Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 9 gennaio 2014, n. 315
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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2014
LEGITTIMITÀ
connotazione lessicale o sintattica del tessuto letterale
della norma) assurga a livello di eccezionale gravità.
Pertanto, si ritiene che il ricorso principale può essere
deciso in camera di consiglio per manifesta in fondatezza,
e il ricorso incidentale per manifesta fondatezza, con ri-
messione per questo secondo profilo al giudice del merito
al fine di un nuovo apprezzamento della questione relativa
alla regolazione delle spese di lite. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 9 GENNAIO 2014, N. 315
PRES. CICALA – EST. CARACCIOLO – P.M. SORRENTINO (CONF.) – RIC. REGIONE
EMILIA ROMAGNA (AVV. PENNESI) C. VOLPICELLI
Veicoli y Tassa di circolazione y Riscossione y Ter-
mine di prescrizione triennale y Iscrizione a ruolo
del tributo y Efficacia interruttiva y Esclusione y
Ragioni.
. In tema di tassa di possesso sugli autoveicoli, il de-
corso del termine di prescrizione triennale per la sua
riscossione, previsto dall’art. 5, comma 51, del d.l. 30
dicembre 1986, n. 953, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, non è interrotto dal-
la sola iscrizione a ruolo del tributo da parte dell’Am-
ministrazione finanziaria, in quanto tale procedura si
sviluppa tutta all’interno di quest’ultima e pertanto -
producendosi l’effetto interruttivo della prescrizione,
ai sensi dell’art. 2943 cod. civ., solo in forza di un atto
che valga a costituire in mora il debitore - è inidonea ad
essere percepita ed a produrre effetti nella sfera giuri-
dica del destinatario della pretesa. (d.l. 30 dicembre
1986, n. 953, art. 5; c.c. art. 2943) (1)
(1) Nel medesimo senso, pur con riferimento all’imposta di registro,
v. Cass. civ. 19 giugno 2009, n. 14301, in Ius&Lex dvd n. 2/2014, ed. La
Tribuna. In genere sulla prescrizione triennale della tassa di possesso
degli autoveicoli, v. Cass. civ. 28 aprile 1997, n. 3658, ivi 1997, 592.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Regione Emilia Romagna propone ricorso per cas-
sazione avverso la sentenza della Commissione tributaria
regionale di Bologna con la quale - in controversia con-
cernente impugnazione di cartelle di pagamento per tas-
sa automobilistica relativa all’anno 2005 e notificata il 29
aprile 2009 - è stato respinto l’appello proposto dall’ente
Regione avverso la sentenza della CTP di Bologna n. 57/01/
2010 che aveva accolto il ricorso della parte contribuente
Volpicelli Massimo.
La sentenza impugnata - dato atto che il contribuente
aveva eccepito la tardività dell cartella medesima per-
chè emessa dopo il decorso del termine prescrizionale
triennale previsto dall’art. 5 del D.L. n. 953 del 1982 - ha
ritenuto che l’iscrizione a ruolo del tributo non costituisce
atto interruttivo della prescrizione, non trattandosi di atto
recettizio.
L’ente regione ha proposto ricorso affidandolo a unico
motivo.
Il contribuente non si è costituito.
Il ricorso - ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo
scrivente relatore - può essere definito ai sensi dell’art.
375 c.p.c.
Il motivo di ricorso (centrato sulla violazione dell’art.
5 del D.L.n. 953/1982, dell’art. 17 comma 2 del D.L.vo n.
46 del 1999, dell’art.17 comma 3 del D.L.vo n. 472/1997 e
dell’art. 25 lett. c del D.P.R. n. 602/1973) appare infondato
e da disattendersi.
Invero, la parte ricorrente evidenzia che il comma 3
dell’art. 17 del D.L.vo n. 472/1997 consente alle Ammini-
strazioni pubbliche di irrogare le sanzioni per omesso pa-
gamento dei tributi senza previa contestazione e mediante
iscrizione a ruolo, nel mentre l’art.17 comma 2 del D.L.vo
n. 46/1999 consente alle stesse Amministrazioni di affida-
re ai concessionari la riscossione coattiva delle imposte
mediante ruolo. Evidenzia inoltre che l’art. 25 lett. c del
D.P.R. n.602/1973 prescrive che la cartella di pagamento
sia notificata all’obbligato entro il 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto
definitivo. Ciò posto, la parte ricorrente assume di avere
promosso l’azione per il recupero della tassa automobili-
stica entro il terzo anno successivo a quello in cui doveva
essere effettuato il pagamento (e cioè l’anno 2005), aven-
do provveduto all’adozione entro il 31 dicembre 2008 del
provvedimento definitivo di iscrizione a ruolo del tributo
evaso, data a decorrere dalla quale risulta essere stata
anche tempestivamente notificata la cartella di paga-
mento, a mente del menzionato art. 25 lettera c, norma
secondo la quale la notifica della cartella deve avvenire,
a pena di decadenza, “entro il 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto
definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti
dell’ufficio”.
Alla luce di tali considerazioni, la parte ricorrente si
duole della pronuncia del giudice del merito con la quale
è stata ritenuta prescritta la pretesa, senza che il predetto
giudice abbia tenuto conto del fatto che prima del com-
pimento del termine triennale di cui al menzionato art. 5
del D.L. n. 953/1982 l’ente regionale aveva provveduto ad
adottare il provvedimento definitivo di iscrizione a ruolo
del tributo.
La dianzi riassunta censura di violazione di legge
appare inaccoglibile già alla luce dell’incongruo proce-
dimento di riscossione che la parte ricorrente prospetta
di avere effettuato: non è infatti coerente con il disposto
della lettera c dell’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 assumere
che deve considerarsi tempestiva la notifica della cartella
di pagamento per il fatto che essa è avvenuta entro i due
anni dalla data dell’iscrizione a ruolo, nel mentre la norma
ora indicata prescrive che la notifica debba essere effet-
tuata “entro il 31 dicembre....del secondo anno successivo
a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le
somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio”, così
stabilendo un collegamento necessario tra la notifica della
cartella di pagamento e l’adozione di un atto di accerta-
mento che nella specie risulta pacificamente carente.
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