Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 15 gennaio 2014, n. 701

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2014
LEGITTIMITÀ
Bisogna dunque ritenere che nella fattispecie, le spese
d’uso e manutenzione di tale spazio condominiale destina-
to al parcheggio dei veicoli, devono collocarsi nell’ambito
del godimento della cosa comune; ne discende che le spese
stesse rientrano fra quelle generali, per cui è applicabile
il criterio di riparto stabilito dall’art. 1123 c.c., comma 1
con riferimento al valore della proprietà di ciascun con-
domino, e non a quello dell’uso differenziato dettato dal
comma 2, che appunto non opera per le spese generali (v.
a proposito del servizio di riscaldamento: Cass. Sez. II, n.
2946 del 14 febbraio 2005; Cass. n. 10492 del 26 novembre
1996).
In linea generale al riguardo si è così espressa que-
sta S.C.: “In tema di oneri condominiali, la funzione ed il
fondamento delle spese occorrenti per la conservazione
dell’immobile si distinguono dalle esigenze che presiedo-
no alle spese per il godimento dello stesso, come è dato
evincere, in via di principio generale, dal disposto dell’art.
1104 c.c. - dettato in tema di comunione -, e, sub specie
dei rapporti di condominio, dalla norma di cui all’art. 1123
c.c., a mente della quale i contributi per la conservazione
del bene sono dovuti in ragione della appartenenza e si
dividono in proporzione alle quote (indipendentemente
dal vantaggio soggettivo espresso dalla destinazione delle
parti comuni a servire in misura diversa i singoli piani o
porzioni di piano), mentre le spese d’uso (che traggono
origine dal godimento soggettivo e personale) si suddivi-
dono in proporzione alla concreta misura di esso, indipen-
dentemente dalla misura proporzionale dell’appartenenza
(e possono, conseguentemente, mutare, del tutto legit-
timamente, in modo affatto autonomo rispetto al valore
della quota) (Cass. sez. II, Sentenza n. 8292 del 19 giugno
2000).
2 - Con il 2° motivo gli esponenti denunciano “la nul-
lità dell’impugnata delibera per impossibilità ed illiceità
dell’oggetto del punto 4 del Regolamento Posteggio Auto:
violazione e falsa applicazione dell’art. 70 disp. att. c.c. e
dell’art. 392 c.c.”.
Secondo i ricorrenti non è legittima ed è anzi illecita la
sanzione regolamentare che prevede la “rimozione dell’au-
to non in regola a spese del proprietario” di cui al punto 4
della delibera impugnata, secondo cui: “dopo un periodo di
prova della durata di 6 mesi, a partire dal 6 dicembre 2002,
gli autoveicoli non in regola verranno rimossi a spese del
proprietario.
La doglianza è fondata.
Questa Corte ha avuto occasione di chiarire a proposito
di siffatte sanzioni che “qualora nel regolamento condo-
miniale sia inserita, secondo quanto previsto eccezio-
nalmente dall’art. 70 disp. att. c.c., la previsione di una
“sanzione pecuniaria”, avente natura di pena privata, a
carico del condomino che contravvenga alle disposizioni
del regolamento stesso, l’ammontare di tale sanzione non
può essere superiore, a pena di nullità, alla misura mas-
sima consentita dallo stesso art. 70 e pari ad Euro 0,05
(Cass. sez. II, sentenza n. 10329 del 21 aprile 2008; Cass.
n. 948 del 26 gennaio 1995). A maggior ragione dunque
non si può ritenere che sia consentito introdurre nel re-
golamento condominiale sanzioni diverse da quelle pecu-
niarie, ovvero diversamente “aff‌littive”, ciò che sarebbe in
contrasto con i principi generali dell’ordinamento che non
consentono al privato - se non eccezionalmente - il diritto
di “autotutela”.
In conclusione dev’essere rigettato il primo motivo del
ricorso e accolto il 2° motivo; dev’essere cassata la senten-
za impugnata e rinviata la causa anche per le spese di que-
sto giudizio al Tribunale di Milano, in persona di diverso
magistrato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 15 GENNAIO 2014, N. 701
PRES. CICALA – EST. DI BLASI – P.M. SORRENTINO (CONF.) – RIC. BAJRAMI
(AVV. LA SPINA) C. REGIONE UMBRIA, AGENZIA ENTRATE ED ALTRA
Tributi (in generale) y Contenzioso tributario y
Procedimento y Preavviso di fermo amministrativo y
Autonoma impugnabilità y Ammissibilità y Limiti.
Veicoli y Tassa di circolazione y Riscossione y Relati-
vo credito erariale y Prescrizione y Termine ordina-
rio decennale y Applicabilità y Fondamento.
. In materia di riscossione delle imposte, il preavviso di
fermo amministrativo è autonomamente impugnabile,
ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati
def‌initivi, essendo stati notif‌icati e non impugnati en-
tro i termini di legge, possono essere fatti valere solo
vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei
suddetti atti impositivi presupposti. (d.p.r. 29 settembre
1973, n. 602, art. 86) (1)
. Il credito erariale per la riscossione della tassa
automobilistica, a seguito di accertamento divenuto
def‌initivo per mancata impugnazione o sulla base di
sentenza passata in giudicato, è soggetto al termine di
prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., in
quanto, trattandosi di credito f‌iscale consolidatosi a
seguito dell’omessa impugnazione degli atti impositivi,
la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli
periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non
può considerarsi una prestazione periodica, derivando
il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma
valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti
impositivi. (c.c., art. 2946; c.c., art. 2948; d.p.r. 5 feb-
braio 1953, n. 59) (2)
(1) Nel senso che il preavviso di fermo amministrativo rappresenta
un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbliga-
zioni di natura extratributaria, trattandosi di atto funzionale a porta-
re a conoscenza dell’obbligato una determinata pretesa dell’Ammini-
strazione, v. Cass. civ., sez. un., 7 maggio 2010, n. 11087, in questa
Rivista 2010, 709 e Cass. civ., sez. un., 11 maggio 2009, n. 10672, in
Ius&Lex dvd n. 2/2014, ed. La Tribuna.
(2) Nel medesimo senso, pur con riferimento a fattispecie relativa
a credito erariale per la riscossione dell’IVA, v. Cass. civ. 9 febbraio
2007, n. 2941, in Ius&Lex dvd n. 2/2014, ed. La Tribuna.

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