - Il Tribunale di Modena, con sentenza in data 4
settembre 2009, ha declinato la propria competenza,
ravvisando la competenza per materia del giudice di pace,
sul rilievo che la controversia introdotta ha ad oggetto
“l’accertamento del grado di tollerabilità che l’immissio-
ne di rumore lamentata in citazione arreca alla vita dei
condomini”.
3. - Con atto notif‌icato il 1 ottobre 2009, il condominio
“Le Torri”, il Bertacchini e la Smerieri hanno proposto
regolamento di competenza.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in que-
sta sede.

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