Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 17 febbraio 2014, n. 3636

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giur
Arch. loc. e cond. 3/2014
LEGITTIMITÀ
di cui all’art. 1139 c.c.); in tal guisa non sembra ragionevole
individuare, nell’utilizzazione delle parti comuni, limiti o
condizioni estranei alla regolamentazione e al contempera-
mento degli interessi in tema di comunione (cfr. Cass. 14
aprile 2004, n. 7044; Cass. 18 marzo 2010, n. 6546).
In questo quadro, nel segno e nei limiti, dunque, del-
l’art. 1102 c.c., non può che condividersi l’assunto della
ricorrente alla cui stregua “gli eredi di Bruno Giuseppe
hanno diritto di utilizzare la parete perimetrale dell’edi-
f‌icio, avente natura condominiale, per l’apposizione della
canna fumaria, senza alcuna autorizzazione da parte degli
altri condomini” (così ricorso, pag. 8).
Ciò del resto in linea con la statuizione assunta di
recente da questa medesima Sezione in un caso sostan-
zialmente analogo (il riferimento è a Cass. 23 febbraio
2012, n. 2741, con la quale si è opinato nel senso che, in
tema di condominio negli edif‌ici, qualora il proprietario
di un’unità immobiliare del piano attico agisca in giudizio
per ottenere l’ordine di rimozione di una canna fumaria
posta in aderenza al muro condominiale e a ridosso del suo
terrazzo, la liceità dell’opera, realizzata da altro condomi-
no, deve essere valutata dal giudice alla stregua di quanto
prevede l’art. 1102 c.c., secondo cui ciascun partecipante
alla comunione può servirsi della cosa comune purché non
ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri parte-
cipanti di farne parimenti uso, non rilevando, viceversa, la
disciplina dettata dall’art. 907 c.c. sulla distanza delle co-
struzioni dalle vedute, atteso che la canna fumaria (nella
specie, trattavasi di un tubo in metallo) non è una costru-
zione, ma un semplice accessorio di un impianto (nella
specie, trattavasi del forno di una pizzeria)).
Nei termini esposti reputa questo giudice di legittimità,
in tal guisa attendendo all’enunciazione del principio di
diritto giusta la previsione dell’art. 384, 1° comma, c.p.c.,
che le norme sulle distanze sono applicabili anche tra i
condomini di un edif‌icio condominiale, a condizione, tut-
tavia, che siano compatibili con la disciplina particolare
relativa alle cose comuni; propriamente, in ipotesi di con-
trasto, la norma speciale in materia di condominio prevale
e determina l’inapplicabilità della disciplina generale sulle
distanze; in tal guisa, ove il giudice constati il rispetto dei
limiti tutti di cui all’art. 1102 c.c., deve ritenersi legittima
l’opera - eventualmente una canna fumaria posta in ade-
renza al muro perimetrale e a ridosso del terrazzo a livello
di proprietà di un determinato condomino - quantunque
realizzata in violazione delle norme dettate per regolare i
rapporti tra proprietà esclusive, distinte e contigue.
La sentenza n. 120 dei 12/26 marzo 2008 della corte
d’appello di Potenza va dunque cassata.
D’altro canto, la cassazione della statuizione anzidet-
ta per nulla vale a precludere od a menomare in sede di
rinvio la delibazione degli ulteriori motivi di gravame che
l’attuale controricorrente ebbe ad addurre e dalla cui de-
libazione il giudice di seconda istanza ebbe a prescindere,
allorché ebbe a considerare assorbente e concludente
ai f‌ini del buon esito dell’appello e, quindi, della riforma
della statuizione di primo grado l’accoglimento del primo
motivo all’uopo esperito.
Si dispone il rinvio alla corte d’appello di Bari, che si
uniformerà al testé enunciato principio di diritto e provve-
derà altresi alla regolamentazione delle spese del giudizio
di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 17 FEBBRAIO 2014, N. 3636
PRES. PICCIALLI – EST. BIANCHINI – RIC. S.A. ED ALTRO (AVV. GIANCONE) C. D.F.
(N.C.)
Contributi e spese condominiali y Obbligazioni
assunte dal condominio nei confronti del terzo
creditore y Pagamento pro quota eseguito dal con-
dòmino direttamente nelle mani del creditore del
condominio e non in quelle dell’amministratore y
Estinzione del debito pro quota y In mancanza di
titolo esecutivo ottenuto dal terzo creditore anche
nei confronti del singolo condòmino y Esclusione y
Ragioni.
. Ponendosi il condominio, nei confronti dei terzi, come
soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei singoli
condomini attinenti alle parti comuni , l’amministratore
dello stesso assume la qualità di necessario rappresen-
tante della collettività dei condomini sia nella fase di
assunzione di obblighi verso terzi per la conservazione
delle cose comuni sia, all’interno della collettività con-
dominiale, come unico referente dei pagamenti ad essi
relativi, così che non è idoneo ad estinguere il debito
pro quota del singolo condomino, il pagamento diretto
eseguito a mani del creditore del condominio le volte
in cui il creditore dell’ente di gestione non si sia a sua
volta munito di titolo esecutivo nei confronti del singolo
condomino. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1115; c.c., art.
1123; c.c., art. 1139; c.p.c., art. 474) (1)
(1) La presente pronuncia ha precisato come il principio sancente
la divisibilità delle obbligazioni dei condomini nei confronti del terzo
creditore, affermato da sez. un. 8 aprile 2008, n. 9148, in questa Rivista
2008, 351, sia perfettamente compatibile, con la ritenuta divergente
soluzione portata da Cass. 21 ottobre 2011, n. 21907, ivi 2012, 39 (in
cui si riaffermava la solidarietà tra comproprietari di un immobile sito
in condominio, nei confronti dell’azione del condominio stesso) dal
momento che la prima sentenza riguardava la diversa problematica
delle obbligazioni contratte dal rappresentante del condominio verso
i terzi e non la questione - esaminata nella più recente decisione -
relativa al se, nei confronti del condominio, le obbligazioni relative
agli oneri condominiali, in capo ai comproprietari di un immobile
ricadano o meno nella disciplina del debito ad attuazione solidale.
La presente decisione conserva la propria eff‌icacia anche dopo la
legge di riforma del condominio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato :
che è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. del
seguente tenore:
“1 - S.A. e T.D. convennero innanzi al Giudice di Pace
di Napoli D.F.F., proprietario come le attrici, di un ap-
partamento sito nel Condominio in (omissis), chiedendo
che fosse condannato a pagar loro la quota di spettanza

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